Sentenza n. 8/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento in parte qua del provvedimento comunicato il 26.5.2025 di esclusione del ricorrente dalla graduatoria per concorso pubblico per il profilo professionale di cantoniere provinciale giusta istanza del ricorrente dd. 21.1.2025, avente ad oggetto “domanda di assunzione a tempo determinato - graduatoria generale” – previo eventuale annullamento art. 30 Accordo di comparto del 16.12.2024 per violazione accordo intercomparto dd. 12.2.2008 art. 72; annullamento della graduatoria del medesimo concorso, in parte qua e con riferimento ai candidati dichiarati idonei, dalla quale viene escluso il ricorrente per le ragioni indicate e l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali anche se non noti al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria e graduatoria del concorso pubblico per l’accesso dall’esterno al profilo professionale di cantoniere provinciale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, il provvedimento comunicato il 26 maggio 2025 con cui era stato escluso dalla graduatoria relativa al concorso pubblico per il profilo professionale di cantoniere provinciale, nonché la graduatoria stessa e gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali. Ha inoltre prospettato l’eventuale annullamento dell’art. 30 dell’Accordo di comparto del 16 dicembre 2024 per violazione dell’art. 72 dell’Accordo intercomparto del 12 febbraio 2008. Nel corso del giudizio la Provincia ha eccepito la cessata materia del contendere e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il ricorrente aveva ottenuto, nelle more, l’inquadramento per mobilità interna nel medesimo profilo professionale di cantoniere provinciale della IV qualifica funzionale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che il ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito con l’impugnazione, ossia l’inquadramento nel profilo professionale di cantoniere provinciale. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell’esclusione, della graduatoria o delle disposizioni regolatorie contestate. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate integralmente tra le parti, nonostante la richiesta della Provincia di applicare la soccombenza virtuale, considerando il non trascurabile grado di incertezza regolatoria sui requisiti di formazione professionale per l’accesso dall’esterno. Tale incertezza derivava dalla non piena sovrapponibilità tra le previsioni del bando e le indicazioni contenute nelle comunicazioni interne rivolte al personale già in servizio, tra cui il ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina decisoria applicata al giudizio.
art. 30 Accordo di comparto del 16.12.2024
Disposizione della cui legittimità il ricorrente aveva chiesto l’eventuale annullamento, per asserita violazione dell’Accordo intercomparto.
art. 72 Accordo intercomparto del 12.2.2008
Parametro normativo invocato dal ricorrente per contestare la legittimità dell’art. 30 dell’Accordo di comparto.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente consegue il bene della vita sostanziale perseguito attraverso l’impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato è stata integralmente conseguita aliunde, anche mediante un diverso procedimento amministrativo.
- In presenza di incertezza regolatoria sui requisiti di accesso a una procedura selettiva, derivante dalla non piena sovrapponibilità tra il bando e le comunicazioni interne rivolte al personale già in servizio, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
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