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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inerzia dell'ASP rispetto alla richiesta di presa in carico e di erogazione, diretta o indiretta, della terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015 e dell'art. 32 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell'azione amministrativa. La minore, affetta da grave disturbo dello spettro autistico, aveva ricevuto diagnosi e indicazioni terapeutiche plurime, comprese quelle relative alla metodologia ABA, ma l'ASP non aveva garantito tale trattamento né direttamente né mediante rimborso, costringendo la famiglia a sostenere privatamente le spese. È stata chiesta la declaratoria del diritto della minore alla presa in carico per venti ore settimanali di trattamento ABA, di cui cinque destinate alla formazione e al supporto della famiglia e degli insegnanti, fino al compimento dei diciotto anni, nonché il rimborso delle spese sostenute, il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti dai genitori e dalla minore. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha sostenuto che non vi fosse inerzia assoluta, trattandosi di attività sanitaria caratterizzata da discrezionalità tecnica. Il TAR ha ritenuto l'eccezione di giurisdizione inammissibile per il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza del giudice ordinario, che aveva dichiarato la giurisdizione amministrativa, e ha escluso l'insindacabilità della discrezionalità tecnica. Ha valorizzato la consulenza tecnica svolta nel precedente procedimento cautelare, dalla quale risultavano la validità scientifica della terapia ABA, il concreto beneficio per la minore e la necessità di venti ore settimanali, incluse cinque ore di formazione e supporto. Quanto al danno patrimoniale, i ricorrenti avevano indicato spese per euro 34.753,00, ma il giudice ha riconosciuto come provate fatture e ricevute per complessivi euro 18.566,00, escludendo le mere note di debito prive di prova tracciabile dell'esborso. Sono stati inoltre dedotti e riconosciuti danni non patrimoniali dei genitori, derivanti dall'ansia e dalla frustrazione causate dall'inerzia amministrativa e dalle spese, e danno non patrimoniale da perdita di chance della minore, correlato alla mancata erogazione del trattamento nella misura terapeuticamente necessaria.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente accolto. Il TAR ha accertato il diritto della minore alla presa in carico da parte dell'ASP per l'erogazione, diretta o indiretta mediante rimborso delle prestazioni effettuate da terzi, della terapia ABA nella misura di venti ore settimanali, di cui cinque per la formazione e il supporto della famiglia e degli insegnanti, fino al compimento dei diciotto anni, con eventuale rivalutazione biennale. Ha ritenuto che le prescrizioni generiche dell'ASP non fossero adeguate e che l'amministrazione non avesse garantito un trattamento specificamente indicato per il grave disturbo autistico. La discrezionalità tecnica è stata ritenuta sindacabile quando contrasti con logicità, ragionevolezza e regole tecnico-scientifiche, individuate anche nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. L'ASP è stata condannata al pagamento di euro 18.566,00 per danni patrimoniali, detratto quanto eventualmente già rimborsato; di euro 2.000,00 complessivi in favore dei genitori per danni non patrimoniali; e di euro 2.000,00 in favore della minore, tramite i genitori, per perdita di chance. Sulle somme sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'istanza del 29 dicembre 2021. L'ASP è stata inoltre condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute impone, nel caso concreto, la garanzia del trattamento terapeutico necessario per la minore affetta da grave disturbo dello spettro autistico.

  • legge n. 134/2015

    È richiamata quale fondamento della tutela e della presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico e dell'erogazione dei relativi trattamenti nell'ambito del Servizio sanitario.

  • art. 11, comma 6, c.p.a.

    Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

    Consente al giudice amministrativo di valutare il materiale probatorio, inclusi gli elementi acquisiti nel precedente giudizio, dopo la declinatoria di giurisdizione.

  • art. 669-octies c.p.c.

    Il materiale probatorio acquisito nel procedimento cautelare può essere utilizzato nel successivo giudizio di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Consente di provare presuntivamente il danno non patrimoniale subito dai genitori per ansia e frustrazione connesse all'inerzia e agli oneri economici sostenuti.

  • art. 1226 c.c.

    Legittima la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e della perdita di chance.

  • art. 2056 c.c.

    Concorre a fondare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

Massime di principio

  • Il diritto alla salute della persona minore affetta da grave disturbo dello spettro autistico comprende, quando risultino accertate la validità scientifica e l'efficacia concreta del trattamento, il diritto alla presa in carico da parte dell'azienda sanitaria competente per l'erogazione della terapia ABA, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni rese da terzi.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria non è insindacabile: il giudice amministrativo può verificarne la coerenza con i principi di logicità e ragionevolezza e con le regole tecnico-scientifiche applicabili, comprese le linee guida sanitarie pertinenti.
  • Nel giudizio amministrativo riproposto dopo una declinatoria di giurisdizione, le prove raccolte nel processo svoltosi davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.p.a.; la consulenza tecnica d'ufficio può essere valorizzata quale strumento di indagine sulle questioni tecniche, soprattutto se svolta nel contraddittorio e non specificamente contestata.
  • Le spese sostenute privatamente per ottenere una prestazione sanitaria che l'amministrazione avrebbe dovuto garantire sono risarcibili soltanto nella misura in cui risultino effettivamente documentate; le mere note di debito, prive di quietanze o di altra prova tracciabile dell'esborso, non sono sufficienti.
  • La perdita di chance di miglioramento derivante dalla mancata erogazione tempestiva e completa di una terapia sanitaria necessaria è risarcibile quando gli accertamenti tecnici consentano di ritenere, con adeguata probabilità, che il trattamento più intensivo avrebbe offerto una concreta possibilità di risultato ulteriore; il danno può essere liquidato equitativamente.
  • Il danno non patrimoniale dei familiari derivante dall'inerzia dell'amministrazione sanitaria e dall'impossibilità di sostenere le cure necessarie può essere provato anche mediante presunzioni, purché fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoIstruttoria processuale
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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