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Sentenza

Sentenza n. 1685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma quanto al ricorso n. 3900 del 2024: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2684/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5743 del 2024: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1399/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenze del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2684/2023, che aveva annullato in parte qua il PGT del Comune di Erba, e n. 1399/2024, che aveva annullato il progetto definitivo della rotatoria e il decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (provincia appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia di Como ha proposto due appelli, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. Il primo riguardava la sentenza che aveva annullato, in parte qua, il PGT del Comune di Erba e le deliberazioni comunali connesse, nella parte in cui una porzione dei terreni della proprietaria era stata destinata a sedime stradale per la realizzazione di una rotatoria. La Provincia ha dedotto, anzitutto, la nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il TAR avesse fondato l'annullamento sull'incertezza della previsione dell'opera, sulla mancanza di un accordo tra Provincia e Comune e sull'assenza di uno studio di fattibilità o progetto preliminare idoneo, benché tali profili non fossero stati dedotti dalla ricorrente. Ha inoltre censurato il travisamento e l'errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto, sostenendo che la previsione stradale fosse puntuale, inserita nel Piano delle Regole e dotata di efficacia vincolante e diretta sul regime dei suoli. Il secondo appello riguardava la sentenza che aveva annullato la deliberazione provinciale di approvazione del progetto definitivo della rotatoria e il decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, per illegittimità derivata dall'annullamento del PGT. La Provincia ha dedotto l'inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione del progetto preliminare, ritenendo autonomi e consolidati gli atti progettuali, e ha contestato l'annullamento per illegittimità derivata, riproponendo le censure relative alla violazione del principio di ultrapetizione nella precedente sentenza sul PGT. La proprietaria, pur vittoriosa in primo grado, non si è costituita in appello e non ha riproposto i motivi assorbiti dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli e li ha accolti. Ha ritenuto che la sentenza n. 2684/2023 fosse viziata da ultrapetizione, poiché il TAR aveva annullato gli atti sulla base della mancata previsione dell'opera nel piano territoriale provinciale, dell'assenza di un accordo tra Provincia e Comune e della mancanza di un adeguato livello progettuale, questioni diverse da quelle dedotte nel ricorso di primo grado, che riguardavano il contenimento del consumo di suolo, la disciplina del Parco Regionale della Valle del Lambro, la mancata valutazione degli effetti paesaggistici e ambientali, la VAS, la disciplina degli ambiti di antica formazione e l'illogicità manifesta. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la pronuncia su una causa petendi nuova attribuisce alla parte un'utilità per ragioni non prospettate e pregiudica il diritto di difesa della controparte. Il vizio non comportava il rinvio al primo giudice, non rientrando tra le ipotesi tassative dell'art. 105, comma 1, c.p.a.; occorreva invece correggere la motivazione nell'ambito dell'effetto devolutivo e sostitutivo dell'appello. Tuttavia, i motivi originari non esaminati dal TAR non potevano essere scrutinati dal Consiglio di Stato, perché la proprietaria appellata non li aveva riproposti entro il termine di costituzione in appello: tali motivi dovevano quindi considerarsi rinunciati. Quanto al secondo appello, la sentenza n. 1399/2024 è stata annullata perché fondata esclusivamente sull'annullamento, divenuto privo di valido fondamento, del PGT e degli atti comunali presupposti. È stata disattesa ogni necessità di esaminare ulteriormente la questione dell'omessa impugnazione del progetto preliminare. Le sentenze impugnate sono state annullate e le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, applicabile anche al processo amministrativo, vieta al giudice di decidere su una causa petendi o su un motivo non dedotto dalle parti.

  • art. 99 c.p.c.

    Il principio della domanda, quale espressione del potere dispositivo delle parti, delimita l'oggetto della cognizione giudiziale.

  • art. 2907 c.c.

    La tutela giurisdizionale è esercitata su domanda di parte; la pronuncia non può attribuire un'utilità per ragioni non dedotte.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non rientra tra le ipotesi tassative che impongono l'annullamento con rinvio al primo giudice.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    L'appellato vittorioso deve riproporre incidentalmente, entro il termine di costituzione in appello, i motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado; in mancanza, essi si intendono rinunciati.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine di costituzione dell'appellato, richiamato per la riproposizione dei motivi assorbiti, è di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del gravame.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    I vizi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e, nel giudizio di appello, possono essere emendati mediante la correzione della motivazione senza necessità di rinvio, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo viola il principio della domanda e incorre in ultrapetizione quando annulla un atto sulla base di una causa petendi o di un motivo diverso da quelli dedotti nel ricorso, attribuendo alla parte il bene della vita per ragioni non prospettate e pregiudicando il diritto di difesa della controparte.
  • Il vizio di ultrapetizione della sentenza amministrativa non comporta di per sé il rinvio al primo giudice, se non rientra in una delle ipotesi tassative previste dall'art. 105, comma 1, c.p.a.; il giudice d'appello deve decidere la controversia nell'ambito dell'effetto devolutivo e sostitutivo, emendando la motivazione viziata.
  • Nel processo amministrativo d'appello l'effetto devolutivo non opera automaticamente per i motivi assorbiti o non esaminati in primo grado: l'appellato vittorioso deve riproporli entro il termine di costituzione previsto dagli artt. 101, comma 2, e 46 c.p.a.; in difetto, tali motivi si intendono rinunciati e non possono essere esaminati dal giudice d'appello.
  • Quando una sentenza di primo grado annulla un atto presupposto per una motivazione viziata da ultrapetizione e una successiva sentenza annulla gli atti consequenziali esclusivamente per illegittimità derivata, l'annullamento della prima sentenza priva di fondamento anche la seconda pronuncia.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiDecreto di esproprio e procedimentoAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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