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Sentenza

Sentenza del 08/05/2023 n. 12234 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. che ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Bari; l'appello verteva sul rimborso di somme pagate a titolo di IRPEF a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 014200901020590421 emessa dopo controllo formale ex D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter. In sede di appello il contribuente ha introdotto questioni nuove rispetto al thema decidendum di primo grado; in cassazione denuncia, in modo cumulativo e generico, violazioni di norme di rito e omesso esame di fatti decisivi, oltre a contestazioni sulla legittimazione/rappresentanza e nullità degli atti impositivi e di notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la C.T.R. abbia correttamente dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 (introduzione di domande nuove in sede di appello) e che tale statuizione sorregge il decisum; le censure in cassazione sono state ritenute generiche, cumulative e prive della necessaria specificità e riferibilità al decisum (violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. e della natura vincolata del giudizio di cassazione). Di conseguenza non è stato esaminato il merito delle questioni sostanziali sollevate dal ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Proibizione di introdurre in appello domande nuove rispetto al thema decidendum definito in primo grado; la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l'appello per questo motivo e tale statuizione è ritenuta idonea a sorreggere la decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3) e 5)

    Riferimento ai vizî di diritto (n.3: violazione di norme processuali o di diritto; n.5: omesso esame di un fatto decisivo) evocati dal ricorrente; la Corte osserva che le censure sono esposte in modo cumulativo e non specifico, rendendo impossibile l'esame ai sensi di tali categorie.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4)

    Richiesta di specificità e completezza nei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato il ricorso come carente dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con conseguente inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, artt. 366 e 370

    Art. 370 citato in relazione alla partecipazione all'udienza nonostante costituzione tardiva dell'Amministrazione; la Corte ricorda l'obbligo di forma e i limiti della partecipazione processuale dell'intimato costituente tardivamente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter

    Norma richiamata in ordine al controllo formale che ha originato l'atto impositivo e la cartella; contestata dal contribuente quale atto presupposto della pretesa impositiva.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Invocato dal ricorrente per contestare la legittimazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo (carenza di poteri dirigenziali); la Corte non è entrata nel merito per ragioni di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 12 e 26 e art. 60

    Norme richiamate in relazione a modalità di notifica e validità della cartella esattoriale; il ricorrente deduce nullità/inefficacia delle notifiche, ma tali censure non sono state esaminate nel merito per inammissibilità.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 6, 7, 10, 17

    Richiamate per dedurre violazioni dei diritti del contribuente (es. poteri del sottoscrittore, forme dell'atto); la Cassazione non ha pronunciato un'interpretazione di merito su tali censure.

  • Legge n. 241/1990, artt. 3 e 21‑septies

    Invocate dal ricorrente per profili di trasparenza e accesso agli atti; la Corte non ha valutato nel merito tali questioni in ragione dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • Costituzione, artt. 24 e 111; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamati a supporto della necessità di tutela effettiva del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte rileva che i requisiti formali del ricorso sono necessari anche per garantire l'intelligibilità delle doglianze e l'efficacia del giudizio.

Massime di principio

  • In sede di appello tributario è vietato ampliare il thema decidendum: domande o eccezioni nuove introdotte in appello possono rendere l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.
  • Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici, completi e riferibili al decisum (art. 366 c.p.c.); l'esposizione cumulativa e generica di plurime censure (sia ex art. 360/1 n.3 che n.5) è causa di inammissibilità.
  • Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il ricorrente deve identificare chiaramente il vizio rilevato e collegarlo al capo della decisione impugnata; doglianze vaghe o sovrapposte non possono essere esaminate.
  • Le eccezioni procedurali (legittimazione, rappresentanza, nullità di notifiche) devono essere formulate con precisione e tempestività nei gradi processuali opportuni; se sollevate tardivamente o in modo indeterminato, rischiano di restare senza esame di merito.
  • Quando la Corte d'appello/regionale decide l'inammissibilità dell'impugnazione per motivi formali solidi, tale statuizione può sorreggere la decisione e la Cassazione non interviene salvo che il ricorrente dimostri specifiche violazioni di diritto nella motivazione di tale statuizione.
  • Non è sufficiente elencare numerose norme o profili di illegittimità: occorre spiegare come ciascuna norma sarebbe stata violata dal giudice di merito e quali effetti concreti avrebbe avuto sul decisum.
  • La costituzione tardiva dell'Amministrazione nei gradi successivi non autorizza il ricorrente ad ampliare le sue domande o a mutare il thema decidendum: le regole di admissibilità sostengono la stabilità del giudizio.
  • Per aumentare le chance di successo in cause tributarie: mantenere coerenza tra domanda di primo grado e motivi d'appello, articolare i motivi di cassazione separatamente e con riferimenti puntuali al capo impugnato, e documentare tempestivamente questioni di legittimazione o nullità formali.

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