Cassazione Penale, Sentenza n. 26835/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna della Corte d'appello che ha riformato l'assoluzione di primo grado relativa alla detenzione di gr.47,37 di marijuana (art.110 c.p. e art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309). Hanno dedotto (i) la violazione dell'art.6 § 1 CEDU perché la Corte d'appello ha modificato la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati in primo grado senza procedere al loro esame in appello (la cui testimonianza era stata decisiva per l'assoluzione), e (ii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello valutato come indizio di spaccio solo la quantità e la modalità di conservazione della droga, senza considerare la capacità reddituale, l'assenza di strumenti per il confezionamento e la regola del dubbio ragionevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: le dichiarazioni rese dagli imputati in primo grado erano acquisizioni istruttorie decisive e, poiché la Corte d'appello ha dato a tali dichiarazioni un diverso apprezzamento senza rinnovarne l'esame, ha violato il principio (di matrice convenzionale) che impone la rinnovazione dell'esame dell'imputato quando la riforma dell'assoluzione si fonda su diverso giudizio di attendibilità. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, ordinando, se necessario, l'espletamento dell'esame degli imputati. La Corte ha ritenuto superflua l'analisi del secondo motivo.
Norme richiamate
art.110 cod. pen. e art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Le norme definiscono la fattispecie di detenzione di stupefacenti; la Corte d'appello ha riformulato la qualificazione (art.73, comma 5, ipotesi di detenzione ai fini di spaccio) ma la Cassazione ha verificato la correttezza procedurale della riforma rispetto alle garanzie difensive.
art. 6 § 1 CEDU
Il diritto al giusto processo comprende il diritto dell'imputato ad essere sentito. Se l'appello riforma un'assoluzione basandosi su dichiarazioni rese in primo grado dall'imputato, il giudice d'appello è obbligato a procedere alla rinnovazione dell'esame dell'imputato, anche se questi non è comparso o non ha chiesto espressamente di essere sentito.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U n.27620/2016; Sez. 5 n.47794/2022 e richiamate)
Principio consolidato secondo cui la rinnovazione della prova dichiarativa è obbligatoria quando la decisione di appello modifica il significato o l'attendibilità delle dichiarazioni rese 'in causa propria' dall'imputato; obbligo sussiste anche se l'imputato non ha richiesto di essere sentito.
Massime di principio
- Se l'assoluzione di primo grado si fonda su dichiarazioni rese dall'imputato, la Corte d'appello che intenda riformarla deve rinnovare l'esame dell'imputato: la mancata rinnovazione del contraddittorio costituisce vizio procedurale rilevante e porta all'annullamento della sentenza di condanna.
- La mancata comparizione dell'imputato in appello o la sua mancata richiesta di essere sentito non esime il giudice d'appello dall'obbligo di rinnovare l'esame quando il diverso apprezzamento delle dichiarazioni sia decisivo per la riforma.
- La sola quantità di sostanza stupefacente non è automaticamente indice sufficiente di destinazione allo spaccio: il giudice deve valutare anche altri elementi (strumenti per il confezionamento, modalità di conservazione, capacità economica, luogo di acquisto) e motivare in modo adeguato la diversa valutazione.
- Quando la Corte d'appello ritiene inattendibile la versione dell'imputato, deve esporre ragioni specifiche e, se la versione è stata resa in causa propria, procedere alla rinnovazione probatoria; in mancanza la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, per difendere efficacemente l'assoluzione basata su dichiarazioni personali, è importante che la difesa evidenzi la decisività di tali dichiarazioni e richieda espressamente la rinnovazione dell'esame in appello, oltre a documentare elementi come reddito e assenza di strumenti di confezionamento.
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