Sentenza n. 2436/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato costituito dalla sentenza n. 5354/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Visconti, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 21111/2022, pubblicata in data 21/09/2023 e notificata il 01/10/2023, passata in giudicato; - nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5354/2023, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi euro 2.000,00, mediante attivazione della carta elettronica. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'attivazione del beneficio e alla corresponsione di quanto dovuto, pari a euro 2.000,00 secondo il titolo azionato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero. È stata inoltre fissata una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento dell'obbligazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.
commi 121-124 l. 107/2015
Prevedono il beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l'amministrazione, ritualmente intimata, non abbia provveduto alla sua esecuzione entro il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni a carico delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del titolo, fissando un termine congruo e individuando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di compiere tutti gli atti necessari, anche contabili, per l'attuazione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, e cessa quando interviene l'insediamento del commissario ad acta o quando l'obbligazione viene soddisfatta, se ciò avviene prima.
- La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro equitativo l'interesse legale applicato alla somma dovuta dall'amministrazione, in assenza di valide ragioni ostative e in relazione alla funzione di stimolo all'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →