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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari del provvedimento trasmesso via pec in data 23 ottobre 2025 con il quale è stato disposto l'annullamento della SCIA in sanatoria n. S 472, presentata da I.GEN.CO. Italiana s.r.l. in data 24 settembre 2025 ed avente ad oggetto la sanatoria del cambio d'uso senza opere e realizzazione di due abbaini nell'unità immobiliare in Piazzale Vittorio Veneto, censita al FG 77 Mappale 7 Sub. 109, di ogni altro atto presupposto e/o conseguente. Per l'accertamento e per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per la sanatoria e per la conservazione delle opere di cui alla segnalazione del 24 settembre 2025. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dai signori Maria Teresa Giatti, Stefania Giatti, Giorgio Madotto, Lidia Zuliani il 23/1/2026: per l’annullamento parziale del medesimo provvedimento (provvedimento trasmesso via PEC in data 23.10.2025, con il quale è stato disposto l’annullamento della SCIA in sanatoria n. S 472, presentata da I.Gen.Co Italiana s.r.l. in data 24.09.2025 e avente a oggetto la sanatoria del cambio d’uso senza opere e realizzazione di due abbaini nell’unità immobiliare in Piazzale Vittorio Veneto), per vizio di motivazione e nella parte in cui ha omesso di rilevare e dichiarare l’inammissibilità della SCIA per radicale difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente;

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della SCIA in sanatoria relativa al cambio d’uso senza opere e alla realizzazione di due abbaini

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale trasmesso via PEC il 23 ottobre 2025, con il quale è stato disposto l’annullamento della SCIA in sanatoria presentata il 24 settembre 2025 per il cambio d’uso senza opere e la realizzazione di due abbaini in un’unità immobiliare sita in Piazzale Vittorio Veneto. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa tutela cautelare, nonché l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la sanatoria e la conservazione delle opere. I controinteressati hanno proposto ricorso incidentale chiedendo l’annullamento parziale del medesimo provvedimento, deducendo un vizio di motivazione e sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della SCIA per radicale difetto di legittimazione attiva della società richiedente. La fase esaminata dall’ordinanza riguarda esclusivamente l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale.

La decisione

All’udienza camerale la società ricorrente principale ha rinunciato all’istanza cautelare, in considerazione della prospettata fissazione a breve dell’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi. Il TAR ha preso atto della rinuncia senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sui motivi di merito del ricorso principale o del ricorso incidentale. Ha rinviato al definitivo ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, e ha fissato per il 14 luglio 2026 l’udienza pubblica per la trattazione di entrambi i gravami.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare, ma l’ordinanza non ne applica in concreto i presupposti poiché prende atto della rinuncia all’istanza.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare in udienza camerale, il giudice amministrativo prende atto della rinuncia senza esaminare i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non definisce il ricorso principale né le eventuali domande o censure proposte con ricorso incidentale, che restano devolute alla successiva udienza di merito.
  • In caso di rinuncia all’istanza cautelare, la regolazione delle spese della fase cautelare può essere riservata alla decisione definitiva sul giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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