Cassazione Civile, Ordinanza n. 18175/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci, per trasparenza, avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005, fondati su una verifica del 2007, con recupero di maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRAP e IRPEF. Successivamente, a seguito di una ulteriore verifica del 2009 e sulla base di dichiarazioni rese da altri acquirenti degli immobili venduti dalla società, l'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento integrativo per la stessa annualità. I contribuenti avevano impugnato gli atti e avevano ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha censurato la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento integrativo era legittimo perché fondato su nuovi elementi sopravvenuti e che la CTR aveva erroneamente preteso un approfondimento istruttorio già nella prima verifica, confondendo la novità degli elementi con la loro mera conoscibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'accertamento integrativo fosse legittimo perché basato su dichiarazioni di ulteriori acquirenti acquisite solo successivamente, dunque su nuovi elementi sopravvenuti e non su una diversa valutazione del materiale già disponibile. Ha escluso che rilevasse l'asserita insufficienza della precedente attività istruttoria o la mera conoscibilità dei dati in un momento anteriore. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina dell'accertamento integrativo.
art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento integrativo è consentito solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; non basta la mera diversa o più approfondita valutazione di dati già acquisiti, né la sola astratta conoscibilità dei fatti.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
non esclude la possibilità di utilizzare elementi conosciuti da altro ufficio fiscale, se non ancora in possesso dell'ufficio che emette l'atto.
art. 6072/2013 Sez. U
richiamato solo per affermare che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina successione in capo agli ex soci e fa venir meno la spendita della rappresentanza della società estinta.
Massime di principio
- L'accertamento integrativo è legittimo quando l'Ufficio emette un nuovo avviso sulla base di elementi effettivamente sopravvenuti e acquisiti successivamente alla prima verifica; non è invece consentito se il nuovo atto si fonda solo su una rivalutazione del materiale istruttorio già nella disponibilità dell'Amministrazione.
- Ai fini dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 rileva la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non la mera loro conoscibilità o l'ipotetica insufficienza dell'istruttoria originaria.
- Il fatto che i nuovi dati siano già noti a un diverso ufficio fiscale non impedisce l'integrazione dell'accertamento, se tali dati non erano ancora in possesso dell'ufficio procedente al momento dell'adozione del primo atto.
- L'utilizzo dell'accertamento parziale non preclude l'esercizio di una successiva e ulteriore azione accertatrice, anche quando il primo accertamento sia stato definito con adesione.
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