Sentenza n. 591/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 461/2024 pubblicata il 19.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 461/2024, quanto al pagamento della somma riconosciuta a credito
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 461/2024, pubblicata il 19 giugno 2024. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha corrisposto la somma dovuta. La ricorrente ha quindi dichiarato, con nota depositata prima dell'udienza, l'avvenuto soddisfacimento della pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria azionata in ottemperanza. Quanto alle spese, ha considerato sia l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione sia il fatto che l'esecuzione della sentenza è comunque intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Per tale ragione ha compensato le spese nella misura della metà e ha posto la restante metà a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, liquidandola in 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza ordina all'Autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'intervenuto pagamento ha reso non più attuale la pretesa esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente alla pretesa riconosciuta dal giudicato durante la pendenza del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude necessariamente ogni conseguenza sulle spese: il giudice può porle, anche solo parzialmente, a carico dell'Amministrazione in considerazione della necessità che ha determinato l'instaurazione del giudizio.
- La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tener conto congiuntamente dell'adempimento spontaneo dell'Amministrazione e del ritardo con cui l'esecuzione del giudicato è intervenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
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