Direttiva 2011/64
Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 , relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e riunisce in un unico testo le precedenti direttive dell’Unione sulle accise del tabacco lavorato. Stabilisce definizioni armonizzate dei prodotti del tabacco, la struttura dell’imposizione per le sigarette e per gli altri tabacchi lavorati, nonché livelli minimi di accisa e specifiche deroghe territoriali e temporali. L’obiettivo è evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute. La direttiva non impone una forma unica di attuazione, ma vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere entro i termini e alle condizioni fissati dal testo.
Armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa sui tabacchi lavorati nell’Unione europea, con definizioni comuni, minimi fiscali e regole speciali per alcune categorie e territori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai tabacchi lavorati prodotti nell’Unione e a quelli importati da paesi terzi, in ciascuno Stato membro. Riguarda in particolare sigarette, sigari e sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo, nonché alcuni prodotti assimilati ai fini dell’accisa. Sono previste deroghe e regimi particolari per Germania e Ungheria in materia di definizioni, per il Portogallo (Azzorre e Madera) e per la Francia (Corsica), oltre a periodi transitori per vari Stati membri sui livelli minimi.
Direttiva 2011/64/UE sulla struttura e sulle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato
La direttiva codifica in un unico atto la disciplina già contenuta nelle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, sostituendole per ragioni di chiarezza e razionalizzazione. L’impostazione è quella tipica della direttiva UE: gli Stati membri restano liberi di scegliere forma e mezzi di attuazione, ma devono conseguire il risultato di armonizzazione fiscale richiesto entro i termini stabiliti e nel rispetto delle deroghe previste.
Finalità e ratio della disciplina
La normativa mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel settore del tabacco lavorato, evitando distorsioni della concorrenza e ostacoli alla libera circolazione. Al contempo, i considerando evidenziano un obiettivo di salute pubblica elevato, coerente con l’articolo 168 TFUE e con la convenzione quadro OMS per il controllo del tabacco (FCTC), riconoscendo che il tabacco può nuocere gravemente alla salute.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai tabacchi lavorati prodotti nell’Unione e a quelli importati da paesi terzi, in ciascuno Stato membro. Rientrano nella disciplina:
- le sigarette;
- i sigari e i sigaretti;
- il tabacco da fumo, comprensivo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e degli altri tabacchi da fumo.
Sono inoltre assimilati, ai fini dell’accisa, alcuni prodotti composti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, se rispondono ai criteri tecnici previsti dagli articoli 3 o 5. Restano fuori i prodotti privi di tabacco con funzione esclusivamente medica.
Definizioni essenziali
La direttiva dedica una parte ampia alla definizione uniforme dei prodotti, per evitare arbitraggi fiscali tra categorie simili. In particolare:
- sono "sigarette" i rotoli che possono essere fumati tali e quali, nonché quelli che, con semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in carta per sigarette;
- un rotolo di tabacco è considerato equivalente a due o tre sigarette, o più, in base alla lunghezza, secondo la regola dell’articolo 3, paragrafo 2;
- sono "sigari o sigaretti" i rotoli che, per caratteristiche oggettive e destinazione d’uso, sono fumati tali e quali e rispondono ai criteri tecnici dell’articolo 4;
- il "tabacco da fumo" comprende il tabacco trinciato o altrimenti frazionato, filato o compresso, nonché i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto;
- il tabacco da fumo con determinate caratteristiche di taglio è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
La nozione di "produttore" è ricondotta alla persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati confezionati per la vendita al minuto.
Disciplina delle sigarette
Per le sigarette la direttiva impone una struttura fiscale mista:
- accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, salvo che lo Stato membro escluda tali dazi dalla base imponibile;
- accisa specifica calcolata per unità di prodotto.
L’aliquota dell’ad valorem e l’importo della componente specifica devono essere uguali per tutte le sigarette. Il rapporto dell’elemento specifico sull’onere fiscale totale deve essere determinato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto, calcolato sui dati di tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente e fissato entro il 1° marzo di ogni anno.
Limiti della componente specifica e accisa minima sulle sigarette
L’articolo 8 stabilisce che l’elemento specifico non può scendere sotto una determinata soglia percentuale né superare il 76,5% dell’onere fiscale totale:
- fino al 31 dicembre 2013: minimo 5%;
- dal 1° gennaio 2014: minimo 7,5%;
- in entrambi i casi: massimo 76,5%.
Se una variazione del prezzo medio ponderato di vendita al minuto fa scendere o salire tale rapporto oltre i limiti, lo Stato membro può rinviare l’adeguamento dell’importo dell’accisa specifica fino al 1° gennaio del secondo anno successivo.
L’articolo 10 fissa poi l’accisa globale minima sulle sigarette:
- almeno il 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto e non meno di 64 EUR per 1 000 sigarette;
- dal 1° gennaio 2014, almeno il 60% e non meno di 90 EUR per 1 000 sigarette.
Gli Stati membri che applicano un livello pari almeno a 101 EUR o 115 EUR per 1 000 sigarette, rispettivamente prima e dopo il 1° gennaio 2014, sono esentati dal requisito percentuale. Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania beneficiano di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017. Gli Stati membri devono aumentare gradualmente le proprie accise per raggiungere i livelli richiesti.
Correzioni e adeguamenti legati a prezzo medio ponderato e IVA
L’articolo 11 consente due meccanismi di flessibilità:
- se il prezzo medio ponderato scende o sale in modo da far risultare l’accisa globale inferiore ai livelli fissati, lo Stato membro può rinviare l’adeguamento fino al 1° gennaio del secondo anno successivo;
- se aumenta l’aliquota IVA sulle sigarette, lo Stato membro può ridurre l’accisa globale in misura equivalente all’effetto dell’aumento IVA, salvo poi riportarla almeno ai minimi previsti entro il 1° gennaio del secondo anno successivo alla riduzione.
Deroghe territoriali: Portogallo e Francia
La direttiva consente alcune deroghe territoriali motivate da specifiche condizioni economiche e geografiche.
Per il Portogallo, l’articolo 12 autorizza una riduzione inferiore al 50% del minimo dell’articolo 10 per sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera, purché fabbricate da piccoli produttori con produzione annua non superiore a 500 tonnellate ciascuno.
Per la Francia, è prevista una deroga per la Corsica:
- per le sigarette, fino al 31 dicembre 2015, con contingente annuo di 1 200 tonnellate e livelli minimi progressivi fissati per il 2012, 2013 e 2015;
- per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, per il medesimo periodo, con soglie ridotte specifiche per sigari e sigaretti, tabacco trinciato fine e altri tabacchi da fumo.
Regole per sigari, sigaretti e altri tabacchi lavorati
Per i tabacchi diversi dalle sigarette, la direttiva impone un’accisa minima ma lascia agli Stati membri la scelta tra tre modelli:
- ad valorem;
- specifica;
- mista.
Per i sigari e sigaretti, il minimo globale è pari al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il minimo è fissato progressivamente:
- 40% o 40 EUR/kg come soglia di base;
- dal 1° gennaio 2013: 43% o 47 EUR/kg;
- dal 1° gennaio 2015: 46% o 54 EUR/kg;
- dal 1° gennaio 2018: 48% o 60 EUR/kg;
- dal 1° gennaio 2020: 50% o 60 EUR/kg.
Per gli altri tabacchi da fumo, il minimo è pari al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 22 EUR/kg.
I valori sono riferiti al prezzo medio ponderato di vendita al minuto, calcolato sui dati dell’anno civile precedente e fissato entro il 1° marzo di ogni anno. Le aliquote o gli importi minimi valgono uniformemente per tutti i prodotti della stessa categoria, senza distinzioni per qualità, presentazione, origine, materiali, caratteristiche delle imprese o altri criteri analoghi.
Prezzo massimo di vendita e riscossione dell’accisa
L’articolo 15 riconosce ai produttori, ai loro rappresentanti o mandatari nell’Unione e agli importatori la libertà di fissare il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro di destinazione. Rimane salvo il potere degli Stati membri di applicare, se compatibili con il diritto UE, norme nazionali di controllo dei prezzi.
Per agevolare la riscossione, gli Stati membri possono anche predisporre listini di prezzi di vendita al minuto per gruppo di tabacchi lavorati, purché il listino sia sufficientemente ampio e diversificato e si applichi indistintamente a tutti i prodotti del gruppo.
L’articolo 16 afferma che, nella fase precedente all’armonizzazione finale, l’accisa è in linea di massima riscossa tramite marche fiscali. Gli Stati membri che usano marche fiscali devono renderle disponibili anche a produttori e commercianti degli altri Stati membri; se invece impiegano altri sistemi, devono evitare ostacoli amministrativi o tecnici agli scambi.
Esenzioni e rimborsi
L’articolo 17 consente esenzioni dall’accisa o il rimborso dell’accisa già versata per tabacchi lavorati:
- denaturati e usati a fini industriali o orticoli;
- distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- destinati esclusivamente a prove scientifiche o a prove di qualità;
- riutilizzati dal produttore.
Le condizioni e le formalità sono rimesse agli Stati membri.
Adeguamento valutario, monitoraggio e obblighi di comunicazione
L’articolo 18 disciplina la conversione degli importi espressi in euro nelle valute nazionali, con pubblicazione annuale da parte della Commissione dei tassi di cambio da applicare agli importi dell’accisa globale. I tassi sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Gli Stati membri possono mantenere l’importo vigente se la conversione comporta un aumento inferiore al 5% o a 5 EUR, tenendo conto dell’importo più basso.
L’articolo 19 impone alla Commissione una relazione quadriennale al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposta, sul funzionamento del mercato interno, sul valore reale e sulle quote di accisa e sugli obiettivi generali del trattato. La relazione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri e su un elenco di dati statistici definito secondo la procedura dell’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE, con esclusione dei dati personali e tutela dei segreti commerciali.
L’articolo 20 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione, entrata in vigore e portata temporale
L’articolo 21 abroga le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, ma fa salvi gli obblighi di recepimento e di applicazione relativi agli atti elencati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
La direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità generali
L’articolo 1 stabilisce principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa applicata ai tabacchi lavorati. I considerando collegano la disciplina sia al buon funzionamento del mercato interno sia a obiettivi di salute pubblica, richiamando l’articolo 168 TFUE e la FCTC OMS.
Definizioni dei prodotti e assimilazioni
Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 definiscono in modo uniforme sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fumo, tabacco trinciato a taglio fino e produttore. Sono previste assimilazioni di prodotti contenenti sostanze diverse dal tabacco se rispondono ai criteri tecnici della direttiva; i prodotti senza tabacco non sono tabacchi lavorati se hanno funzione esclusivamente medica. Germania e Ungheria possono rinviare l’applicazione di talune definizioni fino al 31 dicembre 2014/1° gennaio 2015 a seconda del caso.
Struttura dell’accisa sulle sigarette
L’articolo 7 prevede per le sigarette un sistema misto composto da accisa ad valorem sul prezzo massimo di vendita al minuto e accisa specifica per unità di prodotto; gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base dell’ad valorem. L’articolo 8 fissa il rapporto dell’elemento specifico rispetto all’onere fiscale totale, riferendolo al prezzo medio ponderato di vendita al minuto, con limiti minimi e massimi (5%-76,5% fino al 31 dicembre 2013; 7,5%-76,5% dal 1° gennaio 2014) e una clausola di rinvio dell’adeguamento in caso di variazione del prezzo medio ponderato. L’articolo 9 impone imposte di consumo minime sulle sigarette.
Minimi per le sigarette
L’articolo 10 impone un’accisa globale minima sulle sigarette pari almeno al 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto e non inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette; dal 1° gennaio 2014 il minimo sale al 60% e a 90 EUR per 1 000 sigarette. Sono previste soglie alternative che esonerano dal requisito percentuale se l’accisa raggiunge almeno 101 EUR o 115 EUR per 1 000 sigarette, rispettivamente prima e dopo il 1° gennaio 2014. Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania beneficiano di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017. L’articolo 11 disciplina gli aggiustamenti in caso di variazione del prezzo medio ponderato o dell’aliquota IVA.
Deroghe territoriali per sigarette
L’articolo 12 consente al Portogallo di applicare un’aliquota ridotta inferiore al 50% del minimo dell’articolo 10 per sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle Azzorre e a Madera, entro il limite di 500 tonnellate annue per produttore. La Francia può applicare in Corsica, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, un’aliquota ridotta entro un contingente annuo di 1 200 tonnellate, con livelli progressivi minimi fissati per il 2012, 2013 e 2015.
Regole per sigari, sigaretti e altri tabacchi lavorati
L’articolo 13 assoggetta a minimi fiscali sigari e sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo. L’articolo 14 consente accise ad valorem, specifiche o miste; stabilisce minimi globali: 5% o 12 EUR per 1 000 pezzi/kg per sigari e sigaretti, 40% o 40 EUR/kg per il tabacco trinciato fine e 20% o 22 EUR/kg per gli altri tabacchi da fumo, con incrementi progressivi per il tabacco trinciato fino al 50% o 60 EUR/kg dal 1° gennaio 2020. Prevede anche il valore medio ponderato di vendita al minuto come riferimento di calcolo e una deroga per la Corsica.
Prezzo massimo di vendita, riscossione ed esenzioni
L’articolo 15 riconosce a produttori, rappresentanti, mandatari e importatori la libera determinazione del prezzo massimo di vendita al minuto, salve le legislazioni nazionali compatibili con il diritto UE sul controllo dei prezzi. L’articolo 16 prevede che l’accisa sia di regola riscossa tramite marche fiscali nella fase precedente all’armonizzazione finale e impone agli Stati membri di evitare ostacoli amministrativi o tecnici agli scambi. L’articolo 17 consente esenzioni o rimborsi per tabacchi denaturati a fini industriali o orticoli, distrutti sotto sorveglianza, destinati a prove scientifiche o riutilizzati dal produttore.
Adeguamento valutario, monitoraggio e cooperazione
L’articolo 18 disciplina la conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro, con tassi di cambio pubblicati annualmente dalla Commissione e applicabili dal 1° gennaio successivo, prevedendo una facoltà di mantenere l’importo vigente se l’aumento in valuta nazionale è inferiore al 5% o a 5 EUR. L’articolo 19 impone alla Commissione una relazione quadriennale al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposta, basata anche su dati statistici degli Stati membri e con tutela dei segreti commerciali. L’articolo 20 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni interne essenziali adottate.
Abrogazione, entrata in vigore e destinazione
L’articolo 21 abroga le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, fatti salvi gli obblighi di recepimento e di applicazione previsti per gli atti elencati nell’allegato I, parte B; i riferimenti alle direttive abrogate vanno letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. L’articolo 22 stabilisce l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e l’articolo 23 indica gli Stati membri quali destinatari.
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