Cassazione Penale, Sentenza n. 10068/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione dopo annullamento con rinvio. I motivi di impugnazione denunciavano (i) violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizi di motivazione per non aver verificato la eventuale colpa concorrente del ricorrente limitandosi alle analisi pubbliche; (ii) errata valutazione delle prove e uso, ai fini dell'inammissibilità, di dichiarazioni del coimputato Di Maggio ritenute non presenti nel fascicolo del procedimento di riparazione e smentite dalla sentenza di assoluzione, nonché contestavano che non fosse emersa alcuna condotta grave o mendacio imputabile al Casillo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, nel nuovo esame dopo annullamento, aveva considerato non solo le analisi svolte dalla pubblica autorità ma anche il comportamento autonomo del ricorrente: il ricorrente si era rivolto al laboratorio Di Maggio sollecitando analisi "veloci" e procedure atipiche, pur essendo stato avvertito dell'inadeguatezza del laboratorio su determinate sostanze decisive (ocra- e aflatossine), e successivamente aveva reso dichiarazioni mendaci negando di avere richiesto analisi su ocratossine. Tale condotta è stata ritenuta gravemente colposa e idonea ad avere influito sulla falsa apparenza di illiceità che ha prodotto la misura cautelare; la deduzione difensiva di travisamento delle dichiarazioni non è stata ritenuta prova di un errore palese e univoco del giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'indicazione di vincoli derivanti dalla precedente sentenza di annullamento; la Corte ha chiarito che il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizi di motivazione, può compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio e valutare ulteriori condotte del ricorrente se pertinenti, senza violare l'art. 627 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza SS.UU. n. 32383 del 27/05/2010 (giurisprudenza)
Citate le linee interpretative delle Sezioni Unite sull'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice di merito deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori e accertare se il comportamento dell'interessato, con dolo o colpa grave, abbia concorso a creare la falsa apparenza di illecito determinante la custodia cautelare.
Cass. SS.UU. sent. del 26/06/2002, n. 34599 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che il giudice deve fondare la decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, valutando se la condotta del richiedente abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità di un reato.
Altra giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.4 n. 3359/2016, Sez.4 n.19180/2016, Sez.4 n.21896/2012, ecc.)
Richiami utilizzati per precisare i limiti del sindacato di legittimità sull'atto di merito e i criteri per valutare la colpa grave: il giudice di merito deve motivare adeguatamente e può utilizzare tutti gli elementi probatori non esclusi dal dibattimento; il riesame può portare a conclusioni diverse purché motivate su basi diverse dai precedenti vizi.
Massime di principio
- Dopo un annullamento per vizi di motivazione il giudice del rinvio deve compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio e può valutare anche condotte aggiuntive del ricorrente, purché motivi specificamente le ragioni della decisione.
- Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente dimostrare la presenza di dolo o colpa grave del richiedente che abbia efficacemente contribuito, anche sinergicamente, all'adozione della misura cautelare; la valutazione è autonoma rispetto al processo penale sul punto.
- La sussistenza della colpa grave deve emergere da fatti concreti e precisi e, quando viene dedotto travisamento di prove, la censura in Cassazione richiede che la discrepanza sia palese e non controvertibile.
- Il giudice del procedimento di riparazione può utilizzare elementi probatori prodotti nelle indagini preliminari o allegati in sede civile, purché tali elementi non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento.
- La presentazione di ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
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