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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo tributario - Atti impugnabili - Autotutela parziale - Non impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che il provvedimento di diniego o di rettifica parziale dell'autotutela fosse autonomamente impugnabile e producesse effetti processuali, eventualmente configurandosi come un nuovo accertamento. La questione riguardava quindi la possibilità di rimettere in discussione, mediante l'impugnazione dell'atto di autotutela, la pretesa tributaria contenuta nell'atto originario non tempestivamente impugnato.

La decisione

La Corte ha escluso che la richiesta di autotutela comporti un obbligo per l'Ufficio e ha stabilito che il diniego o la rettifica parziale non producono effetti processuali autonomi. Un provvedimento di riduzione della pretesa non costituisce un nuovo accertamento, perché non introduce una nuova lesione per il contribuente, ma riduce una pretesa già contenuta nell'atto originario. Pertanto, il contribuente deve fare riferimento all'atto originario e non può recuperare, mediante l'impugnazione dell'autotutela, la possibilità di contestare un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva. Il ricorso è quindi risultato infondato e la posizione dell'Amministrazione è stata confermata.

Norme richiamate

  • Principio dell'autotutela tributaria

    L'atto di richiesta di autotutela non comporta alcun obbligo nei confronti dell'Ufficio.

    La presentazione di un'istanza di autotutela non obbliga l'Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole né sospende o riapre i termini per impugnare l'atto tributario originario.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 7511/2016

    I provvedimenti con i quali l'Amministrazione rettifica il gravame non possono considerarsi nuovi accertamenti.

    La rettifica parziale in autotutela, quando riduce una pretesa già contenuta in un precedente atto, non costituisce un atto impositivo nuovo e autonomamente lesivo; l'eventuale impugnazione non consente di contestare nuovamente l'accertamento originario divenuto definitivo.

Massime di principio

  • L'istanza di autotutela è normalmente uno strumento amministrativo discrezionale e non sostituisce l'impugnazione dell'atto tributario nei termini di legge.
  • Il contribuente deve contestare tempestivamente l'atto originario: la richiesta di autotutela non sospende i termini e non riapre il termine per ricorrere.
  • Un provvedimento che riduce parzialmente la pretesa tributaria, senza introdurre nuovi elementi impositivi, non è di regola un nuovo accertamento autonomamente impugnabile.
  • L'impugnazione del diniego di autotutela non può essere utilizzata per ottenere una revisione sostanziale di un atto ormai definitivo, salvo eventuali specifiche ipotesi riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • Quando l'Amministrazione modifica l'atto in senso favorevole al contribuente, la riduzione della pretesa non determina normalmente una nuova lesione rispetto a quella già conosciuta e consolidata.

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