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Sentenza

Sentenza n. 12559/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale civile, M_D A0582CC REG2026 0015342 03-03-2026, pubblicato in pari data, recante la Graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 – Assistente tecnico ai servizi di vigilanza (50 Unità) relativamente al “Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area Assistenti, nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa”, nella parte in cui al secondo posto fra i vincitori della procedura, con pt. 28,80, è stato collocato tale sig. Orlando Tommaso anziché il ricorrente Orlando William; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice; NONCHE’ PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente IN TESI all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la collocazione del ricorrente al secondo posto della graduatoria di merito relativa al profilo professionale al profilo FT37 – Assistente tecnico ai servizi di vigilanza (50 Unità) e conseguente adozione di tutti gli atti previsti e necessari alla sua immissione in ruolo quale vincitore della procedura, nella qualifica per cui concorre, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. con correlata ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici.

Giustizia amministrativa202604549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo FT37, nella parte in cui indicava un altro candidato al secondo posto con il medesimo punteggio del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale relativa al profilo FT37 – Assistente tecnico ai servizi di vigilanza, sostenendo che, pur avendo conseguito il punteggio di 28,80 corrispondente al secondo posto tra i vincitori, la graduatoria indicava erroneamente un altro candidato. Ha dedotto profili di violazione di legge ed eccesso di potere e ha chiesto l'annullamento della graduatoria e degli atti connessi, nonché la collocazione al secondo posto e la conseguente immissione in ruolo, anche mediante risarcimento in forma specifica. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria, inserendo il ricorrente al secondo posto. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese, rilevando di aver previamente segnalato l'errore all'Amministrazione senza ottenere tempestiva rettifica.

La decisione

Il TAR, pronunciando con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la rettifica del 29 aprile 2026 ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, collocandolo al secondo posto tra i vincitori. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa in applicazione del principio della soccombenza virtuale: la rettifica è intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio, nonostante la precedente segnalazione dell'errore da parte del ricorrente. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre al rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma integralmente l'atto impugnato e soddisfa la pretesa del ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto successivo che soddisfa integralmente il bene della vita richiesto dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull'impugnazione originaria.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, purché le parti siano previamente avvisate della possibile definizione immediata.
  • Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando anche il comportamento tenuto prima del giudizio e l'eventuale tempestiva segnalazione dell'illegittimità da parte del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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