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Direttiva 2011/67

Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 1 °luglio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/67/UE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’abamectina nell’allegato I, consentendone l’uso nei biocidi di tipo 18 a determinate condizioni. La misura si fonda sulla valutazione positiva del principio attivo, ma impone cautele specifiche in sede di autorizzazione nazionale, soprattutto per i rischi per sedimenti, neonati e bambini. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2012 e applicarla dal 1º luglio 2013.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’abamectina nell’allegato I come principio attivo ammesso nei biocidi di tipo 18.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto e tenuti a recepirlo. Incide sui biocidi contenenti abamectina destinati all’uso come insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi, rientranti nel tipo di prodotto 18 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione riguarda l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti tale principio attivo; restano rilevanti le valutazioni nazionali per usi, scenari di esposizione e comparti ambientali non esaminati a livello UE. Sono esclusi, in pratica, gli usi o le condizioni per i quali la valutazione del rischio evidenzi rischi inaccettabili, salvo dimostrazione del rispetto dei requisiti della direttiva 98/8/CE con adeguate misure di riduzione del rischio.

Direttiva 2011/67/UE: iscrizione dell’abamectina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva 2011/67/UE della Commissione modifica la disciplina sui biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE per iscrivere l’abamectina tra i principi attivi ammessi nell’allegato I. L’intervento discende dalla seconda fase del programma di lavoro del regolamento (CE) n. 1451/2007 e prende atto dell’esito favorevole della valutazione del principio attivo per il tipo di prodotto 18.

Finalità e contesto della modifica

La Commissione rileva che, sulla base delle valutazioni effettuate, i biocidi contenenti abamectina e utilizzati come insetticidi, acaricidi o prodotti per il controllo di altri artropodi possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Per questo motivo viene disposta l’iscrizione nell’allegato I. La direttiva sottolinea inoltre che non tutti gli usi possibili sono stati valutati a livello dell’Unione, cosicché resta necessario un intervento valutativo degli Stati membri in sede autorizzativa per le situazioni non coperte in modo rappresentativo dalla valutazione UE.

Ambito di applicazione materiale

L’atto riguarda i biocidi del tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, ai sensi dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione dell’abamectina consente l’autorizzazione dei prodotti che la contengono, ma entro un quadro di condizioni tecniche e di sicurezza definite nell’allegato della direttiva modificativa.

Condizioni sostanziali per l’autorizzazione dei prodotti

La direttiva pone precisi vincoli ai procedimenti nazionali di autorizzazione:

  • gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per gruppi di persone e comparti ambientali non esaminati rappresentativamente a livello UE;
  • i prodotti che, per modalità d’uso, comportano emissione in un impianto di depurazione non sono autorizzabili per le dosi per le quali la valutazione UE ha evidenziato rischi inaccettabili, salvo prova del rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE;
  • ove necessario, devono essere applicate misure di riduzione del rischio;
  • l’autorizzazione è subordinata a misure adeguate di mitigazione, con particolare attenzione alla riduzione al minimo dell’esposizione di neonati e bambini.

Dati tecnici del principio attivo e criteri di purezza

L’allegato della direttiva inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE con i principali dati identificativi dell’abamectina e dei suoi componenti:

  • abamectina: miscela di avermectina B1a e avermectina B1b;
  • numero CAS dell’abamectina: 71751-41-2;
  • avermectina B1a: numero CE 265-610-3, numero CAS 65195-55-3;
  • avermectina B1b: numero CE 265-611-9, numero CAS 65195-56-4.

Sono inoltre fissati i criteri di purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato:

  • abamectina: minimo 900 g/kg;
  • avermectina B1a: minimo 830 g/kg;
  • avermectina B1b: massimo 80 g/kg.

Date rilevanti, termine di trasposizione e scadenza dell’iscrizione

La direttiva prevede una scansione temporale precisa:

  • data di iscrizione: 1º luglio 2013;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 giugno 2015;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 giugno 2023.

Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, coincide con quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2012 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º luglio 2013. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità del riferimento nell’atto nazionale, imponendo soltanto che il rinvio alla direttiva sia contenuto nel testo o nella pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. In quanto direttiva, vincola i destinatari quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’abamectina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2011/67/UE. L’abamectina viene iscritta come principio attivo per il tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi).

Condizioni di autorizzazione e valutazione nazionale dei rischi

In sede di autorizzazione dei prodotti, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il singolo prodotto, usi, scenari di esposizione e rischi per gruppi di persone e comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione UE. I prodotti applicati in modo tale da comportare emissioni in un impianto di depurazione non possono essere autorizzati per dosi che presentino rischi inaccettabili, salvo prova del rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, anche mediante misure di riduzione del rischio. L’autorizzazione è subordinata ad adeguate misure di mitigazione, in particolare per ridurre al minimo l’esposizione di neonati e bambini.

Purezza minima e dati identificativi del principio attivo

L’allegato fissa per l’abamectina i dati identificativi: numero CAS 71751-41-2; per l’avermectina B1a numero CE 265-610-3 e CAS 65195-55-3; per l’avermectina B1b numero CE 265-611-9 e CAS 65195-56-4. Sono indicati anche i requisiti di purezza minima: abamectina minimo 900 g/kg, avermectina B1a minimo 830 g/kg, avermectina B1b massimo 80 g/kg.

Date di iscrizione, termine di conformità e scadenza dell’iscrizione

La data di iscrizione è fissata al 1º luglio 2013. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 giugno 2015, salvo il caso di prodotti contenenti più di un principio attivo per i quali vale la data risultante dall’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi. La scadenza dell’iscrizione è il 30 giugno 2023.

Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1º luglio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisicurezza dei prodottiambientesanità pubblicamercato interno

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