Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4470/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: dalla nota CA/2024/176618 del 10 ottobre 2024 (all.1) trasmessa via pec in pari data con la quale si commina la inefficacia della SCIA per esercizio di attività di vicinato CA/2024/159124 del 18 settembre 2024 (all.2) oltre ad eventuali atti presupposti non conosciuti e non conoscibili ed in particolare la DAC 109 del 2023 che si impugna, nello specifico, relativamente agli artt. 10,14 e 16;

Giustizia amministrativa202412900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di inefficacia della SCIA per il trasferimento di un esercizio di vicinato alimentare nel sito UNESCO, motivata dal mancato rispetto della superficie minima di vendita di 100 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota del 10 ottobre 2024 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della SCIA presentata per trasferire l’attività da un precedente locale a un nuovo esercizio nel sito UNESCO, avente superficie dichiarata di 71 mq. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sull’apertura degli esercizi di vicinato alimentare, l’illegittimità e arbitrarietà del limite minimo di 100 mq previsto dalla DAC n. 109/2023, il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere per sviamento. Ha sostenuto che il limite introducesse un divieto generalizzato e non adeguatamente motivato e che non fosse applicabile a un’attività già autorizzata o comunque già esercitata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Con il secondo motivo ha contestato, anche in riferimento alla normativa statale, regionale ed europea sulla libertà di iniziativa economica, il divieto triennale di nuove aperture di esercizi di vicinato alimentare previsto dall’art. 16 della DAC n. 109/2023, deducendone la reiterazione irrazionale, la carenza di motivazione e l’inefficacia per mancata revisione degli indici di saturazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’inefficacia della disciplina regolamentare. Il giudice ha rilevato che il divieto triennale non era stato applicato nel caso concreto e che la disposizione sulla revisione degli indici di saturazione riguardava i laboratori artigianali, non gli esercizi di vicinato alimentare.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il TAR ha aderito alla sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 112/2026, che aveva riformato una precedente decisione dello stesso TAR su analoga questione. Il limite minimo di 100 mq è stato ritenuto legittimo, ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela del decoro, dell’ambiente urbano, della vivibilità dei residenti e del contenimento della pressione antropica nel sito UNESCO. Il Consiglio di Stato ha valorizzato il carattere intermedio del limite rispetto alla superficie massima di 250 mq prevista per gli esercizi di vicinato e il riferimento ulteriore alla superficie calpestabile massima di 50 mq per la vendita sul posto; ha inoltre escluso il difetto di istruttoria, ritenendo ragionevole l’adozione di un parametro uniforme per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di esercizi alimentari. Il TAR ha quindi respinto le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sproporzionalità e sviamento. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la disciplina sopravvenuta non sarebbe applicabile al trasferimento di un’attività già esistente: la limitazione opera anche per il trasferimento, poiché rileva il momento in cui il nuovo locale viene occupato nel vigore della disciplina limitativa; diversamente, gli operatori già titolari potrebbero eludere la tutela dell’area mediante il trasferimento in locali privi dei requisiti dimensionali. Le censure contro il divieto triennale di nuove aperture sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, non essendo state applicate nel caso concreto. È stata altresì esclusa la rilevanza dell’obbligo di revisione degli indici di saturazione, riferito ai laboratori artigianali e non agli esercizi di vicinato alimentare. Le spese sono state compensate per l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • artt. 10, 14 e 16 DAC n. 109/2023

    “il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato alimentare può avvenire all’interno del Sito UNESCO e nell’area di cui all’ All.2 della DAC stessa esclusivamente in locali con una superficie di vendita non inferiore ai 100 mq ed in cui non siano già operanti attività non tutelate”

    Il limite dimensionale minimo di 100 mq è stato ritenuto applicabile anche al trasferimento di un’attività di vicinato alimentare già esistente; il divieto triennale di nuove aperture previsto dall’art. 16 non è stato applicato nella fattispecie.

  • art. 36 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non impedisce limitazioni regolamentari proporzionate e giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità di aree storiche sensibili.

  • d.lgs. n. 114/1998

    La disciplina statale degli esercizi di vicinato rileva ai fini della classificazione tra settore alimentare e non alimentare e del limite massimo dimensionale; non impone una distinzione fondata su specifiche categorie merceologiche.

  • l.r. Lazio n. 22/2019

    La superficie massima di 250 mq prevista per gli esercizi di vicinato costituisce parametro rispetto al quale il limite regolamentare di 100 mq è stato considerato misura intermedia e proporzionata.

  • art. 17, comma 8, DAC n. 44/2021

    È stato richiamato quale ulteriore parametro considerato nella valutazione della proporzionalità del limite dimensionale.

  • art. 5 Reg. DAC n. 109/2023

    È stato richiamato insieme alla disciplina sulla superficie massima degli esercizi di vicinato per giustificare la ragionevolezza del limite di 100 mq.

  • direttiva 2006/123/CE

    “l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, essendo ciò consentito, come nella specie, solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale”

    Le limitazioni all’iniziativa economica sono compatibili con il diritto dell’Unione quando risultano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e rispettano ragionevolezza e proporzionalità.

  • d.lgs. n. 59/2010

    Recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2006/123/CE; la disciplina regolamentare comunale è stata ritenuta compatibile con i principi europei.

Massime di principio

  • Una disciplina comunale che limita l’insediamento di esercizi commerciali in un sito UNESCO può prevedere una superficie minima uniforme, purché la misura sia giustificata da finalità di tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità, risulti proporzionata agli obiettivi perseguiti e sia sorretta da un’adeguata istruttoria.
  • Il limite dimensionale di 100 mq per gli esercizi di vicinato alimentare può essere ritenuto proporzionato quando costituisce una misura intermedia rispetto alla superficie massima consentita dalla normativa generale e mira anche a garantire la fruibilità degli spazi interni e a contenere gli assembramenti nelle aree urbane congestionate.
  • Una limitazione regolamentare applicabile all’insediamento di attività commerciali in un’area tutelata può operare anche in caso di trasferimento di un’attività già esistente: rileva il momento in cui il nuovo locale viene occupato nel vigore della disciplina limitativa, non la pregressa titolarità dell’attività.
  • È legittimo utilizzare un unico parametro dimensionale per tutte le attività appartenenti al medesimo settore commerciale quando la scelta sia diretta a evitare discriminazioni e disparità di trattamento tra operatori economici.
  • Le censure contro una disposizione regolamentare non applicata nel provvedimento impugnato sono inammissibili per carenza di interesse, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su una lesione meramente ipotetica o eventuale.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.