Sentenza n. 1043/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del documento di valutazione / pagella scolastica relativo all'anno scolastico 2024-2025, datato 12.6.2025, redatto dal Liceo -OMISSIS-” di -OMISSIS- a firma del Dirigente Scolastico, -OMISSIS-, con cui l'alunna -OMISSIS-, frequentante la Classe-OMISSIS--OMISSIS- - -OMISSIS- relativamente alle insufficienze riportate e al giudizio per cui, “visti i risultati conseguiti”, non è stata ammessa alla classe successiva (-OMISSIS-^) del predetto Liceo -OMISSIS-, nonché del verbale dello scrutinio finale del Consiglio della Classe-OMISSIS--OMISSIS- - -OMISSIS- relativo all'anno scolastico 2024/2025, e della nota prot.n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Esito di mancata ammissione alla classe successiva” con cui è stata comunicata la mancata ammissione alla classe successiva, nonché dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2024/25, del registro elettronico, delle votazioni inferiori alla sufficienza attribuite alla studentessa nelle materie “Lingua e cultura straniera (inglese)”, “Storia dell'arte”, “Storia”, “Matematica” e “Filosofia” e degli atti presupposti, connessi e consequenziali nonché per l'accertamento del diritto di -OMISSIS- alla ammissione alla classe successiva -OMISSIS-^del Liceo -OMISSIS- per l'anno scolastico 2025/2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 ottobre 2025 : del verbale n.8 dello scrutinio finale del Consiglio della Classe-OMISSIS--OMISSIS- – -OMISSIS- relativo all’anno scolastico 2024/2025, effettuato a seguito del riesame disposto dal TAR Marche, con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, con cui l’alunna -OMISSIS- non è stata ammessa alla classe successiva e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, anche non cogniti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione della studentessa alla classe successiva, verbale di scrutinio finale, comunicazione dell'esito, valutazioni disciplinari e atti connessi; con motivi aggiunti, il verbale di riesame che aveva confermato la non ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione della figlia minorenne alla classe successiva, deducendo plurimi profili di illegittimità e, in particolare, la mancata o inadeguata applicazione del Piano didattico personalizzato predisposto in relazione alla condizione di DSA. Il ricorrente contestava inoltre le insufficienze riportate in inglese, storia dell'arte, storia, matematica e filosofia, nonché la motivazione del giudizio di non ammissione. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che il giudizio e il verbale di scrutinio contenevano riferimenti generici alla condizione dell'alunna e agli strumenti compensativi utilizzati, senza una concreta valutazione della loro incidenza sulle insufficienze e sulle criticità riscontrate, e aveva disposto il riesame dello scrutinio. L'amministrazione aveva confermato la non ammissione in un nuovo scrutinio, impugnato con motivi aggiunti. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva poi ritenuto prevalente l'interesse della minore a proseguire l'anno scolastico nella classe successiva, disponendo la prosecuzione della frequenza e rimettendo al giudizio di merito la valutazione delle censure sull'attuazione del PDP. La studentessa aveva infine concluso positivamente l'anno scolastico, conseguendo la promozione alla classe ulteriore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla mancata o inadeguata applicazione del PDP e alla legittimità dei giudizi scolastici. Il Collegio ha ritenuto che la promozione alla classe superiore, conseguita dalla studentessa dopo essere stata ammessa con riserva in forza dei provvedimenti cautelari, assorbisse il precedente giudizio negativo di non ammissione. La promozione implica infatti una valutazione positiva fondata su un programma più ampio di quello della classe precedente; essa costituisce quindi una circostanza sopravvenuta ed esterna rispetto al giudizio originario, tale da eliminare l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione della precedente non ammissione. La stessa conclusione è stata ritenuta applicabile anche se l'iscrizione iniziale alla classe successiva era avvenuta sulla base di un provvedimento cautelare che non disponeva espressamente l'ammissione, poiché la prosecuzione e la conclusione dell'anno scolastico erano comunque avvenute sulla base della tutela cautelare confermata in appello. Le spese sono state compensate per la complessità del percorso processuale che aveva condotto alla perdita di interesse, nonostante l'opposizione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente al GDPR, per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La promozione alla classe superiore dell'alunno ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare assorbe il precedente giudizio di non ammissione e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro tale giudizio.
- La promozione alla classe superiore costituisce una valutazione positiva fondata sullo svolgimento e sull'apprendimento di un programma più ampio rispetto a quello della classe precedente; perciò rappresenta una circostanza sopravvenuta ed esterna rispetto al precedente giudizio negativo di non ammissione, rendendo improcedibile l'impugnazione di quest'ultimo.
- La perdita di interesse alla decisione può essere dichiarata anche quando l'iscrizione alla classe successiva sia stata inizialmente disposta o consentita in via cautelare senza un'esplicita pronuncia di ammissione, se lo studente ha poi frequentato e concluso positivamente l'anno scolastico sulla base della tutela cautelare.
Come è indicizzato
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