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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

DICHIARAZIONE IVA - Erroneità - Istanza di rimborso - Solve et repete - Non applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto nella parte relativa al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e del conseguente credito IVA. È stata esclusa l'applicazione automatica del principio del solve et repete: il credito non può essere perso per il solo fatto che la dichiarazione IVA sia stata compilata erroneamente, quando la situazione sostanziale risulta pienamente provata dalla documentazione prodotta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato gli effetti di una dichiarazione IVA compilata erroneamente o in modo incompleto, sostenendo di aver effettivamente sostenuto costi documentati e di aver quindi maturato un credito IVA. L'Ufficio riteneva invece che il contribuente dovesse prima versare il debito IVA risultante dalla dichiarazione e soltanto successivamente presentare un'istanza di rimborso, in applicazione del principio del solve et repete.

Norme richiamate

  • Principio del solve et repete

    Il contribuente deve prima pagare il proprio debito IVA e successivamente esperire istanza di rimborso

    Il principio non è stato ritenuto applicabile in modo automatico alla fattispecie, poiché la prova dell'effettivo sostenimento dei costi e del credito IVA prevale sull'errore formale o dichiarativo.

  • Disciplina della dichiarazione IVA e del rimborso del credito IVA

    Un errore nella compilazione della dichiarazione non determina necessariamente la perdita del credito IVA quando il contribuente dimostra documentalmente la realtà delle operazioni, dei costi sostenuti e del credito maturato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, gli errori formali nella dichiarazione non dovrebbero compromettere un credito effettivamente esistente se il contribuente ne dimostra con documenti attendibili i presupposti sostanziali.
  • La ricostruzione economica e contabile deve essere valutata sulla base della documentazione concreta prodotta, non soltanto dei dati formalmente riportati nella dichiarazione.
  • L'Amministrazione non può imporre automaticamente il pagamento di un debito dichiarato erroneamente seguito da una successiva richiesta di rimborso, quando il credito del contribuente è già dimostrabile in sede di contestazione.
  • Per tutelare un credito IVA, è essenziale conservare fatture, registri, contabilità e ogni altra prova dell'effettivo sostenimento dei costi e della correttezza della ricostruzione.

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