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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20887/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento dei danni riferiti a un muro perimetrale di confine. In primo grado la domanda era stata accolta; la sentenza è stata poi parzialmente riformata in appello, con riduzione del risarcimento. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo di gravame con cui si sosteneva la natura abusiva e quindi incommerciabile del muro, argomentando che tale abusività sarebbe rilevabile d'ufficio e che si tratterebbe di mera difesa. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, per non avere la Corte territoriale spiegato perché la censura non potesse essere considerata mera difesa. La parte resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di novità del motivo di appello relativa all'abusività del muro, poiché in primo grado era stata dedotta solo la non esecuzione a regola d'arte e la questione dell'abusività era stata introdotta soltanto in appello. Inoltre, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da un'ulteriore ratio decidendi, autonoma e non specificamente censurata: l'eventuale abusività dell'opera era comunque irrilevante, perché un muro di cinta è una mera pertinenza priva di autonoma commerciabilità separata dal fondo, e ai fini risarcitori rileva il principio del neminem laedere e il costo delle necessarie riparazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Non è consentito in appello introdurre una questione nuova che ampli il thema decidendum rispetto al primo grado; la censura fondata su tale novità è inammissibile.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Usato per la proposta del relatore che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere il decisum, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure dirette alle altre.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di riesame del merito quando si contesta la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito e non un vizio di legittimità.
  • La novità di una questione in appello va apprezzata in relazione al thema decidendum del primo grado: ciò che non sia stato oggetto di specifico accertamento o allegazione non può essere introdotto per la prima volta in secondo grado come motivo di gravame.
  • Ai fini della tutela risarcitoria di un danno arrecato a un muro di cinta, l'eventuale irregolarità amministrativa dell'opera non esclude di per sé la rilevanza del danno, ove il bene sia comunque una pertinenza del fondo e la pretesa risarcitoria riguardi il costo delle necessarie riparazioni secondo il principio del neminem laedere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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