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Sentenza

Sentenza del 08/05/2023 n. 2982 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Massima 9/2023 Notificazione a mezzo posta - Compiuta giacenza - Necessità di invio di raccomandata informativa (c.d. CAD) - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento per omesso pagamento TARES 2013; il ricorrente contestava la validità della notifica dell'avviso prodromico effettuata con raccomandata A.R. ritornata per "compiuta giacenza", sostenendo che avrebbe dovuto essere inviato l'avviso informativo (cd. CAD) all'esito della mancata consegna.

La decisione

L'appello è stato rigettato: la Commissione ha ritenuto valida la procedura semplificata di notifica a mezzo posta prevista dall'art. 26 comma 1 D.P.R. 602/1973 applicando la disciplina del servizio postale ordinario (legge 890/1982). La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza decorso il termine (10 giorni) dall'avviso di giacenza; non è richiesta una relata né un ulteriore invio informativo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di grado liquidate in € 400,00 oltre accessori. Il Collegio ha inoltre escluso l'applicabilità, al processo tributario, del comma 1‑quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato) ritenendolo specifico del processo civile.

Norme richiamate

  • art. 26 comma 1 D.P.R. 602/1973

    Consente la notifica semplificata a mezzo posta direttamente dall'ente impositore senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario; tale forma è giustificata dalla funzione pubblicistica e dalla tutela dell'interesse fiscale alla rapida realizzazione del credito.

  • Legge 30 aprile 1982, n. 890 (art. 14 e disciplina del servizio postale ordinario)

    La disciplina della raccomandata con avviso di ricevimento si applica alle notifiche dirette effettuate tramite servizio postale ordinario: in caso di mancato recapito per temporanea assenza, la notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dall'avviso di giacenza o deposito; il servizio postale non richiede relata o annotazioni sulla persona che ha ritirato il plico.

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario per gli atti consegnati al suo domicilio, applicata alla notificazione via posta ordinaria; presunzione superabile solo con prova che il destinatario si sia trovato nell'impossibilità, non per sua colpa, di prendere conoscenza dell'atto.

  • art. 153 c.p.c.

    Consente la rimessione in termini se il ricorrente dimostra di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile; rimedio richiamato quale possibile tutela per il contribuente che provi la mancata conoscenza dell'atto notificato via posta.

  • art. 13 comma 1‑quater D.P.R. 115/2002

    Norma del processo civile che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza; il Collegio ha escluso la sua applicabilità al processo tributario, indicando che il regime del contributo nel contenzioso tributario è quello previsto dal comma 6‑quater dello stesso articolo.

  • Corte costituzionale, sent. n. 175/2018 e n. 104/2019

    Hanno ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina delle notifiche dirette degli atti impositivi prevista dall'art. 26 DPR 602/1973 e norme affini, sottolineando il bilanciamento tra interesse pubblico alla riscossione e le garanzie per il contribuente (con possibilità di rimessione in termini se manca conoscenza effettiva per causa non imputabile).

  • Cassazione, sez. 5, sentenze richiamate (es. n. 14501/2016, n. 10131/2020 e n. 15315/2014)

    Giurisprudenza che conferma l'applicabilità della disciplina del servizio postale ordinario alle notifiche dirette e l'operatività della presunzione di conoscenza dopo la giacenza; ribadisce la possibilità per il contribuente di chiedere la rimessione in termini se prova la mancata conoscenza non imputabile a sé.

Massime di principio

  • La notifica diretta a mezzo raccomandata A.R. effettuata dall'ente impositore rientra nella disciplina del servizio postale ordinario: se la raccomandata torna per compiuta giacenza, la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dall'avviso di giacenza (presunzione di conoscenza).
  • Non è obbligatorio inviare un'ulteriore "raccomandata informativa" (CAD) quando la raccomandata A.R. è andata in giacenza: la procedura semplificata non prevede tale adempimento.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è superabile solo con prova che il destinatario si sia trovato nell'impossibilità, senza sua colpa, di prendere cognizione dell'atto; in tale caso il rimedio è la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
  • Se si intende contestare la notifica per mancata conoscenza effettiva, è necessario produrre elementi concreti e documentali (es. prova di impossibilità oggettiva a ritirare la corrispondenza) e chiedere la rimessione in termini; semplici affermazioni non sono sufficienti.
  • Le regole specifiche del processo civile (es. raddoppio del contributo unificato) non sempre si applicano al processo tributario: verificare sempre la disciplina peculiare prevista per il contenzioso tributario.

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