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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30018/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte del tribunale fallimentare, dell'ammissione al passivo di un credito vantato dalla concedente di un contratto di leasing finanziario per complessivi € 326.827,48. Il tribunale aveva ritenuto che, essendo il contratto risolto dalla concedente prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatrice, si dovesse applicare l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72 quater l.f.; aveva inoltre escluso l'ammissione perché la creditrice non aveva già riallocato il bene né aveva fornito elementi sufficienti per stimarne il valore di mercato e quindi per quantificare il credito residuo ammissibile. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto mutata la domanda; 2) violazione dell'art. 95 l.f. per non avere considerato che la domanda ex art. 72 quater era stata comunque argomentata nelle note; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione della domanda formulata in opposizione; 4) violazione dell'art. 72 quater l.f. e errata interpretazione del contratto, sostenendo che il credito andasse ammesso al lordo e poi corretto in sede di riparto dopo la riallocazione del bene; 5) ulteriore violazione dell'art. 72 quater l.f. per asserita necessità di riservare a una successiva domanda la questione della riallocazione, senza rigetto dell'opposizione; 6) violazione ancora dell'art. 72 quater, deducendo che il rigetto non avrebbe potuto passare in giudicato e avrebbe precluso una successiva ammissione tardiva, nonostante la ricorrente ritenesse già disponibile il quadro per individuare il credito al lordo della riallocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la disciplina applicabile non era l'art. 72 quater l.f., bensì, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 2061/2021, l'art. 1526 c.c., poiché il contratto era stato risolto prima del fallimento; tuttavia ha soprattutto osservato che i motivi di ricorso non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione non per una pretesa inammissibile modificazione della domanda, ma perché la creditrice non aveva riallocato il bene né aveva allegato/provato elementi idonei a determinare il valore di mercato attuale del bene, necessario per quantificare il credito insinuato. La Corte ha quindi mantenuto fermo il provvedimento impugnato, senza statuire sulle spese per mancanza di difese dell'intimato, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro per censurare l'asserita ultrapetizione o erronea qualificazione della domanda; la Corte non lo applica nel merito perché il motivo non coglie la ratio decidendi.

  • art. 95 l. fall.

    Richiamato per sostenere che la domanda fosse stata comunque illustrata nelle note di verifica; la Corte non ravvisa decisività del profilo rispetto alla reale ragione del rigetto.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione della domanda e del contratto; la Corte li reputa inconferenti rispetto alla motivazione effettiva del tribunale.

  • art. 72 quater l. fall.

    Ritenuto dal tribunale applicabile, ma la Corte afferma che, secondo le Sezioni Unite, non era applicabile ai contratti risolti prima del fallimento; il ricorso però è inammissibile perché non attacca la ratio decidendi effettiva.

  • art. 1526 c.c.

    La Corte, richiamando le Sezioni Unite, indica che per i leasing traslativi risolti prima del fallimento resta applicabile la disciplina analogica dell'art. 1526 c.c., con onere del concedente di allegare il valore del bene o la somma ricavata dalla riallocazione.

  • art. 93 l. fall.

    Indicato dalle Sezioni Unite come base della domanda di insinuazione al passivo del credito risarcitorio del concedente nel leasing traslativo risolto prima del fallimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario risolto prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 72 quater l. fall., ma resta ferma, secondo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, la disciplina analogica dell'art. 1526 c.c. per il leasing traslativo.
  • Quando il concedente intende insinuare al passivo il credito risarcitorio conseguente alla risoluzione del leasing traslativo, deve formulare un'apposita domanda di insinuazione e allegare gli elementi necessari a consentire la quantificazione del credito, in particolare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oppure, in mancanza, una stima attendibile del suo valore di mercato attuale.
  • Il giudice di merito può rigettare l'ammissione al passivo se mancano elementi per determinare il valore del bene rilevante ai fini dell'art. 1526 c.c.; non è onere del giudice procedere d'ufficio alla stima in assenza di un'adeguata allegazione della parte.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a censurare argomenti secondari o una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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