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Sentenza

Sentenza n. 1188/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Agrigento in data 19/08/2025, prot. n.-OMISSIS-. IMM/SEZ II, notificato in data 06/10/2025 dalla Polizia di Frontiera di Catania.

Giustizia amministrativa202502173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Agrigento che ha archiviato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per irreperibilità e mancato riscontro alle richieste istruttorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, sostenendo: la violazione dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, poiché l'allontanamento temporaneo in Tunisia, protrattosi per ragioni di salute della madre, non avrebbe dimostrato alcun disinteresse per il rinnovo; la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 286/1998, nonché travisamento dei fatti, omessa valutazione ed eccesso di potere. L'Amministrazione ha dedotto che il ricorrente era risultato irreperibile durante l'istruttoria, essendosi allontanato dall'Italia dal 19 aprile al 6 ottobre 2025. Il Collegio ha accertato che la domanda, presentata l'11 marzo 2025, era corredata da un UNILAV relativo a un rapporto di lavoro cessato il 16 aprile 2025. La Questura aveva inviato un preavviso ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, chiedendo entro dieci giorni un nuovo UNILAV oppure, in mancanza, la DID online; già con precedente nota aveva richiesto la produzione di un nuovo contratto di lavoro. Il ricorrente non aveva fornito alcun riscontro ed era risultato irreperibile presso il domicilio dichiarato, senza comunicare recapiti alternativi, mentre si trovava all'estero. Ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, rivedendo in sede di merito la valutazione favorevole espressa nella fase cautelare. Ha ritenuto infondate entrambe le censure. L'irreperibilità non è stata valutata isolatamente, ma in collegamento con la cessazione del rapporto di lavoro documentato, con le richieste istruttorie rimaste senza risposta e con l'assenza di comunicazione di recapiti alternativi nonostante la consapevolezza della pendenza del procedimento. Tale comportamento ha evidenziato un sostanziale disinteresse e ha impedito la prosecuzione dell'istruttoria, rendendo giustificata l'archiviazione della domanda per il venir meno delle condizioni lavorative dichiarate e per le carenze documentali. Il TAR ha escluso che gravasse sulla Questura l'obbligo di valutare d'ufficio un diverso titolo di soggiorno: ai sensi dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, l'interessato deve presentare una specifica istanza e documentare i requisiti del titolo alternativo richiesto. La domanda di annullamento è stata quindi rigettata. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'Amministrazione di comunicare le ragioni ostative e di richiedere la documentazione necessaria prima dell'adozione del provvedimento finale; nel caso concreto la Questura aveva richiesto un nuovo UNILAV o la DID online.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorno dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico

    La valutazione di un diverso titolo di soggiorno presuppone una specifica istanza dell'interessato, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrarne i requisiti; l'Amministrazione non deve procedere d'ufficio in assenza di tale istanza.

  • art. 32 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto che l'allontanamento dall'Italia, insieme all'irreperibilità e al mancato riscontro alle richieste istruttorie, giustificasse l'archiviazione della domanda.

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    La violazione e falsa applicazione della disposizione sono state dedotte, ma la censura è stata respinta in ragione delle carenze documentali e del comportamento omissivo del richiedente.

  • d.P.R. 394/1999

    Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal testo unico sull'immigrazione e dal regolamento di esecuzione.

Massime di principio

  • L'irreperibilità del richiedente durante il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno può giustificare l'archiviazione della domanda quando si accompagni alla mancata risposta a richieste istruttorie, alla cessazione del rapporto di lavoro documentato e all'omessa comunicazione di recapiti alternativi, rendendo impossibile la prosecuzione dell'istruttoria.
  • Il richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno deve collaborare al procedimento e fornire la documentazione richiesta per dimostrare la permanenza dei requisiti; il mancato riscontro a un preavviso di rigetto e alle richieste di integrazione può legittimare l'archiviazione per carenza documentale.
  • L'Amministrazione non è tenuta a individuare d'ufficio un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto. La valutazione di un titolo alternativo richiede una specifica istanza dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare i relativi requisiti.
  • L'allontanamento temporaneo dal territorio nazionale non va valutato isolatamente, ma in relazione alle concrete modalità del procedimento: se il richiedente si rende irreperibile, non comunica nuovi recapiti e non risponde alle richieste dell'Amministrazione, il comportamento può evidenziare disinteresse per la prosecuzione dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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