Cassazione Penale, Sentenza n. 8040/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era imputata di diffamazione aggravata per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook e sul quotidiano L'attacco affermazioni secondo cui Antonio Metauro, amministratore della Metauro Bus s.r.l., dopo essersi aggiudicato lo scuolabus del Comune di Troia non avrebbe riassunto il personale della ditta uscente, nonostante clausole del bando, preferendo assumere parenti o simpatizzanti di consiglieri comunali del PD. Il Tribunale di Foggia l'aveva prosciolta ritenendo operante il diritto di critica e la verità materiale di alcune delle assunzioni; la Corte d'appello di Bari ha riformato la sentenza e l'ha condannata per diffamazione. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: omissione di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame personale), vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la prova rappresentata dalla richiesta di rinvio a giudizio del sindaco, e intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che fosse necessaria la rinnovazione dell'esame dell'imputata, poiché i giudici di merito si sono basati su risultanze istruttorie diverse dalle dichiarazioni rese dall'imputata in primo grado. Sul secondo motivo lo ha ritenuto inammissibile perché la censura consisteva in una diversa valutazione dei fatti e la cassazione non può rivedere la valutazione probatoria di merito; inoltre la ricorrente non ha spiegato la rilevanza processuale della richiesta di rinvio a giudizio del sindaco, che peraltro era successiva alle dichiarazioni contestate e attiene a fatti diversi. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato che la prescrizione fosse già maturata alla data della sentenza impugnata: il termine massimo sarebbe scaduto solo il 9 maggio 2024, dopo la pronuncia di appello, e la maturazione successiva non poteva essere valorizzata in presenza dell'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Regola la censura per omissione nella rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha precisato che la rinnovazione dell'esame dell'imputato è necessaria solo se le sue dichiarazioni in causa propria risultano decisive e sono state rimesse in discussione dal diverso apprezzamento del giudice d'appello.
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per vizio di motivazione; la Corte ha richiamato il principio per cui la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura degli atti e nella rivalutazione delle risultanze probatorie.
art. 129, co. 1 cod. proc. pen.
Norma sulla rilevazione d'ufficio della causa di non punibilità per prescrizione; la Corte ha precisato che la mancata rilevazione non può essere sanata in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e la prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata.
art. 616, co. 1 cod. proc. pen.
Disposizione che prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente a versare euro 3.000,00.
art. 541 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alla rifusione delle spese alle parti civili; la Corte ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
artt. 110, 56, 319-quater, 610, 323, 61 n. 2 cod. pen. (nominati nel provvedimento)
Articoli richiamati in relazione al procedimento penale pendente a carico del sindaco di Troia; la Corte ha ritenuto che quei reati e i fatti contestati nel diverso procedimento non giustificassero automaticamente le affermazioni della ricorrente, anche perché la richiesta di rinvio a giudizio era successiva alle dichiarazioni che le venivano contestate e riguardava fatti diversi.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria (esame dell'imputato) è necessaria solo se le dichiarazioni rese in primo grado erano decisive e l'apprezzamento della loro attendibilità è stato ribaltato in appello; se i giudici si basano su elementi istruttori diversi, non è obbligatoria la rinnovazione.
- La mera esistenza di un procedimento penale a carico di terzi rileva soltanto se, temporalmente e soggettivamente, attiene ai medesimi fatti oggetto delle affermazioni contestate; una richiesta di rinvio a giudizio successiva al fatto denunciato non prova in sé la verità delle affermazioni anteriori.
- In Cassazione sono precluse le valutazioni di merito e la rielaborazione dei fatti: i motivi che in realtà chiedono una diversa lettura delle prove sono spesso inammissibili.
- La prescrizione che matura dopo la pronuncia impugnata non può normalmente essere fatta valere in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; per ottenere la declaratoria di estinzione del reato occorre un valido rapporto di impugnazione.
- Il rigetto del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti: condanna alle spese processuali, possibile pagamento alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese in favore delle parti civili.
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