Cassazione Civile, Ordinanza n. 17374/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società committente contro il credito professionale di due architetti. In primo grado il decreto ingiuntivo è stato revocato, ma è stata confermata l’ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. per la somma non contestata dovuta ai professionisti, ed è stato accertato che gli architetti avevano eseguito con diligenza il mandato professionale. La società ha sostenuto che i professionisti fossero responsabili di un evento franoso verificatosi nel 2011 nei luoghi in cui sorgevano gli immobili della committente, imputando loro errori progettuali e inadempimenti rispetto alle prescrizioni tecniche. In cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) motivazione apparente o contraddittoria; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio e mancato uso del criterio del "più probabile che non" sul nesso causale; (3) violazione degli artt. 1176 e 1669 c.c. per aver valutato il corretto adempimento anziché la presunzione di colpa; (4) omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento; (5) e (6) violazione degli artt. 2697, 1176 e 1669 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere posto a carico della società la prova del nesso causale e per avere trattato la difesa dei professionisti come riconvenzionale; (7) omessa acquisizione di una relazione di c.t.u. di altro giudizio; (8) violazione degli artt. 156, 167 e 645 c.p.c. per mancato rilievo dell’inammissibilità della pretesa domanda riconvenzionale dei professionisti e della sua estraneità al thema decidendum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, terzo, settimo e ottavo motivo, e infondati il secondo, quarto, quinto e sesto motivo. Ha affermato che la motivazione della sentenza di merito era esistente, coerente e comprensibile, e che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la prova certa del nesso causale tra la condotta professionale degli architetti e il dissesto franoso. Ne è conseguita la conferma della decisione di merito favorevole ai professionisti, con condanna della società ricorrente alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 186-bis c.p.c.
richiamato come base dell’ordinanza ingiunzione confermata per la somma non contestata.
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per censurare la motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era effettiva e intellegibile.
art. 132 n. 4 c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile/logicamene inconciliabile; non può essere ravvisata confrontando la sentenza con elementi esterni al testo.
art. 111 Cost.
richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c. a sostegno della censura sulla motivazione e sull’onere probatorio.
art. 2697 c.c.
in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il creditore-danneggiato deve provare la fonte del credito e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non; il professionista deve provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.
art. 1176 c.c.
richiamato sulla diligenza professionale, ma ritenuto non decisivo una volta escluso il nesso causale tra condotta e danno.
art. 1669 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità per rovina o gravi difetti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata per difetto di nesso causale.
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia e per dedotta omessa considerazione di eccezioni/domande, ma la Corte ha escluso il vizio rilevando che la questione era stata implicitamente decisa o che la censura non si confrontava con la ratio decidendi.
art. 156 c.p.c.
richiamato nel motivo sull’asserita nullità della domanda riconvenzionale, ma senza accoglimento.
art. 167 c.p.c.
richiamato nel motivo sull’asserita inammissibilità della domanda riconvenzionale dei professionisti, ma senza accoglimento.
art. 645 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all’opposizione a decreto ingiuntivo e alla pretesa estraneità della domanda riconvenzionale al thema decidendum, senza accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il creditore che agisce per il risarcimento deve provare la fonte del rapporto e il nesso eziologico tra la prestazione e il danno secondo il criterio del "più probabile che non"; al professionista spetta provare l’esatto adempimento oppure l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
- Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria/incomprensibile da non rendere riconoscibile la ratio decidendi; non è consentito dedurre il vizio confrontando la sentenza con elementi estranei al suo testo.
- Se il giudice di merito esclude in fatto la prova del nesso causale tra condotta e danno, ogni ulteriore censura sulla colpa professionale o sul corretto adempimento diventa irrilevante ai fini della decisione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la questione o eccezione deve ritenersi implicitamente disattesa dalla soluzione di altra questione logicamente pregiudiziale o incompatibile.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia della mancata ammissione o acquisizione di un mezzo istruttorio è ammissibile solo se il ricorrente dimostra la decisività della prova omessa, ossia che la decisione sarebbe stata diversa con un grado di certezza e non di mera probabilità.
- Una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti a riproporre doglianze già superate integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.
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