Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02549/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di una persona fisica sulla base di due fideiussioni asseritamente sottoscritte per le obbligazioni di una società debitrice principale. L'opponente ha contestato, da un lato, che la prima fideiussione fosse stata abusivamente riempita quanto all'importo garantito, e, dall'altro, che la seconda fideiussione recasse una firma apocrifa. Nel giudizio di merito, dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva escluso una rinuncia implicita alle prove orali e rimesso al giudice di rinvio la loro valutazione, la corte territoriale ha ammesso solo alcuni capitoli istruttori, ha ritenuto non dimostrato l'abusivo riempimento della prima fideiussione, ha considerato irrilevanti o generiche le altre prove e ha valorizzato la conoscenza, da parte del garante, della situazione economico-patrimoniale della società, anche in ragione della sua partecipazione sociale rilevante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione degli artt. 115, 116 e 384 c.p.c. per asserita disapplicazione del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e per errata ammissione/valutazione delle prove; violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. per pretesa illogicità della valutazione istruttoria; violazione dell'art. 232 c.p.c. per non aver tratto conseguenze dalla dichiarata non conoscenza dei fatti da parte del rappresentante della banca; violazione dell'art. 1956 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dei canoni di buona fede per avere la corte ritenuto insussistente la liberazione del fideiussore; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e della L. n. 154/1992; dedotta novazione della prima fideiussione; e infine erronea liquidazione delle spese di tutti i gradi. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, non essendo tale deposito rinvenibile nel fascicolo telematico e non ricorrendo eccezioni idonee a escludere la sanzione. Ha aggiunto che, comunque, i motivi sarebbero stati in gran parte inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, perché non colpivano la ratio decidendi o perché fondati su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo non assolto l'onere di deposito della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica ai sensi dell'art. 369 c.p.c., con conseguente impossibilità di verificare tempestività dell'impugnazione e formazione del giudicato. Ha osservato, in via aggiuntiva e solo ipotetica, che i singoli motivi sarebbero stati comunque inammissibili: il primo perché presupponeva un precedente principio di diritto inesistente; il secondo e il terzo perché miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'interrogatorio formale; il quarto perché contestava un accertamento di fatto e l'uso di presunzioni circa la conoscenza della situazione patrimoniale della società da parte della garante-socia; il quinto e il sesto perché non si confrontavano con la ratio della sentenza di merito, fondata sull'indimostrato abuso di riempimento della fideiussione; il settimo perché la soccombenza andava valutata sull'esito complessivo del giudizio. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti e ha disposto gli ulteriori adempimenti conseguenti, inclusa l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata condivisa dal Collegio.

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso, perché impedisce di verificare tempestività dell'impugnazione e giudicato; la sanzione è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dopo la scadenza del termine perentorio.

  • art. 384 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per asserita violazione del principio di diritto enunciato in sede rescindente; la Corte osserva che il giudice di rinvio aveva solo il compito di valutare le prove orali ritenute non rinunciate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte rileva che le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e l'uso delle presunzioni spettano al giudice di merito, salvo limiti di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per asserita omissione o erronea valutazione, ma la Corte considera le doglianze come critica al merito.

  • art. 232 c.p.c.

    non opera automaticamente in caso di dichiarata non conoscenza dei fatti; la valutazione della mancata risposta o delle risposte evasive è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e si coordina con il complessivo quadro probatorio.

  • art. 1956 c.c.

    la liberazione del fideiussore per obbligazioni future non opera se egli conosceva perfettamente la situazione patrimoniale del debitore; tale conoscenza può essere desunta anche per presunzioni.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato tra le norme dedotte nei motivi, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha comunque ritenuto non dimostrata la tesi di novazione/inefficacia prospettata.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice ritiene provato il fatto mediante presunzioni.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1375 c.c. come parametro di buona fede, ma la Corte respinge il motivo perché non scalfisce la ratio di merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma non conduce, nel caso concreto, a diversa soluzione.

  • art. 10 L. 17 febbraio 1992, n. 154

    richiamato nel quinto motivo, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; la Corte afferma che la soccombenza va valutata sull'esito complessivo del giudizio.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma non decisivo.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte dispone l'applicazione delle conseguenze di legge a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il mancato deposito, nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso, poiché impedisce la verifica della tempestività dell'impugnazione e della formazione del giudicato.
  • L'improcedibilità per omesso deposito di atti necessari è distinta da nullità e inammissibilità: deriva dalla mancanza di un'attività preliminare indispensabile e può essere rilevata d'ufficio senza contraddittorio preventivo.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito, salvo i limiti del controllo sulla motivazione nei casi consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • La dichiarazione di non conoscenza dei fatti resa all'interrogatorio formale non equivale, di per sé, a confessione né determina automaticamente ficta confessio; la valutazione delle conseguenze processuali è rimessa al giudice di merito e va compiuta alla luce dell'intero compendio probatorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando il giudice ritenga il fatto provato mediante presunzioni o altri mezzi di convincimento.
  • In tema di fideiussione per obbligazioni future, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c. non opera se risulti che il fideiussore conosceva in modo pieno la situazione patrimoniale del debitore garantito, conoscenza che può essere dimostrata anche presuntivamente.
  • Ai fini della non contestazione, rilevano solo i fatti che la parte aveva la possibilità di conoscere; non vi è onere di contestare circostanze ignote o non comuni alle parti.
  • Nel sindacato sulle spese di lite, la soccombenza va apprezzata sull'esito complessivo del giudizio e non singolarmente per ciascun grado processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneBuona fede e correttezza
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.