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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14281/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che il vizio denunciato riguardava solo un profilo formale/di redazione della sentenza di merito, qualificato come mero errore materiale non incidente sulla corretta individuazione dell’addebito e delle imputate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo, come unico profilo censurato nel testo disponibile, la presunta duplicazione dell'imputazione a carico di una di esse e l’asserita mancata imputazione nei confronti dell’altra. La Corte osserva tuttavia che la contestata incompletezza o imprecisione del frontespizio della sentenza integra, semmai, un mero errore materiale emendabile, anche perché restavano comunque chiari la corretta citazione a giudizio, il contenuto delle decisioni di merito e il dispositivo che riferiva l’accusa di evasione ad entrambe, in relazione all’allontanamento dall’abitazione avvenuto il 15 giugno 2019. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La decisione richiama implicitamente il reato di evasione, inteso come allontanamento dall’abitazione o dal luogo di restrizione in violazione della misura imposta; la Corte non affronta il merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che l’imputazione e il dispositivo lo riferivano correttamente a entrambe le ricorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’eventuale incompletezza o imprecisione formale del frontespizio o della parte introduttiva della sentenza, quando non incida sulla chiara individuazione dell’imputazione, delle parti e del dispositivo, integra un mero errore materiale e non determina nullità o invalidità della decisione.
  • La censura che si risolva in una contestazione meramente formale, senza incidere sul contenuto sostanziale del giudizio di merito e sul dispositivo, è manifestamente infondata e può condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini della valutazione dell’asserita erronea imputazione, rilevano la corretta citazione a giudizio, il contenuto complessivo delle decisioni di merito e il dispositivo, non la sola imprecisione redazionale del frontespizio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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