Ordinanza n. 803/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento – della Scheda Valutativa per Ufficiali (nr. -OMISSIS- del libretto personale – notificata il 23.03.2023) redatta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 16.01.2021 al 15.10.2022; – del D.D. del Vice Direttore Generale del Personale Militare del 06.07.2023 privo di numerazione progressiva e verosimilmente non registrato, notificato il 13.07.2023, con il quale è stato rigettato il propedeutico ricorso gerarchico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa per ufficiali relativa al periodo dal 16 gennaio 2021 al 15 ottobre 2022 e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa redatta nei suoi confronti e il successivo provvedimento del Vice Direttore Generale del Personale Militare di rigetto del ricorso gerarchico. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, ritenendo necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure e non ha valutato la legittimità della scheda valutativa o del rigetto del ricorso gerarchico. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ordinato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.a., di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto la comunicazione del provvedimento e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'ordinanza insieme alle altre disposizioni indicate.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Indicato quale base del potere di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di chiarimenti o documenti utili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali in relazione all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione, nell'ambito dei propri poteri istruttori, il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in attuazione dei principi del processo amministrativo.
- Quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità del provvedimento secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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