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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2420 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2001. Dopo una parziale vittoria del contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello principale di L.R. e accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione deducendo, con il primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, nonché degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 218 del 1992, oltre a ulteriori vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo era privo della necessaria indicazione sintetica del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il secondo motivo era parimenti inammissibile, sia per la mancanza del momento di sintesi del vizio motivazionale sia per l'assenza del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. L.R. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "in tema di ricorso per cassazione [...] l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente [...] deve essere adempiuto [...] formulando [...] una indicazione riassuntiva e sintetica"

    Per le sentenze soggette alla sua applicazione, il ricorso per cassazione doveva contenere, per i vizi motivazionali, un momento di sintesi chiaro e autonomo e, per le denunce di violazione di legge, uno specifico quesito di diritto. La loro mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte distingue il requisito generale di specificità del motivo dal momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., che aveva la funzione ulteriore di rendere immediatamente valutabile l'ammissibilità della censura.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6

    La disposizione era stata invocata dal contribuente in relazione alla determinazione sintetica del reddito, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • D.M. n. 218 del 1992, artt. 3 e 4

    Le disposizioni erano state richiamate per contestare le modalità applicative dell'accertamento sintetico, ma non sono state oggetto di valutazione sostanziale a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali e di specificità previsti dalla legge processuale; una censura generica o priva degli elementi richiesti può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione il fatto decisivo controverso, spiegare la lacuna o contraddizione della motivazione e chiarire perché, se correttamente valutato, il fatto avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Quando la normativa processuale applicabile ratione temporis richiede un quesito di diritto, la sua omissione rende inammissibile il motivo di violazione o falsa applicazione di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma pratica della decisione impugnata e la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
  • La Corte di cassazione non esamina automaticamente la correttezza sostanziale dell'accertamento tributario se il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

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