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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2326/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca (beni ritenuti sproporzionati rispetto al profilo economico-reddituale degli indagati), con riguardo in particolare all'immobile sito in Mogliano Veneto. La ricorrente contestava la mancanza di prova della provenienza delittuosa del prezzo d'acquisto (sostenendo che Euro 35.000 erano risparmi dei coniugi e il resto era coperto da mutuo con affidamento bancario su Bolzonella) e presumibile liceità delle somme; inoltre deduceva violazione dell'art. 1458 c.c. avendo ceduto il 50% dell'immobile al Neritan (14/6/2021) con patto di accollo del mutuo e proposizione di giudizio civile di risoluzione per mancato pagamento delle rate, per cui riteneva di poter opporsi al sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha rilevato che la ricorrente stessa aveva dichiarato di aver ceduto la propria quota del 50% dell'immobile (per cui al momento del ricorso non aveva più titolo soggettivo ad impugnare il provvedimento). Sul merito il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di origine illecita o di sproporzione: l'immobile era stato acquistato nel 2015 per Euro 165.000 (35.000 versati dai coniugi e 130.000 tramite mutuo) in un periodo in cui i redditi dichiarati non giustificavano tale spesa e l'assolvimento delle rate risultava incongruente rispetto al profilo reddituale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni sproporzionati rispetto al profilo economico-reddituale: il tribunale ha applicato il criterio della sproporzione tra valore del bene e redditi dichiarati per giustificare il sequestro.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamata nel ricorso come presunta norma violata (mancanza di prova della provenienza illecita); dal provvedimento emerge che il giudice ha ritenuto invece provata, in termini di presunzioni e discrepanze reddituali, l'ipotesi di sproporzione.

  • art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato in relazione agli effetti sanzionatori/oggettivi connessi a reati di stupefacenti e alle misure reali; usato come quadro normativo per il sequestro finalizzato alla confisca.

  • artt. 74 commi 1,2,3 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sostanziali sui reati in materia di stupefacenti, indicate come reati a cui si riferisce il procedimento che ha giustificato il sequestro dei beni.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, presente nel quadro delle imputazioni oggetto del procedimento penale.

  • artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamate in quanto parti del quadro normativo penale sui reati di droga che hanno reso possibile l'adozione della misura reale.

  • art. 1458 c.c.

    Norma sul contratto di compravendita e sulla risoluzione per inadempimento; la ricorrente la richiamava per sostenere la propria legittimazione (avendo chiesto la risoluzione per mancato pagamento del corrispettivo), ma il giudice ha osservato che la decisione civile non era ancora intervenuta e quindi non poteva fondare l'impugnazione in Cassazione.

Massime di principio

  • Legittimazione processuale: chi ha trasferito la proprietà dell'immobile prima di proporre il ricorso può risultare privo di interesse attuale a impugnare il sequestro, salvo che non vi sia una pronuncia civile che ripristini il diritto prima della proposizione del ricorso.
  • Sproporzione come presunzione: per misure reali finalizzate alla confisca il giudice può fondare il sequestro sulla evidente sproporzione tra valore degli acquisti e redditi dichiarati; il ricorso a mutui bancari non è di per sé sufficiente a escludere l'origine illecita se non è spiegata la fonte dei mezzi per il rimborso.
  • Prova della lecita provenienza: l'onere di spiegare la congruità economica (risparmi, origine dei versamenti, capacità di sostenere le rate) grava su chi contesta il sequestro; dichiarazioni di affidamento bancario o atti di compravendita successivi non eliminano automaticamente i sospetti se non documentati in modo convincente.
  • Effetto dei procedimenti civili pendenti: una domanda civile di risoluzione non produce effetti immediati sul provvedimento penale di sequestro; fino alla decisione definitiva la situazione soggettiva può non essere idonea a impedire l'esecuzione della misura cautelare.
  • Rischi procedurali: l'inammissibilità del ricorso può comportare l'onere delle spese e, in casi come questo, anche il versamento di somme a titolo di ammenda (Cassa delle ammende).

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