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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4608/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, mediante incidente di esecuzione, la dichiarazione del ne bis in idem sostanziale con riferimento a una sentenza irrevocabile emessa dalle autorità giudiziarie del Marocco e il riconoscimento di tale sentenza ai fini penali (in via principale) e, in subordine, il riconoscimento della continuazione tra la sentenza marocchina e la sentenza italiana (Corte d'appello di Genova), con conseguente riduzione della pena. La difesa aveva invocato trattati bilaterali con il Marocco, il protocollo aggiuntivo, nonché principi costituzionali (artt. 117 e 10 Cost.) e norme processuali internazionali e di garanzia (art. 6 CEDU).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la richiesta era manifestamente infondata e quindi ammissibile a essere rigettata de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Ha rilevato che: (i) per ottenere effetti penali dal riconoscimento di una sentenza emessa da uno Stato non membro dell'UE occorre seguire la procedura di cui all'art. 730 cod. proc. pen.; (ii) il principio del ne bis in idem internazionale richiede l'esistenza di un trattato/accordo che imponga il divieto tra gli Stati interessati, e tale disposizione non risultava nei trattati citati con il Marocco; (iii) l'effetto della continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero non può essere riconosciuto per sentenze di Stati non appartenenti all'UE. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

    Consente al giudice di dichiarare inammissibile d'ufficio le istanze manifeste infondate (de plano); la Corte ha ritenuto applicabile tale previsione al caso di specie.

  • art. 730 cod. proc. pen.

    Per ottenere effetti penali dal riconoscimento di una sentenza straniera emessa da uno Stato non membro dell'UE è necessario seguire la specifica procedura prevista da questa norma; la mancata adozione di tale procedura rende inammissibile la richiesta di produrre effetti penali direttamente dal riconoscimento.

  • art. 12 cod. pen., primo comma

    Sottolinea il principio secondo cui gli effetti penali (come la continuazione) non possono essere automaticamente ricavati da sentenze straniere non riconosciute secondo le regole di diritto internazionale interno; la giurisprudenza collegata esclude la continuazione con reato giudicato in uno Stato non UE.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la prevalenza delle norme di diritto internazionale; la Corte ha osservato che, comunque, il principio invocato non sostituisce la necessità di un titolo pattizio specifico per il ne bis in idem internazionale.

  • art. 117 Cost.

    Invocato per richiamare il rispetto degli obblighi internazionali, ma non sufficiente a superare l'assenza di una disposizione pattizia che imponga il ne bis in idem con il Marocco.

  • art. 696 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nei motivi di ricorso per sostenere il rapporto tra trattati e normativa interna; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'invocazione a fronte della manifesta inammissibilità dell'istanza.

  • art. 733, lett. (citazione della sentenza)

    Il Tribunale aveva ritenuto che tale disposizione escludesse il riconoscimento della sentenza straniera nella fattispecie; la Corte ha comunque fondato l'inammissibilità anche su altre basi procedurali e sostanziali.

  • art. 6 CEDU (richiamato)

    Invocato in relazione al diritto al contraddittorio e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la manifesta infondatezza dell'istanza consentiva la dichiarazione di inammissibilità senza ulteriore contraddittorio.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento di una sentenza penale straniera per produrre effetti penali in Italia, quando la sentenza proviene da uno Stato non UE, deve seguire la procedura specifica prevista dall'art. 730 cod. proc. pen.; in mancanza la richiesta è inammissibile.
  • Il principio del ne bis in idem internazionale richiede, per avere efficacia tra due Stati, l'esistenza di un trattato o di un accordo internazionale che lo preveda; l'assenza di una disposizione pattizia impedisce generalmente l'opposizione al cumulo di processi/sentenze tra gli ordinamenti coinvolti.
  • La continuazione (cumulo rafforzato) tra reati giudicati in Stati diversi non membri dell'UE non può essere riconosciuta automaticamente: non è ammessa la conversione dei titoli stranieri in effetti penali italiani senza la procedura di riconoscimento prevista dalla legge.
  • Le istanze manifestamente infondate possono essere respinte de plano ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; il diritto al contraddittorio non è assoluto se la mancanza di fondatezza è evidente e la legge consente il decreto di inammissibilità.
  • Anche se il ricorrente invoca norme costituzionali o convenzionali (es. art. 10 e 117 Cost., art. 6 CEDU), tali invocazioni non suppliscono l'assenza dei requisiti procedurali o di un titolo pattizio che la legge ritiene necessari per il riconoscimento o per il ne bis in idem internazionale.
  • Presentare istanze non fondate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); tuttavia la misura è valutata anche in base all'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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