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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il Giudice dell'esecuzione si è limitato a valorizzare la sola distanza temporale senza spiegare perché ciò escludesse un disegno criminoso unitario e senza confrontarsi con le deduzioni difensive. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vitali aveva chiesto che le sentenze emesse dal Tribunale di Bergamo il 05/03/2019 e dal GUP del medesimo Tribunale il 23/09/2016, entrambe per violazioni ex art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, fossero riunite sotto il vincolo della continuazione. Il GIP ha rigettato la richiesta ritenendo che la distanza temporale di circa due anni escludesse un'ideazione preventiva unitaria, interpretando le condotte come modalità abituali dell'attività imprenditoriale. Vitali ha impugnato per Cassazione denunciando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione della legge penale, lamentando che il GIP non abbia valutato le modalità delle condotte, la loro descrizione fattuale, la collocazione spaziale, l'omogeneità esecutiva e la breve distanza temporale fra i fatti.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale oggetto delle pronunce di merito; le condotte contestate nelle sentenze impugnate erano riconducibili a tale disposizione (ambito tributario/frode fiscale).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola sul vincolo della continuazione che richiede la sussistenza di un unico programma criminoso preordinato; richiamata come criterio per valutare la unificazione in sede di esecuzione.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) e lett. b)

    Lettere invocate per censurare rispettivamente carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione (lett. e) e inosservanza/erronea applicazione della legge penale (lett. b) nell'impugnazione per cassazione.

  • Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la continuazione richiede un 'programma criminoso' originariamente progettato almeno nelle linee essenziali.

  • Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950

    Distinzione tra programma criminoso (continuazione) e mero stile di vita criminoso che va trattato con istituti diversi (recidiva, abitualità).

  • Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596

    Principio secondo cui la preordinazione non può essere accertata su meri indici presuntivi o congetture; serve dimostrazione di programmazione almeno nelle caratteristiche essenziali.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Elenco degli indicatori utili per verificare l'unitarietà del disegno criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e principio che non basta valorizzare solo alcuni indici se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.

  • Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809

    Conferma che non è necessaria la contemporanea presenza di tutti gli indicatori; alcuni elementi significativi possono suffragare l'unità del disegno criminoso.

  • Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098

    Ulteriore giurisprudenza che individua indicatori rilevanti per la continuazione e richiama il ruolo del giudice di merito nella valutazione.

  • Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione alla necessità di rinvio a diversa composizione per nuovo esame.

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione richiede la prova (anche in sede di esecuzione) che le violazioni appartengano a un unico programma criminoso originariamente progettato almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la mera ripetizione di illeciti nel tempo.
  • La valutazione deve considerare più indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, finalità comuni, sistematicità e abitudini di vita; non è obbligatorio che tutti ricorrano, ma è necessario che alcuni indicatori siano significativi e motivati.
  • La distanza temporale fra i fatti, da sola, è un indice insufficiente a escludere o a confermare la continuazione: il giudice deve spiegare come e perché la tempistica incida sulla valutazione del disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente con le deduzioni difensive e di motivare in modo congruo la decisione; la carenza di tale confronto integra vizio di motivazione suscettibile di annullamento.
  • In casi analoghi le difese devono documentare e sottolineare elementi concreti di unità (identità di tecniche operative, stessa collocazione geografica, medesimo fine o vantaggio, breve intervallo di tempo, ripetitività omogenea) per rendere più probabile il riconoscimento della continuazione.
  • La contestazione di una concezione di vita criminosa (abitualità/professionalità) è distinta dal riconoscimento della continuazione: se i reati sono espressione di uno stile di vita criminale vanno considerati con altri istituti (es. recidiva), non come favorevole applicazione della continuazione.

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