Cassazione Civile, Sentenza n. 2613/2020 del 05/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per sanzioni amministrative tributarie relative ad accise sul gas metano. Il 10 giugno 2004 l’Amministrazione contestò alla società ritardati e omessi pagamenti, effettuati nel 2004, dell’accisa sul gas metano consumato nel 2003; l’atto fu notificato l’11 giugno 2004 e divenne definitivo per mancata impugnazione. Fu quindi formato il ruolo n. 2009/202, esecutivo dal 20 aprile 2009, e la cartella venne notificata il 22 giugno 2009. La CTP di Ascoli Piceno accolse l’impugnazione della cartella per decadenza dalla riscossione ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973; la CTR delle Marche, con sentenza n. 97/07/2012, pronunciata il 20 giugno 2012 e depositata il 22 agosto 2012, respinse l’appello dell’Agenzia, confermando la decadenza quinquennale e ravvisando anche la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 504/1995. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso: con il primo, deducendo violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che dovesse stare in giudizio il concessionario della riscossione; con il secondo, deducendo violazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472/1997, 15 del d.lgs. n. 504/1995 e 25 del d.P.R. n. 602/1973, ha contestato l’applicazione delle norme sulla decadenza e prescrizione ritenute dalla CTR, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina generale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: poiché la cartella era contestata per decadenza dalla riscossione e prescrizione del credito, e non per vizi propri, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, non al concessionario; non ricorre inoltre un litisconsorzio necessario. Ha accolto il secondo motivo, precisando che l’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 disciplina in via generale la decadenza e la prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie, anche in materia di accise. Nel caso concreto l’atto di contestazione era divenuto definitivo per acquiescenza: non rilevava quindi il termine decadenziale per contestare o irrogare la sanzione previsto dal comma 1, ma il termine prescrizionale quinquennale per riscuotere la sanzione consolidata, previsto dal comma 3. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
Il motivo fondato su tale disposizione, relativo alla legittimazione passiva dell’Agenzia, è stato rigettato: in una controversia sulla decadenza dalla riscossione e sulla prescrizione, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
L’atto di contestazione (di cui al citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16) ovvero l’atto di irrogazione di sanzioni, ex comma 1 del citato art. 20, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
La disposizione stabilisce il termine decadenziale per contestare la violazione e irrogare la sanzione. Quando, come nel caso deciso, l’atto di contestazione è ormai definitivo per acquiescenza, tale termine non governa la successiva riscossione.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal detto comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine di decadenza di cui innanzi è prorogato di un anno (comma 2, art. 20 citato).
La notificazione tempestiva ad almeno uno degli autori dell’infrazione o degli obbligati in solido proroga di un anno il termine decadenziale previsto dal comma 1.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Ai sensi dell’art. 20, comma 3 in esame, infine, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e l’impugnazione del provvedimento di irrigazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
Il diritto di riscuotere la sanzione già irrogata si prescrive in cinque anni. Per una sanzione contenuta in un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza, la fase di riscossione è regolata da questo termine prescrizionale, non dal termine decadenziale del comma 1.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La disciplina dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non è quella applicabile per individuare i termini di decadenza e prescrizione della riscossione di sanzioni amministrative tributarie, materia regolata in via generale dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
art. 15 d.lgs. n. 504/1995
La prescrizione prevista dalla disciplina delle accise non sostituisce, per le sanzioni amministrative tributarie, la disciplina generale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le disposizioni individuano i parametri di impugnazione per violazione o falsa applicazione di legge e per il vizio processuale dedotti nei due motivi; la Corte ha esaminato le censure nei limiti di tali motivi.
Massime di principio
- L’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 costituisce disciplina generale, applicabile alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie relative a tutti i tributi, anche quando la sanzione riguarda le accise.
- Il termine di decadenza del comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 riguarda la contestazione della violazione e l’irrogazione della sanzione; il comma 3 disciplina invece la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione già irrogata.
- Quando l’atto amministrativo di irrogazione della sanzione è divenuto definitivo per acquiescenza, la successiva riscossione è soggetta al termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, e non al termine decadenziale previsto dal comma 1.
- Se la cartella è contestata per tardività della riscossione o per prescrizione del credito, e non per vizi propri della cartella, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario. Il concessionario destinatario dell’impugnazione può chiamare in giudizio l’ente, ma non ricorre un litisconsorzio necessario né il giudice deve integrare d’ufficio il contraddittorio.
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