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Direttiva 2011/66

Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1 °luglio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE inserendo nell’allegato I il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da misure di gestione del rischio per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2012 e applicarla dal 1o luglio 2013.

Modifica della direttiva 98/8/CE per includere il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le nuove disposizioni in materia di biocidi ai prodotti contenenti il principio attivo 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one. In concreto riguarda il tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno, con particolare attenzione ai prodotti destinati a usi industriali e/o professionali e al trattamento di legno esposto agli agenti atmosferici, all’umidità o a contatto con acqua dolce. Sono espressamente rilevanti i casi non valutati in modo rappresentativo a livello dell’Unione, per i quali resta un margine di valutazione nazionale. La direttiva è inoltre rilevante ai fini SEE.

Direttiva 2011/66/UE: inclusione del 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel sistema dei biocidi disciplinato dalla direttiva 98/8/CE, inserendo un nuovo principio attivo nell’allegato I dopo la valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007. L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno, e si accompagna a condizioni specifiche di autorizzazione per contenere i rischi per la salute umana e per l’ambiente.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il principio attivo è stato sottoposto a valutazione tecnica da parte dello Stato membro relatore, con esame da parte degli Stati membri e della Commissione nell’ambito del comitato permanente sui biocidi. La conclusione della valutazione è che i biocidi contenenti il principio attivo, se impiegati come preservanti del legno, possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE; per questo motivo la Commissione dispone l’iscrizione nell’allegato I.

Ambito di applicazione materiale

La disciplina riguarda i biocidi contenenti 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one destinati al trattamento del legno. Il tipo di prodotto interessato è il n. 8, relativo ai preservanti del legno. L’allegato specifica anche i dati identificativi del principio attivo: denominazione comune, denominazione IUPAC, numero CE 264-843-8 e numero CAS 64359-81-5.

Valutazione nazionale nei casi non coperti dalla valutazione unionale

La direttiva precisa che non tutti i possibili utilizzi sono stati valutati a livello dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri devono esaminare, in sede di autorizzazione, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione unionale. Questo lascia agli ordinamenti nazionali un margine tecnico di valutazione, ma entro il perimetro degli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva.

Divieti e limitazioni per alcuni usi del legno trattato

La direttiva individua alcuni scenari in cui i prodotti non possono essere autorizzati, salvo prova contraria basata su dati idonei:

  • legno continuamente esposto agli agenti atmosferici;
  • legno protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità;
  • legno a contatto con acqua dolce.

In tali casi l’autorizzazione è ammessa solo se il richiedente dimostra che il prodotto soddisferà i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente mediante misure appropriate di riduzione del rischio.

Condizioni per l’autorizzazione dei prodotti

Per i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali, gli Stati membri devono imporre condizioni specifiche:

  • definizione di procedure operative sicure;
  • utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • deroga a tali misure solo se nella domanda di autorizzazione è dimostrato che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Si tratta di prescrizioni che incidono direttamente sul contenuto delle autorizzazioni nazionali e sulla gestione del rischio da parte degli operatori.

Prescrizioni su etichettatura, uso e gestione dei residui

Le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati devono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere:

  • conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al coperto;
  • gestito in modo da evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque;
  • oggetto di raccolta degli eventuali scoli per il riutilizzo o lo smaltimento.

La finalità è ridurre i rischi per il comparto acquatico e terrestre, richiamati espressamente nei considerando.

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali per gli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2012;
  • applicarle a decorrere dal 1o luglio 2013;
  • inserire nei testi nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarli di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

La direttiva, quindi, non si limita a stabilire il risultato da conseguire, ma scandisce anche una finestra temporale precisa per il recepimento e per l’effettiva applicazione delle nuove regole.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati ad assicurare l’armonizzazione del mercato dei biocidi contenenti il principio attivo in questione e l’applicazione contemporanea delle nuove condizioni in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE per includervi il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one. L’allegato fissa per il principio attivo i dati identificativi (numero CE 264-843-8, numero CAS 64359-81-5), la purezza minima nel biocida immesso sul mercato pari a 950 g/kg, la data di iscrizione al 1o luglio 2013, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 30 giugno 2015 e la scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2023. Il tipo di prodotto è il n. 8 (preservanti del legno).

Valutazione del rischio e limiti agli usi autorizzabili

Gli Stati membri, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono valutare, se pertinenti per il singolo prodotto, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per gruppi di persone e comparti ambientali non esaminati rappresentativamente a livello dell’Unione. Non sono autorizzati prodotti per il trattamento di legno continuamente esposto agli agenti atmosferici, di legno protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità, o di legno a contatto con acqua dolce, salvo che siano forniti dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario con opportune misure di riduzione del rischio.

Condizioni per usi industriali e professionali

Per i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere definite procedure operative sicure e il loro impiego deve avvenire con idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova nella domanda di autorizzazione che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. Si tratta di un obbligo di risultato imposto agli Stati membri in sede di autorizzazione.

Misure di protezione per il comparto ambientale

Le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati devono indicare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al coperto, per evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque; gli eventuali scoli devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento. La direttiva richiama inoltre la necessità di prevenire i rischi per i comparti acquatico e terrestre.

Recepimento e applicazione temporale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2012 e applicarle dal 1o luglio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidimercato internotutela dell’ambientesalute umanasicurezza dei prodotti

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