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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27724/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per violazione dell'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 (rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso). Il ricorrente ha dedotto: 1) carenza di motivazione della sentenza di appello; 2) violazione del principio ne bis in idem rispetto a procedimento pendente a Bolzano (3/12/2018 vs 17/12/2018) e conseguente illegittimità della contestazione del reingresso a Milano; 3) nullità/inefficacia del decreto di espulsione del Prefetto di Milano perché fondato su un precedente decreto del Prefetto di Cosenza annullato dalla Corte d'appello di Catanzaro; 4) buona fede/errore sul fatto (art. 47 c.p.) in ragione dell'impugnazione tempestiva di un successivo ordine di allontanamento del Questore di Bolzano; 5) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (contestazione della recidiva); 6) mancata concessione delle attenuanti generiche; 7) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena (richiesta di riduzione "anche a prescindere dalle generiche").

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Nel dettaglio: il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità; il secondo motivo è infondato perché non è dimostrato che il procedimento di Bolzano si sia concluso con giudicato (quindi non opera il ne bis in idem processuale) e perché l'art. 20, comma 14, è stato interpretato come reato di natura permanente che comprende sia il reingresso illecito sia la successiva permanenza; inoltre il decreto del Prefetto di Milano non perde efficacia per il semplice esercizio di un nuovo provvedimento amministrativo da parte di altra autorità. Il terzo motivo (annullamento del decreto di Cosenza) è infondato in quanto quel decreto è solo antecedente in fatto e non presupposto necessario del provvedimento di Milano. Il quarto motivo (buona fede/errore) è respinto: il comportamento fattuale (reingresso via frontiera terrestre dopo 18 giorni, elusione dei controlli) denota consapevolezza e volontà di sottrarsi agli obblighi; il mero ricorso/istanza di sospensione non annulla l'efficacia del provvedimento amministrativo. Il quinto motivo (131-bis) è inammissibile per carenza di specificità, anche perché la sentenza impugnata ha motivato il diniego sia per recidiva sia per il reingresso immediato. Il sesto motivo sulle attenuanti generiche è infondato: i giudici di merito hanno dato motivazioni non manifestamente illogiche (assenza di elementi positivi / riferimento alle condanne). Il settimo motivo sulla dosimetria è inammissibile per mancanza di specificità e per non essere stato formulato adeguatamente in appello. Conseguenza: ricorso rigettato; confermata la condanna di primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

    Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, ...

    La Corte interpreta la norma come relativa a un reato di natura permanente che sanziona sia il reingresso illecito sia la successiva permanenza nel territorio nazionale

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni..."

    Articolo richiamato a confronto: la giurisprudenza ha interpretato la fattispecie come di natura permanente; la Corte usa l'analogia per sostenere la stessa natura dell'art. 20

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'errore sul fatto/sulla scriminante; la Corte distingue errore sul fatto (esimente) da errore di interpretazione tecnica della norma o della realtà (inerente le norme), ritenuto irrilevante penalmente

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato riguardo alla possibile causa di non punibilità per benefici penitenziari; la Corte conferma che il diniego può essere motivato dalla recidiva e/o da immediatezza del reingresso

  • art. 649-bis cod. proc. pen.

    "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto..."

    Richiamato nel contesto del ne bis in idem processuale: opera solo dopo formazione del giudicato irrevocabile; non applicabile se il primo procedimento non è definito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla trattazione di motivi di cassazione (specificità nei limiti strettamente necessari)

  • Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, art. 4 (ne bis in idem convenzionale)

    Citat0 come possibile parametro interpretativo per il concetto convenzionale di ne bis in idem; la Corte ricorda giurisprudenza sulla materia ma richiede autosufficienza probatoria del ricorrente

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'inammissibilità dei motivi di cassazione riproducenti censure non formulate o non specificate in appello

Massime di principio

  • Il ne bis in idem processuale opera solo se il precedente procedimento si è concluso con provvedimento divenuto irrevocabile; procedimenti pendenti non impediscono una nuova azione penale
  • La norma che sanziona il reingresso in violazione del divieto (art. 20 comma 14 d.lgs. n. 30) va interpretata come reato di natura permanente: punisce il reingresso illecito e la successiva permanenza
  • La validità di un provvedimento amministrativo di espulsione non viene meno automaticamente per il fatto che l'interessato l'abbia violato o perché sia stato emanato un successivo diverso ordine di allontanamento; l'efficacia cade solo per atti giurisdizionali che sospendano o annullino il provvedimento
  • L'errore di diritto o l'errore sull'interpretazione della normativa/amministrativa non escludono la responsabilità penale se l'agente ha percepito correttamente la realtà dei fatti (assenza di errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 c.p.)
  • Per ottenere l'annullamento o la revisione in Cassazione è essenziale la specificità e l'autosufficienza delle censure; motivi generici o non contestati specificamente in appello sono inammissibili
  • Il diniego dei benefici (es. art. 131-bis) può essere motivato sia da recidiva sia da circostanze fattuali come il reingresso immediato; l'impugnazione deve attaccare entrambe le linee argomentative per essere efficace

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