Cassazione Penale, Ordinanza n. 14281/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che il vizio denunciato riguardava solo un profilo formale/di redazione della sentenza di merito, qualificato come mero errore materiale non incidente sulla corretta individuazione dell’addebito e delle imputate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo, come unico profilo censurato nel testo disponibile, la presunta duplicazione dell'imputazione a carico di una di esse e l’asserita mancata imputazione nei confronti dell’altra. La Corte osserva tuttavia che la contestata incompletezza o imprecisione del frontespizio della sentenza integra, semmai, un mero errore materiale emendabile, anche perché restavano comunque chiari la corretta citazione a giudizio, il contenuto delle decisioni di merito e il dispositivo che riferiva l’accusa di evasione ad entrambe, in relazione all’allontanamento dall’abitazione avvenuto il 15 giugno 2019. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La decisione richiama implicitamente il reato di evasione, inteso come allontanamento dall’abitazione o dal luogo di restrizione in violazione della misura imposta; la Corte non affronta il merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che l’imputazione e il dispositivo lo riferivano correttamente a entrambe le ricorrenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’eventuale incompletezza o imprecisione formale del frontespizio o della parte introduttiva della sentenza, quando non incida sulla chiara individuazione dell’imputazione, delle parti e del dispositivo, integra un mero errore materiale e non determina nullità o invalidità della decisione.
- La censura che si risolva in una contestazione meramente formale, senza incidere sul contenuto sostanziale del giudizio di merito e sul dispositivo, è manifestamente infondata e può condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- Ai fini della valutazione dell’asserita erronea imputazione, rilevano la corretta citazione a giudizio, il contenuto complessivo delle decisioni di merito e il dispositivo, non la sola imprecisione redazionale del frontespizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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