Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1279/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 964/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 settembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per € 500,00 annui negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’esecuzione del giudicato; dopo l’accredito intervenuto in corso di causa, ha confermato l’adempimento e domandato la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza: il 4 dicembre 2025 Sogei s.p.a. aveva accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente le somme dovute, circostanza da lei confermata. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero per soccombenza virtuale, ritenendo che il tardivo adempimento confermasse la fondatezza della pretesa; le ha liquidate in € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione al difensore antistatario. Nella liquidazione ha considerato sia il comportamento collaborativo del Ministero sia la serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, che giustificava una riduzione proporzionale del compenso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe

    La tutela di ottemperanza è stata utilizzata per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto della ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, durante il giudizio, l’amministrazione soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.

    Nella liquidazione delle spese, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle questioni trattate in giudizi seriali patrocinati dal medesimo difensore può giustificare una riduzione proporzionale del compenso.

Massime di principio

  • Se l’amministrazione adempie in corso al giudizio di ottemperanza la prestazione riconosciuta dal giudicato e il ricorrente conferma l’avvenuta soddisfazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento tardivo intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non impedisce di porre le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ritardo conferma la fondatezza della pretesa azionata.
  • Nel liquidare il compenso in controversie seriali, l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e delle questioni trattate, insieme alla ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi, può giustificare una riduzione proporzionale del compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.