Sentenza n. 1279/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 964/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 settembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per € 500,00 annui negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’esecuzione del giudicato; dopo l’accredito intervenuto in corso di causa, ha confermato l’adempimento e domandato la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza: il 4 dicembre 2025 Sogei s.p.a. aveva accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente le somme dovute, circostanza da lei confermata. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero per soccombenza virtuale, ritenendo che il tardivo adempimento confermasse la fondatezza della pretesa; le ha liquidate in € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione al difensore antistatario. Nella liquidazione ha considerato sia il comportamento collaborativo del Ministero sia la serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, che giustificava una riduzione proporzionale del compenso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe
La tutela di ottemperanza è stata utilizzata per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto della ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, durante il giudizio, l’amministrazione soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.
Nella liquidazione delle spese, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle questioni trattate in giudizi seriali patrocinati dal medesimo difensore può giustificare una riduzione proporzionale del compenso.
Massime di principio
- Se l’amministrazione adempie in corso al giudizio di ottemperanza la prestazione riconosciuta dal giudicato e il ricorrente conferma l’avvenuta soddisfazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’adempimento tardivo intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non impedisce di porre le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ritardo conferma la fondatezza della pretesa azionata.
- Nel liquidare il compenso in controversie seriali, l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e delle questioni trattate, insieme alla ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi, può giustificare una riduzione proporzionale del compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →