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Sentenza

Sentenza n. 1032/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla rimozione dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, successiva ordinanza dirigenziale di rimozione e ripristino, nonché richiesta di integrazione della pulitura dei silos e avvio del procedimento per l’esecuzione in danno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti comunali sostenendo che l’area, di proprietà comunale, fosse da decenni destinata alla movimentazione e allo stoccaggio di inerti e al confezionamento di calcestruzzo. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, poiché la diffida sarebbe stata adottata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, rendendo apparente la partecipazione; la violazione dell’art. 1346 c.c. per indeterminatezza degli ordini di rimozione e ripristino; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza e sproporzione; violazione del legittimo affidamento derivante dalla protratta tolleranza dell’attività e dalle interlocuzioni con il Comune; carenza di legittimazione passiva, avendo acquistato soltanto le attrezzature industriali e non gli immobili; nonché contraddittorietà tra le interlocuzioni finalizzate alla regolarizzazione o alla concessione dell’area e l’adozione degli atti repressivi. Con i primi motivi aggiunti ha dedotto la violazione degli artt. 23 Cost. e 3 l. 241/1990, per mancata individuazione del titolo normativo del potere esercitato e per insufficiente motivazione, oltre all’indeterminatezza dell’ordine, al difetto di istruttoria, allo sviamento, alla violazione della partecipazione, della proporzionalità e dell’affidamento. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato la richiesta di presentazione di una CILA e di una relazione tecnica per attività consistenti, secondo la società, nel mero svuotamento di silos e vasche, deducendo la violazione degli artt. 1, 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001 e dell’art. 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, poiché la diffida indicava espressamente di valere anche quale comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato quale concreta utilità difensiva sarebbe stata compromessa né superato la prova di resistenza. Ha escluso l’indeterminatezza degli ordini, ritenendo sufficientemente individuati l’area, gli interventi di rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi; le eventuali specificazioni tecniche riguardano la fase esecutiva. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria comunale, svolta mediante sopralluoghi e acquisizione di segnalazioni, e non manifestamente illogiche o irragionevoli le valutazioni tecnico-discrezionali relative al degrado e al potenziale rischio per sicurezza e ambiente. Non è stato provato lo sviamento, né la contraddittorietà dell’azione amministrativa, inserita in un unico contesto di verifica e ripristino della legalità. Quanto all’ordinanza, il giudice ha affermato che il potere di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia e di tutela del territorio può essere individuato dalla complessiva lettura dell’atto, senza necessità di una qualificazione nominalistica nel preambolo, purché siano chiari presupposti, finalità e contenuto dispositivo. Ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., essendo il potere fondato sulla normativa settoriale. Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della società sulla base della sua attuale detenzione e utilizzazione dell’area e delle strutture, indipendentemente dalla titolarità dominicale. Il protrarsi della situazione di fatto e le interlocuzioni informali con il Comune non hanno consolidato un affidamento tutelabile contrario alla disciplina urbanistico-edilizia. Infine, la richiesta di CILA e relazione tecnica è stata ritenuta legittima quale esercizio del potere di verifica preventiva della corretta qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento, proporzionata al contesto complessivo dell’area e alla presenza di impianti e strutture industriali. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    La garanzia partecipativa può risultare assolta mediante un unico atto che cumuli la funzione di diffida e quella di comunicazione di avvio, purché il privato non dimostri una concreta utilità difensiva pregiudicata.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando, dalla lettura complessiva dell’atto, risultano comprensibili i presupposti fattuali, le finalità perseguite e il contenuto dispositivo, anche senza una qualificazione nominalistica del potere esercitato.

  • art. 23 Cost.

    Non sussiste violazione della riserva di legge quando l’ordine di rimozione e ripristino trova fondamento nella normativa settoriale che attribuisce all’amministrazione poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia e di tutela del territorio.

  • artt. 1, 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001

    La richiesta di CILA e di relazione tecnica può essere legittimamente utilizzata per acquisire elementi conoscitivi necessari alla preventiva qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento, se proporzionata al contesto concreto.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve rifondere le spese di giudizio, liquidate dal giudice.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere validamente incorporata in un atto contestualmente recante una diffida o un ordine, quando l’atto rende conoscibili al destinatario l’oggetto, i presupposti e lo sviluppo del procedimento; il ricorrente deve inoltre dimostrare quale concreta utilità avrebbe avuto una diversa scansione partecipativa e in che modo essa avrebbe potuto incidere sull’esito.
  • Un ordine amministrativo di rimozione e ripristino è sufficientemente determinato quando identifica l’area interessata, le strutture o i manufatti coinvolti e il risultato imposto; la necessità di ulteriori specificazioni tecniche nell’esecuzione non determina, di per sé, l’invalidità dell’atto.
  • La motivazione di un provvedimento repressivo può essere desunta dalla lettura complessiva dell’atto e non richiede l’indicazione di una qualificazione nominalistica del potere, purché siano chiaramente individuabili il fondamento normativo, i presupposti fattuali, la finalità pubblica e il contenuto della misura.
  • Ai fini dell’ordine di ripristino, la legittimazione passiva può derivare dalla situazione di detenzione o utilizzazione attuale dell’area e delle strutture, senza dipendere esclusivamente dalla titolarità dominicale dei beni.
  • Il protrarsi nel tempo di una situazione di fatto tollerata dall’amministrazione o lo svolgimento di interlocuzioni informali non consolidano un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione contrastante con la disciplina urbanistico-edilizia e con i poteri repressivi dell’amministrazione.
  • La richiesta di presentazione di una CILA e di una relazione tecnica è legittima quando costituisce uno strumento proporzionato di verifica preventiva della corretta qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento, valutato nel contesto complessivo dell’area e delle strutture esistenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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