Direttiva 2011/70
Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro vincolante a livello Euratom per assicurare che ciascuno Stato membro adotti una politica nazionale, un quadro regolatorio e programmi nazionali per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il testo ribadisce la responsabilità ultima degli Stati membri e la responsabilità primaria dei titolari di licenza, imponendo requisiti su autorizzazioni, controlli, finanziamento, competenze, informazione del pubblico e riesami periodici. Il recepimento doveva avvenire entro il 23 agosto 2013, con obbligo di invio alla Commissione del contenuto dei programmi nazionali entro il 23 agosto 2015. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di scelta quanto alla forma giuridica e agli strumenti attuativi, purché sia conseguito il risultato di elevati standard di sicurezza e gestione responsabile.
Istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, con obblighi di programmazione nazionale, vigilanza regolatoria, finanziamento e trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito derivante da attività civili e della gestione dei rifiuti radioattivi civili dalla generazione fino allo smaltimento. Restano esclusi i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive rientranti nella direttiva 2006/21/CE e gli scarichi autorizzati. Sono previste deroghe specifiche per il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante, per la spedizione di combustibile esaurito di reattori di ricerca verso il paese di fornitura/fabbricazione, e per i rifiuti e il combustibile esaurito della centrale nucleare di Krško nei rapporti tra Slovenia e Croazia. Per taluni Stati membri privi di combustibile esaurito e senza attività o prospettive immediate in materia, gli obblighi relativi al combustibile esaurito non si applicano finché non decidano di sviluppare tali attività.
Direttiva 2011/70/Euratom sulla gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
La direttiva istituisce un quadro comune Euratom per garantire che la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi avvenga in modo responsabile e sicuro, evitando di scaricare oneri indebiti sulle generazioni future. Il legislatore unionale richiama il principio della responsabilità nazionale, la necessità di un elevato livello di sicurezza radiologica e l'esigenza di trasparenza e partecipazione del pubblico.
Finalità e principi di fondo
L'articolo 1 chiarisce che la direttiva mira a proteggere lavoratori e popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti, integrando le norme fondamentali Euratom in materia. Nei considerando viene sottolineato che la gestione sicura deve estendersi all'intero ciclo, dalla generazione allo smaltimento, e che lo stoccaggio è solo una soluzione provvisoria, non un'alternativa allo smaltimento.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina si applica a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito di origine civile e dei rifiuti radioattivi civili, dalla generazione allo smaltimento (articolo 2, paragrafo 1). Restano esclusi i rifiuti delle industrie estrattive rientranti nella direttiva 2006/21/CE e gli scarichi autorizzati. Sono previste deroghe specifiche per il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse, per il combustibile esaurito di reattori di ricerca spedito al paese di fornitura o fabbricazione e per i materiali della centrale di Krško nei rapporti tra Slovenia e Croazia.
Definizioni rilevanti
L'articolo 3 contiene definizioni centrali per l'applicazione della direttiva: "smaltimento", "stoccaggio", "combustibile esaurito", "rifiuti radioattivi", "gestione" dei rifiuti e del combustibile esaurito, "impianto di gestione", "impianto di smaltimento", "licenza", "titolare della licenza" e "autorità di regolamentazione competente". La nozione di responsabilità primaria del titolare della licenza e quella di chiusura e post-chiusura degli impianti sono essenziali per comprendere gli obblighi operativi.
Responsabilità nazionale e principi di politica pubblica
L'articolo 4 impone agli Stati membri di istituire e mantenere politiche nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fermo restando che la responsabilità ultima per i materiali generati nel territorio nazionale spetta allo Stato membro interessato. Se i materiali sono spediti per trattamento o ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro resta allo Stato di origine o al paese terzo di provenienza.
Le politiche nazionali devono rispettare principi vincolanti:
- minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi in termini di attività e volume;
- considerazione delle interconnessioni tra tutte le fasi del ciclo di gestione;
- gestione sicura, anche nel lungo periodo e con caratteristiche di sicurezza passiva;
- approccio calibrato rispetto ai rischi;
- applicazione del principio del "chi inquina paga";
- processo decisionale documentato e basato su prove.
Quanto allo smaltimento, la regola è che i rifiuti radioattivi siano smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, salvo accordi che consentano l'uso di un impianto di smaltimento situato in altro Stato membro o in un paese terzo, nel rispetto dei criteri europei applicabili. In caso di esportazione verso un paese terzo, lo Stato esportatore deve informare la Commissione sull'accordo e verificare, con misure ragionevoli, che il paese di destinazione disponga di un quadro equivalente, di un accordo con la Comunità o di adesione alla convenzione congiunta, e di un impianto autorizzato e operativo.
Quadro nazionale, autorità di regolamentazione e licenze
L'articolo 5 richiede un quadro nazionale legislativo, regolamentare e organizzativo che attribuisca responsabilità chiare e coordini gli organismi competenti. Tale quadro deve comprendere:
- un programma nazionale;
- un regime nazionale di sicurezza;
- un sistema di licenze con divieto di attività o esercizio senza autorizzazione;
- controlli, ispezioni, documentazione e relazioni;
- misure esecutive, incluse sospensione, modifica, scadenza o revoca della licenza;
- ripartizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti;
- requisiti di informazione e partecipazione del pubblico;
- regimi di finanziamento.
L'articolo 6 impone la presenza di un'autorità di regolamentazione competente, funzionalmente separata dagli organismi che promuovono o utilizzano l'energia nucleare, dotata di poteri e risorse adeguati. La funzione regolatoria deve quindi essere indipendente e dotata di mezzi sufficienti.
Obblighi dei titolari di licenza e standard di sicurezza
Ai sensi dell'articolo 7, la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e delle attività resta in capo ai titolari delle licenze e non può essere delegata. Essi devono valutare e verificare periodicamente la sicurezza, migliorandola costantemente per quanto ragionevolmente possibile, con un approccio sistematico e verificabile.
La dimostrazione della sicurezza deve coprire:
- sviluppo e esercizio delle attività;
- sviluppo, esercizio e disattivazione degli impianti;
- chiusura degli impianti di smaltimento;
- fase post-chiusura.
La sicurezza deve essere dimostrata con valutazioni, argomentazioni e prove commisurate alla complessità delle operazioni e al livello di rischio. I titolari devono inoltre istituire sistemi integrati di gestione e garanzia della qualità e disporre di risorse finanziarie e umane adeguate.
Competenze, ricerca e risorse finanziarie
L'articolo 8 richiede misure di istruzione e formazione del personale e attività di ricerca e sviluppo per mantenere e sviluppare le competenze necessarie. L'articolo 9 impone la disponibilità tempestiva di adeguate risorse finanziarie per attuare i programmi nazionali, tenendo conto della responsabilità dei produttori dei rifiuti e del combustibile esaurito.
Trasparenza e partecipazione del pubblico
L'articolo 10 rafforza gli obblighi di trasparenza: le informazioni rilevanti devono essere rese disponibili a lavoratori e popolazione, e l'autorità di regolamentazione deve informare il pubblico nelle materie di propria competenza. La divulgazione è però subordinata ai limiti derivanti dalla sicurezza e dagli altri interessi protetti dal diritto nazionale o internazionale.
La popolazione deve inoltre avere reali occasioni di partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il considerando richiama espressamente il ruolo della partecipazione locale e della trasparenza come fattori di accettabilità e governance.
Programmi nazionali: contenuto, notifica e aggiornamento
L'articolo 11 impone a ciascuno Stato membro di attuare un programma nazionale che copra tutti i tipi di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi soggetti alla sua giurisdizione, dall'origine allo smaltimento. Il programma deve essere riesaminato e aggiornato periodicamente alla luce dei progressi scientifici e tecnici e delle buone pratiche emerse dalle verifiche inter pares.
L'articolo 12 elenca i contenuti minimi del programma nazionale, tra cui:
- obiettivi generali della politica nazionale;
- tappe principali e scadenze;
- inventario dei rifiuti e del combustibile esaurito, con stime future e ubicazione;
- soluzioni tecniche e piani di gestione;
- disciplina della fase post-chiusura degli impianti di smaltimento;
- attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione;
- responsabilità attuative e indicatori di prestazione;
- valutazione dei costi e relative ipotesi;
- regimi di finanziamento;
- politica o procedura di trasparenza;
- accordi con altri Stati membri o paesi terzi, inclusi eventuali impianti di smaltimento condivisi.
Il programma nazionale e la politica nazionale possono essere raccolti in un unico documento o in una serie di documenti.
L'articolo 13 prevede la notifica alla Commissione del programma nazionale e delle modifiche significative. La Commissione può, entro sei mesi dalla notifica, chiedere chiarimenti o esprimere un parere sulla conformità all'articolo 12; entro sei mesi dalla risposta della Commissione, lo Stato membro deve fornire chiarimenti o comunicare eventuali revisioni.
Relazioni periodiche, autovalutazioni e verifiche inter pares
L'articolo 14 stabilisce che gli Stati membri trasmettano una relazione sull'attuazione della direttiva entro il 23 agosto 2015 e successivamente ogni tre anni. La Commissione, sulla base delle relazioni nazionali, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi e un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti nel territorio dell'Unione.
Gli Stati membri devono inoltre effettuare almeno ogni dieci anni autovalutazioni del quadro nazionale, dell'autorità di regolamentazione, del programma nazionale e della sua attuazione, e invitare una verifica inter pares internazionale. I risultati devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere resi pubblici salvo incompatibilità con esigenze di sicurezza o riservatezza.
Recepimento, esclusioni soggettive e decorrenza
L'articolo 15 fissa il termine di recepimento al 23 agosto 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate e delle successive modifiche.
Per gli Stati membri privi di combustibile esaurito e senza attività o prospettive immediate, gli obblighi relativi al combustibile esaurito non si applicano finché non decidano di sviluppare attività nel settore del combustibile nucleare: si tratta di Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta.
L'articolo 16 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 17 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Indicazioni pratiche per il lettore professionale
Per gli operatori legali e fiscali, la direttiva assume rilievo soprattutto per:
- la costruzione del quadro autorizzatorio e regolatorio nazionale;
- la ripartizione di responsabilità tra Stato, autorità e titolari di licenza;
- la strutturazione dei meccanismi di finanziamento e delle riserve/accantonamenti per i costi futuri;
- gli obblighi di documentazione, reporting e trasparenza;
- la necessità di verificare compatibilità di accordi transfrontalieri e di eventuali esportazioni di rifiuti o combustibile esaurito.
Resta ferma la discrezionalità degli Stati membri sulla forma e sui mezzi di recepimento, ma il risultato da conseguire è vincolante: un sistema nazionale completo, indipendente, finanziato e periodicamente riesaminato, capace di garantire la gestione sicura lungo l'intero ciclo di vita dei materiali.
Disposizioni principali
Obiettivo e natura del quadro Euratom
L'articolo 1 stabilisce un quadro comunitario per una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di evitare oneri indebiti per le future generazioni e proteggere lavoratori e popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti. La direttiva integra le norme fondamentali dell'articolo 30 del trattato Euratom, fatte salve le regole della direttiva 96/29/Euratom.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 2 si applica a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito di origine civile e dei rifiuti radioattivi civili dalla generazione allo smaltimento. Sono esclusi i rifiuti delle industrie estrattive soggetti alla direttiva 2006/21/CE e gli scarichi autorizzati. Sono inoltre previste deroghe puntuali per il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse, per il combustibile esaurito dei reattori di ricerca e per il caso della centrale di Krško.
Principi generali di politica nazionale
L'articolo 4 impone agli Stati membri di istituire e mantenere politiche nazionali in materia, con responsabilità ultima dello Stato per i materiali generati nel proprio territorio. Le politiche devono basarsi su minimizzazione dei rifiuti, considerazione delle interconnessioni tra fasi, gestione sicura anche nel lungo periodo, approccio calibrato, principio del "chi inquina paga" e processo decisionale documentato e basato su prove. I rifiuti radioattivi devono essere smaltiti nello Stato di origine salvo accordi conformi ai criteri della direttiva 2006/117/Euratom; per l'esportazione verso paesi terzi sono richieste ulteriori garanzie su accordi internazionali, programmi equivalenti e impianti autorizzati e operativi.
Quadro nazionale, regime autorizzatorio e controlli
L'articolo 5 impone un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale che comprenda programma nazionale, regime di sicurezza, sistema di licenze, controlli e ispezioni, misure esecutive, ripartizione delle responsabilità, partecipazione del pubblico e regimi di finanziamento. Il quadro deve essere aggiornato alla luce dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite e dello sviluppo tecnologico.
Autorità di regolamentazione competente
L'articolo 6 richiede la designazione e il mantenimento di un'autorità di regolamentazione competente, funzionalmente separata da organismi coinvolti nella promozione o utilizzazione dell'energia nucleare, e dotata di poteri, risorse umane e risorse finanziarie adeguati per svolgere i propri compiti.
Responsabilità dei titolari di licenza e sicurezza
L'articolo 7 affida ai titolari di licenza la responsabilità primaria non delegabile della sicurezza degli impianti e delle attività. Essi devono effettuare valutazioni di sicurezza periodiche e miglioramento continuo, adottare sistemi integrati di gestione e garanzia della qualità e disporre di risorse finanziarie e umane sufficienti. La dimostrazione della sicurezza deve coprire sviluppo, esercizio, disattivazione, chiusura e fase post-chiusura degli impianti di smaltimento.
Competenze, formazione e ricerca
L'articolo 8 impone misure per istruzione e formazione del personale e attività di ricerca e sviluppo, al fine di mantenere e sviluppare l'esperienza e le competenze necessarie alla gestione sicura.
Finanziamento
L'articolo 9 impone che vi siano al momento opportuno risorse finanziarie adeguate per attuare i programmi nazionali, tenendo conto della responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.
Trasparenza e partecipazione
L'articolo 10 richiede che le informazioni necessarie siano rese disponibili ai lavoratori e al pubblico, nel rispetto di sicurezza, riservatezza e obblighi internazionali. La popolazione deve avere effettive occasioni di partecipazione ai processi decisionali in materia.
Programmi nazionali: attuazione, contenuto e notifica
L'articolo 11 impone l'attuazione di un programma nazionale per tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione dello Stato, con revisione e aggiornamento periodici. L'articolo 12 elenca gli elementi minimi del programma: obiettivi generali, tappe e scadenze, inventario e stime future, soluzioni tecniche, fase post-chiusura, ricerca e sviluppo, responsabilità e indicatori di prestazione, valutazione dei costi e basi di calcolo, regimi di finanziamento, politica di trasparenza e accordi internazionali. L'articolo 13 prevede la notifica alla Commissione e la possibilità per quest'ultima di richiedere chiarimenti entro sei mesi.
Relazioni, riesami e verifiche inter pares
L'articolo 14 prevede una prima relazione degli Stati membri entro il 23 agosto 2015 e poi ogni tre anni; la Commissione, sulla base di tali relazioni, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione. Gli Stati membri devono inoltre effettuare almeno ogni dieci anni autovalutazioni del quadro nazionale e invitare verifiche inter pares internazionali, trasmettendone i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.
Termine di recepimento ed esenzioni
L'articolo 15 stabilisce il recepimento entro il 23 agosto 2013 e l'obbligo di informare la Commissione delle misure adottate e delle successive modifiche. Gli obblighi relativi al combustibile esaurito non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché non decidano di sviluppare attività collegate al combustibile nucleare. La trasmissione alla Commissione del contenuto del programma nazionale deve avvenire non oltre il 23 agosto 2015.
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