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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento dell'appalto biennale, con possibile ripetizione biennale, per la gestione dei servizi integrati di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei servizi complementari di igiene urbana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'affidamento disposto dal Comune, l'avviso di esito della gara, i verbali e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, gli atti relativi alla verifica di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, i relativi giustificativi, il riparto di competenze tra RUP e Commissione di gara, il verbale nel quale la Commissione ha rimesso la valutazione al RUP, il contratto di avvalimento ritenuto valido e idoneo, il verbale di consegna del servizio e l'eventuale contratto d'appalto. In particolare, sono stati dedotti l'avvio del subprocedimento di verifica dell'anomalia in assenza dei necessari presupposti istruttori, l'illegittimità del riparto di competenze tra RUP e Commissione nella valutazione della congruità dell'offerta, l'inadeguatezza della valutazione dei giustificativi dell'aggiudicataria e l'illegittimità dell'ammissione fondata sul contratto di avvalimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 7 luglio 2026, poiché i motivi aggiunti, depositati il 19 giugno 2026 con domanda cautelare, richiedevano il rispetto dei termini a difesa e la piena instaurazione del contraddittorio. Il rinvio è stato disposto con salvezza, ai fini della stipula del contratto, degli effetti previsti dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è stato ritenuto comunque garantito, in via temporanea, mediante la presa in carico delle attività esecutive da parte dell'aggiudicataria. Non risulta adottata una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione cautelare è stata trattata nell'ambito del rito cautelare, ma non è stata decisa; la trattazione è stata rinviata per garantire il contraddittorio.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Gli effetti previsti dalla disposizione sono stati fatti salvi ai fini della stipula del contratto durante il rinvio della trattazione cautelare.

Massime di principio

  • Quando siano depositati motivi aggiunti con domanda cautelare in prossimità della camera di consiglio, il giudice deve rinviare la trattazione se ciò è necessario per garantire i termini a difesa e il corretto svolgimento del contraddittorio.
  • Il rinvio della camera di consiglio può essere disposto facendo salvi gli effetti normativamente previsti per la stipula del contratto, senza che il rinvio costituisca una decisione sul merito della legittimità dell'affidamento o sulla fondatezza della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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