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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 120/2020 del 08/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La contraente originaria stipulò il 27 aprile 2006 una polizza vita indicando se stessa come beneficiaria e il nipote come assicurato. In seguito la contraenza fu ceduta al nipote, che subentrò nella posizione di contraente-beneficiario. Le eredi della contraente domandarono la restituzione di una somma pari al valore della polizza; il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 51/2016, accolse la domanda, ritenendo invalida la cessione per vizio o difetto del consenso, e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2839/2017 depositata il 22 giugno 2017, respinse l’impugnazione. La Corte d’appello aveva ritenuto non provato che la designazione originaria di assicurato e beneficiaria fosse frutto di un errore e aveva ravvisato che la contraente si fosse determinata alla cessione a causa dei raggiri del nipote, indotta a credere di aver scambiato i nominativi e le sottoscrizioni all’atto della stipula. In cassazione il nipote ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 809, 1920, 2697, 2727 e 2729 c.c. e vizi motivazionali; con il secondo violazione degli artt. 1362-1365 c.c.; con il terzo violazione degli artt. 2697, 2729 e 1362-1365 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.; con il quarto violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. Ha contestato la ricostruzione della volontà della contraente, la valutazione delle prove e il contenuto attribuito dalla Corte territoriale al primo motivo d’appello, oltre alla statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la violazione dell’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; le carenze impedivano l’esame delle censure nel merito. Ha inoltre ritenuto che le doglianze motivazionali eccedessero i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché investivano la contraddittorietà della motivazione o la valutazione delle prove, anziché l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Le contestazioni sulla ricostruzione del primo motivo d’appello prospettavano inammissibilmente un vizio revocatorio; il quarto motivo era privo di argomenti in diritto e si risolveva in un “non motivo”. La decisione di merito sull’invalidità della cessione e sui raggiri non è stata quindi idoneamente censurata, senza riesame della vicenda fattuale da parte della Cassazione. Il ricorrente è stato condannato a pagare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore dell’altra intimata, rimasta inattiva.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura e consentirne l’individuazione e l’esame; il mero richiamo, senza riproduzione pertinente o precise indicazioni sulla loro collocazione e acquisizione, comporta l’inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie alla contraddittorietà della motivazione (v. pag. 19 del ricorso) ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie

    Il vizio deducibile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la contraddittorietà della motivazione o di ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può del pari sottacersi che al 4 motivo non risultano invero dal ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze, sicchè il motivo è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo”

    Il motivo che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve sviluppare argomenti giuridici idonei a illustrare la violazione; doglianze apodittiche prive di tale contenuto non raggiungono lo scopo e sono inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non può del pari sottacersi che al 4 motivo non risultano invero dal ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze, sicchè il motivo è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo”

    La censura deve esporre in modo specifico le ragioni della dedotta violazione di legge; la formulazione apodittica, priva di argomenti in diritto, equivale a un non motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti sigg. N.A.M. nonchè I. e R.P.V. – nella qualità -, seguono la soccombenza.

    In ragione della soccombenza del ricorrente, le spese del giudizio di cassazione sono poste a suo carico in favore delle controricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che richiama atti o documenti del giudizio di merito deve riprodurne il contenuto rilevante oppure indicarne puntualmente la collocazione processuale e la presenza nei fascicoli, così da renderne possibile l’esame; il difetto anche di una sola indicazione necessaria determina l’inammissibilità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non consente di denunciare la contraddittorietà della motivazione né di ottenere una rivalutazione delle prove o del merito.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve contenere argomentazioni giuridiche specifiche e idonee a illustrare l’errore denunciato; doglianze apodittiche prive di tali argomenti costituiscono un “non motivo”.
  • La contestazione del modo in cui il giudice d’appello ha ricostruito il contenuto di un motivo d’impugnazione, quando miri a correggere un errore percettivo sulla rappresentazione degli atti, non può essere proposta come ordinaria censura di legittimità, ma prospetta un vizio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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