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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02928/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo impeditivo su porzione della particella 1274, foglio 10, comune di San Genesio ed Uniti, disposta per il reato di lottizzazione abusiva (artt. 110 c.p., 30 e 44 d.P.R. n. 380/2001). I ricorsi si articolano in due motivi principali: (1) vizio processuale per mancata autonoma valutazione dell'ordinanza del G.I.P., che avrebbe semplicemente recepito le argomentazioni del P.M.; (2) vizio sostanziale per insussistenza del fumus commissi delicti, deducendo che gli interventi (costruzione di due ville) erano compatibili con gli strumenti urbanistici approvati (piano attuativo e convenzione), con la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale disposta dal Comune (deliberazione 1979) e con le modifiche normative (l. n. 166/2002 e l. n. 199/2025) che, secondo la difesa, consentirebbero deroghe e una diversa determinazione del perimetro cimiteriale. Inoltre i ricorrenti hanno agito in proprio pur essendo la porzione sequestrata proprietà della società Edil Project s.n.c., di cui sono amministratori.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse a proporre il gravame: i ricorrenti non sono proprietari della porzione sottoposta a sequestro (proprietaria è la Edil Project s.n.c.) e hanno agito in proprio, non in qualità di legali rappresentanti della società; pertanto mancava l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione necessario per le impugnazioni reali (art. 322 e artt. 568/591 c.p.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'indagato non proprietario può impugnare solo se dimostra un interesse collegato alla restituzione del bene. Ha inoltre precisato che il semplice interesse a contestare il "fumus" non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso cautelare. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato (richiamato in relazione alla contestazione penale di lottizzazione abusiva).

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata nella contestazione relativa all'attività edilizia senza autorizzazioni/permessi conformi agli strumenti urbanistici.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Norma sulla lottizzazione abusiva richiamata come fattispecie contestata.

  • R.D. n. 1265/1934 art. 338

    Normativa sul vincolo della fascia di rispetto cimiteriale; la decisione valuta le deduzioni difensive sul possibile ambito di deroga e sulle modifiche legislative (l. n. 166/2002 e l. n.199/2025) ma si sofferma sull'irrilevanza di tali profili rispetto all'ammissibilità del ricorso presentato da non proprietari.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Individua le categorie astrattamente legittimate a proporre il riesame reale (imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate, chi avrebbe diritto alla restituzione); la Corte chiarisce che la legittimazione astratta non vale senza l'interesse concreto.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Impose il requisito dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione per l'ammissibilità; utilizzato per dichiarare inammissibili i ricorsi per carenza di interesse.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di ammissibilità delle impugnazioni in generale per il principio dell'interesse concreto.

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in merito all'onere di dedurre i fatti e le ragioni che provano l'interesse ad impugnare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo invocato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti.

  • legge n. 166/2002

    Richiamata dai ricorrenti come modifica interpretativa delle deroghe al vincolo cimiteriale; la Corte non decide sul merito di tale eccezione nell'ambito del provvedimento di ammissibilità.

  • legge n. 199/2025 (comma 911)

    Citando la novella che modifica la nozione di perimetro cimiteriale sulla base degli strumenti urbanistici, i ricorrenti sostengono la possibilità di applicazione retroattiva favorevole; la Corte non applica la disposizione perché dichiara i ricorsi inammissibili su questioni di interesse procedurale.

Massime di principio

  • Per impugnare un sequestro preventivo reale è necessario non solo essere astrattamente legittimati (es. indagato), ma dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione, normalmente collegato alla richiesta di restituzione del bene.
  • Se il bene sequestrato appartiene a una società, gli amministratori devono proporre il ricorso nella qualità di legali rappresentanti e fornire prova del potere di rappresentanza e dell'interesse della società; agire in proprio espone al rischio di inammissibilità per difetto di interesse.
  • La suscettibilità di contestare il "fumus commissi delicti" non sostituisce l'interesse richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione cautelare: l'inammissibilità può essere dichiarata anche quando i profili di merito siano discussi ma chi impugna non ha interesse ricostruttivo sul bene.
  • Le questioni di merito relative a vincoli urbanistici e cimiteriali (es. riduzione della fascia di rispetto, validità di strumenti urbanistici, modifiche legislative) rimangono valutazioni incidenti e di merito che devono essere trattate con adeguata rappresentanza e nel corretto grado di giudizio; tuttavia non suppliscono all'onere di legittimazione per l'impugnazione reale.
  • In presenza di società proprietarie, è opportuno che le impugnazioni cautelari siano promosse formalmente dalla società o, se promosse da amministratori, che sia chiaramente dedotta e documentata la titolarità dell'interesse e la qualità in cui si agisce.
  • Argomentazioni sulla retroattività di norme più favorevoli possono essere rilevanti sul merito ma non incidono sull'ammissibilità processuale se non sussiste l'interesse concreto richiesto per l'impugnazione.

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