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Ordinanza

Ordinanza n. 4055/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento della decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi n. 3.130 del 15.09.2025, prot. n. DICA-0029279-P-24/09/2025-4.8.1.8.3, trasmessa a mezzo posta certificata del 24.09.2025, portante la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da PRB s.r.l. ai sensi degli artt. 25 e 27 l. n. 241/1990 e art. 12 d.P.R. n. 184/2006, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento all’impugnato diniego espresso dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino con nota prot. n. 125843 del 23.12.2024, comunicato in riscontro all’istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi formulata in data 19.11.2024 da PRB s.r.l. unipersonale ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90 e, per l’effetto, per l’ordine di esibizione ex art. 116, co. 4, c.p.a. degli atti e dei documenti amministrativi individuati ai primi due punti dell’istanza d’accesso del 19.11.2024, con particolare riferimento a: “i) processo verbale di contestazione predisposto da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro nei confronti della società F.lli Rossi Fu Alderige srl di Fermignano all’esito della verifica ispettiva iniziata in data 13 maggio 2022 e conclusa in data 13 settembre 2022, nonché a tutti i verbali dell’attività di accertamento all’esito della quale sarebbero state accertate alcune violazioni inerenti il quantitativo di materie prime e di rimanenze di zinco presso lo stabilimento in questione; ii) agli atti e alle comunicazioni eventualmente intercorse tra il Comando Provinciale di Pesaro della Guardia di Finanza con l’autorità competente al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della F.lli Rossi fu Alderige srl rilasciato con decreto del dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 175 del 02.08.2023, precisando in ogni caso se l’autorità competente sia stata informata o meno degli accertamenti svolti presso lo stabilimento in questione”.

Giustizia amministrativa202512823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso opposto dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro e Urbino

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, la decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il presupposto diniego dell'Agenzia delle entrate relativo a un'istanza di accesso a documenti concernenti verifiche ispettive e accertamenti svolti dalla Guardia di finanza nei confronti di una società controinteressata, nonché comunicazioni relative al riesame della relativa autorizzazione integrata ambientale. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ordine di esibizione dei documenti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Marche, evidenziando che il diniego era stato adottato dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro e Urbino. La ricorrente ha sostenuto che il provvedimento fosse imputabile all'Agenzia delle entrate nel suo complesso e che, ai fini della competenza, dovesse rilevare l'ambito territoriale degli effetti dell'atto.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Marche. Il giudice ha ritenuto che, nelle controversie contro le decisioni della Commissione per l'accesso, la competenza territoriale debba essere determinata con riferimento al provvedimento originario sottoposto alla Commissione, e non alla decisione da essa adottata, poiché quest'ultima costituisce un rimedio giustiziale privo di autonoma lesività e accede all'atto di base. Nel caso concreto, l'atto lesivo era il diniego di accesso adottato dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro e Urbino. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza spettava quindi al TAR nella cui circoscrizione aveva sede l'autorità emanante, ossia il TAR Marche. È stata respinta la tesi secondo cui la riconducibilità del diniego all'Agenzia delle entrate nel suo complesso escludesse la rilevanza dell'ufficio periferico: ai fini della competenza è sufficiente che l'atto sia stato adottato da un organo periferico dell'amministrazione statale. Il criterio dell'ambito territoriale degli effetti dell'atto non è stato ritenuto decisivo; anche per gli atti con efficacia ultraregionale, è competente il TAR periferico quando l'atto proviene da un'autorità statale periferica. La causa può essere riassunta davanti al TAR Marche entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale, sulla cui base era stata presentata l'istanza di accesso.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Prevede il ricorso alla Commissione per l'accesso contro il diniego o il differimento dell'accesso.

  • art. 12 d.P.R. n. 184/2006

    Richiamato quale fondamento del ricorso proposto alla Commissione per l'accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per le controversie in materia di accesso e costituiva la base processuale del ricorso davanti al TAR.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Radica la competenza territoriale, nel caso concreto, presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento originario di diniego.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nelle controversie instaurate contro una decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la competenza territoriale si determina con riferimento al provvedimento originario di diniego o differimento sottoposto alla Commissione, e non alla decisione della Commissione stessa, poiché quest'ultima, quale rimedio giustiziale, accede all'atto di base e non costituisce l'atto autonomamente lesivo.
  • Quando il provvedimento originario è stato adottato da un organo periferico di un'amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede tale organo periferico, anche se l'atto è giuridicamente imputabile all'amministrazione statale nel suo complesso.
  • Il fatto che un atto adottato da un'autorità statale periferica produca effetti ultraregionali non sposta la competenza dal TAR periferico a quello del Lazio o ad altro TAR individuato in base all'estensione territoriale degli effetti dell'atto.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleCompetenza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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