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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17374/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società committente contro il credito professionale di due architetti. In primo grado il decreto ingiuntivo è stato revocato, ma è stata confermata l’ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. per la somma non contestata dovuta ai professionisti, ed è stato accertato che gli architetti avevano eseguito con diligenza il mandato professionale. La società ha sostenuto che i professionisti fossero responsabili di un evento franoso verificatosi nel 2011 nei luoghi in cui sorgevano gli immobili della committente, imputando loro errori progettuali e inadempimenti rispetto alle prescrizioni tecniche. In cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) motivazione apparente o contraddittoria; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio e mancato uso del criterio del "più probabile che non" sul nesso causale; (3) violazione degli artt. 1176 e 1669 c.c. per aver valutato il corretto adempimento anziché la presunzione di colpa; (4) omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento; (5) e (6) violazione degli artt. 2697, 1176 e 1669 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere posto a carico della società la prova del nesso causale e per avere trattato la difesa dei professionisti come riconvenzionale; (7) omessa acquisizione di una relazione di c.t.u. di altro giudizio; (8) violazione degli artt. 156, 167 e 645 c.p.c. per mancato rilievo dell’inammissibilità della pretesa domanda riconvenzionale dei professionisti e della sua estraneità al thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, terzo, settimo e ottavo motivo, e infondati il secondo, quarto, quinto e sesto motivo. Ha affermato che la motivazione della sentenza di merito era esistente, coerente e comprensibile, e che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la prova certa del nesso causale tra la condotta professionale degli architetti e il dissesto franoso. Ne è conseguita la conferma della decisione di merito favorevole ai professionisti, con condanna della società ricorrente alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 186-bis c.p.c.

    richiamato come base dell’ordinanza ingiunzione confermata per la somma non contestata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era effettiva e intellegibile.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile/logicamene inconciliabile; non può essere ravvisata confrontando la sentenza con elementi esterni al testo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c. a sostegno della censura sulla motivazione e sull’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il creditore-danneggiato deve provare la fonte del credito e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non; il professionista deve provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato sulla diligenza professionale, ma ritenuto non decisivo una volta escluso il nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 1669 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità per rovina o gravi difetti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata per difetto di nesso causale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia e per dedotta omessa considerazione di eccezioni/domande, ma la Corte ha escluso il vizio rilevando che la questione era stata implicitamente decisa o che la censura non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull’asserita nullità della domanda riconvenzionale, ma senza accoglimento.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull’asserita inammissibilità della domanda riconvenzionale dei professionisti, ma senza accoglimento.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all’opposizione a decreto ingiuntivo e alla pretesa estraneità della domanda riconvenzionale al thema decidendum, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il creditore che agisce per il risarcimento deve provare la fonte del rapporto e il nesso eziologico tra la prestazione e il danno secondo il criterio del "più probabile che non"; al professionista spetta provare l’esatto adempimento oppure l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria/incomprensibile da non rendere riconoscibile la ratio decidendi; non è consentito dedurre il vizio confrontando la sentenza con elementi estranei al suo testo.
  • Se il giudice di merito esclude in fatto la prova del nesso causale tra condotta e danno, ogni ulteriore censura sulla colpa professionale o sul corretto adempimento diventa irrilevante ai fini della decisione.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la questione o eccezione deve ritenersi implicitamente disattesa dalla soluzione di altra questione logicamente pregiudiziale o incompatibile.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia della mancata ammissione o acquisizione di un mezzo istruttorio è ammissibile solo se il ricorrente dimostra la decisività della prova omessa, ossia che la decisione sarebbe stata diversa con un grado di certezza e non di mera probabilità.
  • Una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti a riproporre doglianze già superate integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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