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Sentenza

Sentenza n. 4703/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1432/2024

Giustizia amministrativa202601540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1432/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1432/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 luglio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 17 marzo 2025, e l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente. Il ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta. Il commissario è stato nominato per l'eventuale ulteriore inottemperanza, individuandolo nel dirigente della DGOSV o in un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e stabilito le modalità telematiche per il deposito degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per l'attivazione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale base del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    È richiamato, insieme all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per il rimborso connesso all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, e sono decorsi i termini previsti dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio e adottare gli ulteriori strumenti dell'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento costituiscono presupposti idonei per accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine concesso per adempiere.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il cui incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta e le relative spese sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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