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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21201/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale dopo la chiusura del fallimento, dell’istanza di esdebitazione proposta da un soggetto dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo. La corte d’appello ha confermato il diniego ritenendo insussistente il requisito soggettivo della meritevolezza ex art. 142, comma 1, l.fall., sulla base di condotte ritenute non collaboranti e pregiudizievoli per la procedura: ingresso abusivo di terzi nell’immobile del fallimento, accesso ai dati contenuti nei computer aziendali e concorso nella sottrazione/disposizione di merce acquisita all’attivo. Con il ricorso per cassazione l’istante ha denunciato violazione degli artt. 116 c.p.c. e 142 l.fall., omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, omesso esame di fatti decisivi ed errata interpretazione delle prove, sostenendo di non avere violato gli obblighi di legge, che l’esposto del curatore non aveva avuto seguito, che non era provato alcun danno o ritardo per la procedura, che non era provata l’asportazione di beni inventariati né una sua complicità, e che dai certificati penali non emergevano pendenze o condanne. Ha inoltre invocato la sussistenza del requisito oggettivo dell’art. 142, comma 2, l.fall., assumendo che basti il pagamento di una parte dei debiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha considerato assorbita la censura relativa al requisito oggettivo dell’esdebitazione, perché rivolta contro un’affermazione svolta ad abundantiam e quindi non costituente autonoma ratio decidendi. In conseguenza dell’inammissibilità non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori litisconsorti necessari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142 l.fall.

    L’esdebitazione richiede il positivo riscontro dei presupposti soggettivi di meritevolezza; la questione del requisito oggettivo è irrilevante quando la decisione di merito è già sorretta da autonoma ratio sul difetto di meritevolezza.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione della violazione della norma non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere un riesame del merito sotto forma di diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, sollecita una rivalutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente articolato come violazione di legge o vizio di motivazione, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle prove ritenute attendibili e concludenti appartengono al giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti consentiti.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure rivolte contro un’ulteriore argomentazione resa ad abundantiam restano assorbite e non incidono sull’esito del giudizio.
  • Nel procedimento di esdebitazione fallimentare il difetto del requisito soggettivo della meritevolezza è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, rendendo non decisiva l’eventuale discussione sul requisito oggettivo se questo è stato esaminato solo incidentalmente.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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