Sentenza n. 258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 580/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto la domanda di ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali. Ha dedotto: violazione dei parametri e dei minimi previsti dai D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, nonché degli artt. 13 della l. n. 247/2012 e 24 della l. n. 794/1942; violazione dell'art. 2233 c.c., per l'irrisorietà del compenso; violazione degli artt. 111 Cost., 26 c.p.a. e 91 c.p.c., in relazione al diritto all'effettività della tutela giurisdizionale; violazione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché non ricorrevano i presupposti per una compensazione delle spese, essendo stata integralmente accolta la domanda e non essendo la questione nuova o controversa; violazione dell'art. 47 della CDFUE e del principio di tutela giurisdizionale effettiva; violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU e degli artt. 24 e 113 Cost.; difetto assoluto di motivazione, perché il TAR aveva giustificato la liquidazione di Euro 500,00 con il carattere seriale e la natura della controversia, senza spiegare adeguatamente lo scostamento dai parametri ministeriali. L'appellante ha chiesto la riforma della liquidazione e la corresponsione di Euro 1.189,00, oltre accessori e spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale. Il giudice può discostarsi dai valori medi, ma deve motivare lo scostamento, soprattutto quando la liquidazione sia manifestamente incongrua e tale da tradursi in un ristoro meramente simbolico. L'art. 2233, comma 2, c.c. impedisce comunque la liquidazione di somme non consone al decoro professionale. Nel caso concreto il TAR aveva richiamato il criterio della soccombenza e liquidato Euro 500,00 senza adeguata motivazione, mentre la serialità della controversia non giustificava una riduzione automatica e poteva anzi evidenziare la responsabilità dell'amministrazione nel mantenere una condotta già riconosciuta illegittima. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri è stata ritenuta lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate in Euro 1.189,00, oltre oneri di legge; il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge, con distrazione di entrambe le somme in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 4 D.M. n. 55/2014
tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
Il giudice deve utilizzare i parametri generali e i valori tabellari come riferimento per la liquidazione delle spese, potendosene discostare nei limiti previsti e con adeguata motivazione.
art. 5 D.M. n. 55/2014
Rileva insieme all'art. 4 ai fini dell'applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 13 l. n. 247/2012
i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ... si applicano ... in caso di liquidazione giudiziale dei compensi
I parametri ministeriali si applicano alla liquidazione giudiziale dei compensi quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali, facendo venir meno il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione
Costituisce il limite inderogabile alla liquidazione giudiziale, vietando compensi meramente simbolici o non consoni al decoro professionale.
art. 24 l. n. 794/1942
gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili
Il previgente principio di inderogabilità dei minimi non è più applicabile dopo l'abrogazione delle tariffe professionali.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Regolano la condanna e la compensazione delle spese processuali; la serialità della controversia, in assenza di ulteriori ragioni, non giustifica da sola una riduzione immotivata delle spese.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo.
artt. 24 e 113 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; una liquidazione irrisoria e immotivata delle spese può comprometterne l'effettività.
art. 6, par. 1, CEDU
È richiamato in relazione al diritto a un equo processo e all'accesso effettivo alla giustizia.
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tabellari non sono legalmente inderogabili; i parametri ministeriali costituiscono però il riferimento necessario per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi dei parametri ministeriali, ma deve motivare in modo specifico lo scostamento, soprattutto quando la somma liquidata sia manifestamente incongrua rispetto all'attività svolta.
- L'art. 2233, comma 2, c.c. vieta la liquidazione di compensi meramente simbolici o comunque non adeguati all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- La serialità o la semplicità della controversia non giustificano, di per sé, una liquidazione irrisoria e immotivata delle spese; la liquidazione deve considerare concretamente l'attività difensiva e l'effettività della tutela giurisdizionale.
- Quando il giudice di primo grado abbia regolato le spese senza adeguata motivazione e con importo manifestamente incongruo, il giudice d'appello può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese in forza dell'effetto devolutivo dell'appello.
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