Cassazione Penale, Sentenza n. 20676/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di appello che aveva riunito due procedimenti distinti e confermato la sua responsabilità per reati di falso, sostituzione di persona e truffa (riducendo però una pena per prescrizione in altro procedimento). I motivi di ricorso erano: 1) violazione dell'art. 17 c.p.p. per aver riunito due procedimenti autonomi; 2) vizio di motivazione per una presunta 'semplificazione probatoria' dovuta alla riunione, con omissione di valutazioni delle specifiche censure di ciascun appello; 3) violazione dell'art. 512 c.p.p. per aver acquisito e utilizzato l'interrogatorio del coindagato Fornasier senza aver adeguatamente accertato la sua irreperibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ricordato che l'inosservanza delle norme sulla riunione/separazione dei processi (artt. 17, 18, 19 c.p.p.) non comporta nullità né mezzo impugnatorio specifico; sul secondo motivo ha rilevato la genericità dell'atto di impugnazione che non indicava i punti specifici di doglianza e quindi l'inammissibilità; sul terzo motivo ha osservato che la decisione di merito non si è fondata in modo decisivo sulle dichiarazioni del coindagato, le quali avevano valore meramente confermativo rispetto ad altri elementi probatori indicati in motivazione (uso dell'utenza telefonica, assegno insoluto), e che inoltre il procedimento era stato celebrato con forma del rito abbreviato, con le conseguenze processuali del caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 17, 18, 19 cod. proc. pen.
La Corte afferma che l'inosservanza delle norme sulla riunione e separazione dei processi non determina nullità del procedimento né dà luogo a un mezzo di impugnazione autonomo; dunque la riunione non è sanzionabile automaticamente con l'annullamento.
art. 512 cod. proc. pen.
L'art. 512 consente l'acquisizione di dichiarazioni rese da imputati o coindagati; la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le dichiarazioni del coindagato avessero valore meramente confermativo e non fossero state utilizzate in modo decisivo per la condanna, per cui non sussiste la violazione lamentata.
forme del rito abbreviato
La celebrazione con rito abbreviato comporta limiti alla deducibilità di alcune eccezioni in cassazione; la Corte ha richiamato che alcune censure risultavano precluse o non deducibili per tale ragione.
Massime di principio
- La riunione o separazione di più processi, se non conforme agli artt. 17-19 c.p.p., non comporta di per sé nullità né costituisce sempre motivo di annullamento: l'impugnazione deve dimostrare effetti pregiudizievoli concreti.
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e autosufficienti: riferirsi genericamente a doglianze senza esplicitarne il contenuto rende il motivo inammissibile.
- Le dichiarazioni di coimputati possono essere utilizzate come elementi confermativi purché la decisione di condanna si fondi su altro materiale probatorio non esclusivamente su quelle dichiarazioni; solo l'uso decisivo di dichiarazioni non ripetibili e non adeguatamente accertate può costituire motivo di nullità o vizio.
- Il rito abbreviato limita la possibilità di dedurre talune questioni in cassazione; chi impugna deve tenere conto delle preclusioni processuali derivanti dalla forma di giudizio scelta in primo grado.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa, ad una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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