Sentenza n. 1404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09007/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 9007/2024, che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso volto a ottenere la declaratoria di nullità delle attribuzioni di quota individuale di riferimento e dei conseguenti prelievi supplementari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione agricola)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola contestava le attribuzioni delle quote individuali di riferimento (QRI) e le richieste di pagamento dei prelievi supplementari relative alle campagne lattiere successive a quelle già esaminate nel giudizio definito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 7720/2019. Sosteneva che l'annullamento degli atti relativi alle precedenti campagne avesse travolto, per invalidità caducante, tutte le successive attribuzioni di QRI e le pretese creditorie di AGEA, ritenute meri aggiornamenti della prima imputazione annullata. Chiedeva quindi l'accertamento della nullità di tutti i QRI attribuiti dal 1998 in poi, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste, la cancellazione dal registro nazionale dei debitori e lo sgravio delle cartelle. Con i motivi d'appello contestava: la genericità e l'assenza di concretezza della lesione rilevate dal TAR; l'indeterminatezza dei provvedimenti impugnati; la ritenuta efficacia di giudicato della sentenza n. 5233/2012; l'assenza di una specifica posizione di vantaggio lesa; l'inammissibilità dell'azione di accertamento; l'omessa valutazione delle proprie deduzioni e l'utilizzo della memoria di replica dell'amministrazione; nonché la regolazione delle spese. Invocava inoltre i principi sull'invalidità caducante affermati dalla giurisprudenza in materia di riscossione e quote latte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente chiarito che la decisione n. 7720/2019 aveva accolto l'appello contro la sentenza del TAR n. 5233/2012, nonostante le incongruenze tra l'epigrafe e il corpo della decisione, e aveva annullato gli atti relativi ai risultati delle compensazioni nazionali e ai conseguenti prelievi supplementari oggetto di quel giudizio. La precisazione è stata tuttavia ritenuta non decisiva. L'appello è stato respinto. In primo luogo, è stata confermata l'inammissibilità dell'azione generale di accertamento: l'accertamento del rispetto della QRI e l'eventuale richiesta di pagamento del prelievo supplementare si riferiscono a ciascuna specifica campagna lattiera e si concretizzano in atti autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo entro il termine decadenziale. La domanda diretta contro tutti i QRI dal 1998 in poi, senza individuare i singoli provvedimenti e senza indicare specifiche pretese creditorie, eludeva il termine di impugnazione previsto dall'art. 29 c.p.a.; difettava quindi il requisito della residualità dell'azione di accertamento. Sono stati inoltre respinti i motivi sulla concretezza della lesione e sull'individuazione degli atti, poiché l'appellante non aveva dimostrato che le successive QRI fossero meri aggiornamenti della QRI originaria annullata, né che l'annullamento relativo a determinate campagne producesse automaticamente effetti sulle campagne successive. La decisione n. 7720/2019 limitava i propri effetti agli atti e alle campagne oggetto di quel giudizio; eventuali omissioni o elusioni del giudicato avrebbero dovuto essere fatte valere nelle forme proprie e con riferimento agli atti interessati. Anche i principi sull'invalidità caducante non erano applicabili, perché mancava un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra gli atti relativi a campagne lattiere distinte, ciascuna caratterizzata da autonomi accertamenti e valutazioni. Il motivo relativo alla memoria di replica è stato respinto, essendo il profilo di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non essendo stato dimostrato alcun concreto pregiudizio processuale. La censura sulle spese è stata ritenuta perplessa e comunque priva di fondamento. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La domanda di accertamento non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dei singoli provvedimenti amministrativi lesivi.
art. 73 c.p.a.
La disciplina delle memorie di replica è richiamata in relazione ai limiti funzionali della replica e alla dedotta violazione del contraddittorio; la censura è stata comunque respinta per assenza di un concreto pregiudizio.
art. 112 c.p.c.
È richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quale criterio di delimitazione dell'obbligo decisorio del giudice.
art. 1, comma 525, l. n. 228/2012
È richiamato, insieme al rinvio al d.P.R. n. 602/1973, quale fondamento dell'applicazione della disciplina della riscossione alle quote latte; il richiamo non conduce però all'accoglimento della domanda generale proposta.
d.P.R. n. 602/1973
È richiamato in quanto disciplina della riscossione applicabile alle quote latte secondo il rinvio previsto dalla l. n. 228/2012.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l'azione di accertamento ha carattere residuale e presuppone un interesse concreto e attuale non altrimenti tutelabile; non può essere utilizzata per contestare genericamente una pluralità indeterminata di provvedimenti autonomamente impugnabili.
- Quando l'accertamento amministrativo e la conseguente pretesa di pagamento sono riferiti a singole campagne o annualità autonome, ciascun atto lesivo deve essere specificamente individuato e impugnato nei termini decadenziali; la proposizione di una domanda generale di nullità o non debenza non può eludere l'art. 29 c.p.a.
- L'annullamento di atti relativi a una determinata campagna o annualità non travolge automaticamente gli atti relativi a campagne successive, salvo che sia dimostrato un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tale per cui l'atto successivo costituisca inevitabile conseguenza del precedente senza nuove valutazioni di interessi.
- L'effetto caducante opera solo quando l'atto successivo dipenda immediatamente, direttamente e necessariamente dall'atto presupposto annullato; la mera successione temporale o il collegamento funzionale tra atti riferiti ad annualità diverse non è sufficiente.
- Eventuali omissioni o elusioni del giudicato devono essere contestate con riferimento agli specifici atti e alle specifiche campagne interessate, non mediante una pronuncia inibitoria generale diretta a impedire future pretese dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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