Sentenza del 25/03/2015 n. 5960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva confermato il recupero di un credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 per investimenti in aree svantaggiate. Il credito riguardava l’acquisto di immobili e successivi lavori di completamento, impiantistica e arredamento. La ricorrente denunciava, da un lato, la motivazione apparente della sentenza e, dall’altro, l’omesso esame di documenti attestanti l’ultimazione dei lavori e l’entrata in funzione dei beni entro il termine di legge, nonché la violazione della disciplina sul credito d’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione, seppur sintetica, individuando nella mancata ultimazione dei lavori e nella mancata messa in funzione dei beni entro il termine previsto dalla legge la ragione del recupero fiscale. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché il ricorso riguardava soltanto il secondo investimento e non contestava adeguatamente le autonome ragioni poste a fondamento della revoca del beneficio relativo al primo investimento. La società, inoltre, non aveva dimostrato di conservare comunque un interesse al credito per il solo secondo investimento. Non sono state liquidate spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
"il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione"
Il credito d’imposta per gli investimenti agevolati richiede che i beni entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Il mancato rispetto del termine può comportare la rideterminazione o la revoca del beneficio.
Legge n. 388 del 2000, art. 8, comma 7
"i beni oggetto dell'agevolazione entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione"
La disposizione individua il termine entro il quale l’investimento deve diventare concretamente operativo ai fini del mantenimento dell’agevolazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva. La nullità sussiste solo in caso di mancanza assoluta della motivazione o di motivazione meramente apparente.
Art. 111 della Costituzione
Impone il rispetto del giusto processo e, in particolare, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Una motivazione sintetica non è invalida se consente di comprendere le ragioni della decisione.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono essere specificamente riferite ai vizi previsti dalla norma e devono confrontarsi con tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto quando manchi materialmente la motivazione o quando essa sia apparente, cioè priva di un’effettiva esposizione delle ragioni della decisione.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale è subordinata all’entrata in funzione di un bene entro un termine determinato, non è sufficiente dimostrare l’acquisto o l’avvio dei lavori: occorre provare documentalmente il completamento e la concreta operatività entro il termine previsto.
- In presenza di più investimenti o di più autonome ragioni di revoca, il ricorso deve contestare ciascuna di esse. La mancata impugnazione di una ragione autonoma può rendere inutile o inammissibile la contestazione delle altre.
- La data di un sopralluogo o di una verifica non coincide necessariamente con il termine finale previsto dalla legge; tuttavia, il contribuente deve dimostrare in modo preciso che l’investimento è stato completato e messo in funzione entro la scadenza.
- La contestazione di una motivazione come apparente richiede l’assenza sostanziale di motivazione, non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato le prove in modo diverso o sommario rispetto alla prospettazione della parte.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare il concreto interesse alla decisione e spiegare perché, anche eliminata la specifica ragione contestata, il beneficio fiscale dovrebbe comunque spettare.
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