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Sentenza

Sentenza n. 1404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09007/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 9007/2024, che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso volto a ottenere la declaratoria di nullità delle attribuzioni di quota individuale di riferimento e dei conseguenti prelievi supplementari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione agricola)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola contestava le attribuzioni delle quote individuali di riferimento (QRI) e le richieste di pagamento dei prelievi supplementari relative alle campagne lattiere successive a quelle già esaminate nel giudizio definito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 7720/2019. Sosteneva che l'annullamento degli atti relativi alle precedenti campagne avesse travolto, per invalidità caducante, tutte le successive attribuzioni di QRI e le pretese creditorie di AGEA, ritenute meri aggiornamenti della prima imputazione annullata. Chiedeva quindi l'accertamento della nullità di tutti i QRI attribuiti dal 1998 in poi, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste, la cancellazione dal registro nazionale dei debitori e lo sgravio delle cartelle. Con i motivi d'appello contestava: la genericità e l'assenza di concretezza della lesione rilevate dal TAR; l'indeterminatezza dei provvedimenti impugnati; la ritenuta efficacia di giudicato della sentenza n. 5233/2012; l'assenza di una specifica posizione di vantaggio lesa; l'inammissibilità dell'azione di accertamento; l'omessa valutazione delle proprie deduzioni e l'utilizzo della memoria di replica dell'amministrazione; nonché la regolazione delle spese. Invocava inoltre i principi sull'invalidità caducante affermati dalla giurisprudenza in materia di riscossione e quote latte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente chiarito che la decisione n. 7720/2019 aveva accolto l'appello contro la sentenza del TAR n. 5233/2012, nonostante le incongruenze tra l'epigrafe e il corpo della decisione, e aveva annullato gli atti relativi ai risultati delle compensazioni nazionali e ai conseguenti prelievi supplementari oggetto di quel giudizio. La precisazione è stata tuttavia ritenuta non decisiva. L'appello è stato respinto. In primo luogo, è stata confermata l'inammissibilità dell'azione generale di accertamento: l'accertamento del rispetto della QRI e l'eventuale richiesta di pagamento del prelievo supplementare si riferiscono a ciascuna specifica campagna lattiera e si concretizzano in atti autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo entro il termine decadenziale. La domanda diretta contro tutti i QRI dal 1998 in poi, senza individuare i singoli provvedimenti e senza indicare specifiche pretese creditorie, eludeva il termine di impugnazione previsto dall'art. 29 c.p.a.; difettava quindi il requisito della residualità dell'azione di accertamento. Sono stati inoltre respinti i motivi sulla concretezza della lesione e sull'individuazione degli atti, poiché l'appellante non aveva dimostrato che le successive QRI fossero meri aggiornamenti della QRI originaria annullata, né che l'annullamento relativo a determinate campagne producesse automaticamente effetti sulle campagne successive. La decisione n. 7720/2019 limitava i propri effetti agli atti e alle campagne oggetto di quel giudizio; eventuali omissioni o elusioni del giudicato avrebbero dovuto essere fatte valere nelle forme proprie e con riferimento agli atti interessati. Anche i principi sull'invalidità caducante non erano applicabili, perché mancava un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra gli atti relativi a campagne lattiere distinte, ciascuna caratterizzata da autonomi accertamenti e valutazioni. Il motivo relativo alla memoria di replica è stato respinto, essendo il profilo di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non essendo stato dimostrato alcun concreto pregiudizio processuale. La censura sulle spese è stata ritenuta perplessa e comunque priva di fondamento. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    La domanda di accertamento non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dei singoli provvedimenti amministrativi lesivi.

  • art. 73 c.p.a.

    La disciplina delle memorie di replica è richiamata in relazione ai limiti funzionali della replica e alla dedotta violazione del contraddittorio; la censura è stata comunque respinta per assenza di un concreto pregiudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quale criterio di delimitazione dell'obbligo decisorio del giudice.

  • art. 1, comma 525, l. n. 228/2012

    È richiamato, insieme al rinvio al d.P.R. n. 602/1973, quale fondamento dell'applicazione della disciplina della riscossione alle quote latte; il richiamo non conduce però all'accoglimento della domanda generale proposta.

  • d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato in quanto disciplina della riscossione applicabile alle quote latte secondo il rinvio previsto dalla l. n. 228/2012.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'azione di accertamento ha carattere residuale e presuppone un interesse concreto e attuale non altrimenti tutelabile; non può essere utilizzata per contestare genericamente una pluralità indeterminata di provvedimenti autonomamente impugnabili.
  • Quando l'accertamento amministrativo e la conseguente pretesa di pagamento sono riferiti a singole campagne o annualità autonome, ciascun atto lesivo deve essere specificamente individuato e impugnato nei termini decadenziali; la proposizione di una domanda generale di nullità o non debenza non può eludere l'art. 29 c.p.a.
  • L'annullamento di atti relativi a una determinata campagna o annualità non travolge automaticamente gli atti relativi a campagne successive, salvo che sia dimostrato un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tale per cui l'atto successivo costituisca inevitabile conseguenza del precedente senza nuove valutazioni di interessi.
  • L'effetto caducante opera solo quando l'atto successivo dipenda immediatamente, direttamente e necessariamente dall'atto presupposto annullato; la mera successione temporale o il collegamento funzionale tra atti riferiti ad annualità diverse non è sufficiente.
  • Eventuali omissioni o elusioni del giudicato devono essere contestate con riferimento agli specifici atti e alle specifiche campagne interessate, non mediante una pronuncia inibitoria generale diretta a impedire future pretese dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

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