Direttiva 2011/68
Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1 °luglio 2011 , che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2011/68/UE aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che fissano i criteri tecnici per gli esami delle varietà vegetali ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali. L’aggiornamento recepisce nuove linee direttrici dell’UCVV e l’aggiornamento di quelle esistenti, estendendo o precisando le specie per cui devono applicarsi protocolli UCVV o linee direttrici UPOV. Gli Stati membri devono adeguare la normativa entro il 31 dicembre 2011 e applicarla dal 1o gennaio 2012, con una deroga per gli esami già iniziati prima di tale data.
Modifica gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE aggiornando gli elenchi delle specie soggette ai protocolli UCVV e alle linee direttrici UPOV per gli esami DUS delle varietà agricole e orticole.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per l’esame delle varietà da iscrivere nei cataloghi nazionali ai fini della conformità alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, limitatamente alle specie elencate negli allegati modificati. Riguarda quindi le autorità competenti e, indirettamente, i soggetti che richiedono l’iscrizione varietale e la commercializzazione di sementi di specie agricole e orticole. È prevista una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2012.
Aggiornamento dei criteri tecnici per gli esami varietali
La direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione interviene sul sistema tecnico delineato dalle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, adottate per assicurare che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali siano esaminate secondo criteri armonizzati. Il provvedimento si fonda sull’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE e recepisce l’evoluzione delle linee direttrici dell’UCVV, oltre all’aggiornamento di quelle già esistenti.
Obiettivo e ratio dell’intervento
La finalità è tecnica e di armonizzazione: aggiornare gli allegati che individuano, per ciascuna specie, quale protocollo di prova o quale linea direttrice debba essere seguito per gli esami delle varietà. La Commissione richiama, nei considerando, che le direttive del 2003 miravano già a garantire la conformità ai protocolli UCVV, e in via sussidiaria alle linee direttrici UPOV, per le specie per cui non esistono protocolli UCVV.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in relazione agli esami delle varietà vegetali effettuati ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali e della disciplina della commercializzazione delle sementi. L’ambito materiale riguarda le specie elencate negli allegati aggiornati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Il testo non introduce nuove categorie di soggetti obbligati, ma incide sull’attività delle autorità nazionali competenti e, in via indiretta, su richiedenti, breeder e operatori del settore sementiero.
Contenuto dell’aggiornamento degli allegati
Con l’articolo 1, gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo della parte A dell’allegato della direttiva in esame; con l’articolo 2, gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo della parte B.
I nuovi elenchi indicano, per le specie agricole e orticole:
- il nome scientifico e il nome comune;
- il protocollo UCVV applicabile, per le specie rientranti nella parte A;
- la linea direttrice UPOV applicabile, per le specie rientranti nella parte B.
Tra le specie ricomprese o aggiornate figurano, in particolare, cereali, oleaginose, foraggere, leguminose, brassicacee, ortaggi e altre specie orticole, con riferimenti a protocolli UCVV e linee direttrici UPOV puntualmente indicati negli allegati.
Disciplina transitoria
L’articolo 3 introduce una clausola di salvaguardia: per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni antecedenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Si tratta di una disposizione di natura transitoria che attenua l’impatto operativo della modifica sugli esami già avviati.
Recepimento, pubblicazione e applicazione
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato da attuarsi mediante misure nazionali di recepimento.
- Termine per adottare e pubblicare le misure nazionali: entro il 31 dicembre 2011.
- Termine di applicazione delle misure: dal 1o gennaio 2012.
- Obbligo di notifica alla Commissione: trasmissione immediata del testo delle disposizioni nazionali e della tavola di concordanza.
- Obbligo di riferimento alla direttiva: le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori sementieri, la direttiva rileva soprattutto sotto il profilo della conformità tecnica degli esami varietali e della gestione dei procedimenti di iscrizione nei cataloghi nazionali. Occorre verificare, per ciascuna specie, quale protocollo UCVV o linea direttrice UPOV sia applicabile dal 1o gennaio 2012, tenendo conto della possibilità di applicare la disciplina previgente agli esami già iniziati prima di tale data.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo della parte A dell’allegato della direttiva; l’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo della parte B dell’allegato. In sostanza vengono aggiornati gli elenchi delle specie che devono conformarsi ai protocolli di prova dell’UCVV o alle linee direttrici UPOV.
Nuovi elenchi di specie e protocolli di esame
Gli allegati riportano, per le specie agricole e orticole, l’associazione tra nome scientifico, nome comune e riferimento al protocollo UCVV (parte A) o alle linee direttrici UPOV (parte B). La modifica recepisce nuovi protocolli e aggiornamenti per specie come, tra le altre, pisello da foraggio, colza, girasole, frumento, mais, cipolla, lattuga, pomodoro, cavoli, zucchino, fagiolo, fava e altre specie indicate negli elenchi aggiornati.
Regime transitorio per esami già avviati
L’articolo 3 consente agli Stati membri, per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2012, di continuare ad applicare le versioni previgenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, evitando effetti retroattivi sui procedimenti tecnici già avviati.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con comunicazione immediata alla Commissione e trasmissione di una tavola di concordanza. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 1o gennaio 2012. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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