Sentenza del 08/05/2023 n. 328 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Varie - dichiarazioni integrative - errore temporale imputazione ricavi - dichiarazione integrativa oltre i termini - istanza di rimborso imposta non dovuta - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Errata imputazione temporale di componenti di reddito (deduzione/indebito recupero nel 2008 anziché nel periodo corretto), presentazione di dichiarazione integrativa oltre i termini e conseguente istanza di rimborso per imposte versate in eccesso; l'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo l'inammissibilità in mancanza di giudicato sull'accertamento che implicava il recupero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di G S.p.A., cassato la sentenza impugnata e rinviato per regolazione delle spese; in sede di rinvio la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso a favore di G S.p.A. per un importo contestato di Euro 124.344,00. Spese compensate per i primi due gradi; l'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese di riassunzione e di Cassazione liquidate in euro 2.000,00 e 10.000,00 rispettivamente.
Norme richiamate
art. 38, D.P.R. 602/1973
Consente al contribuente, in caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, di chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento; il rimborso resta esperibile anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine previsto.
art. 2, D.P.R. 322/1998 (commi 8 e 8-bis)
Prevede che la dichiarazione integrativa favorevole al contribuente sia presentabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; questa rimane una disciplina distinta rispetto all'istanza di rimborso.
Cass. Sez. 5, 20/11/2019, n. 30151
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui dichiarazione integrativa e istanza di rimborso operano su piani diversi e sono rimedi concorrenti non alternativi; il contribuente può chiedere il rimborso entro quattro anni anche se non ha presentato tempestivamente la dichiarazione integrativa.
Cass. n. 27122/2020
Richiamata come riferimento giurisprudenziale coerente sui limiti temporali e sulle opzioni del contribuente tra rimedi dichiarativi e rimedi di rimborso.
Massime di principio
- Sono due rimedi distinti: la dichiarazione integrativa (entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo) e l'istanza di rimborso (entro 48 mesi dal versamento). Il contribuente può scegliere l'uno o l'altro a seconda della situazione; non sono mutuamente esclusivi ma operano su piani diversi.
- La tardiva presentazione della dichiarazione integrativa non priva il contribuente della possibilità di richiedere il rimborso delle imposte effettivamente eccessivamente versate, purché la domanda di rimborso sia proposta entro il termine di quattro anni dal versamento (art. 38 DPR 602/73).
- Se l'avviso di accertamento viene definitivamente annullato, l'atto impositivo si intende nullo e il contribuente recupera la possibilità di rettificare la propria posizione e ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
- In giudizio il contribuente può opporsi alla pretesa erariale anche se non ha potuto o non ha presentato tempestivamente una integrativa; tuttavia non sempre è possibile utilizzare le somme versate in compensazione contro somme che l'Amministrazione contesta in un diverso procedimento.
- Per evitare rischi di doppia imposizione e problemi di prescrizione, è consigliabile: a) presentare la dichiarazione integrativa tempestivamente quando l'errore è scoperto entro il termine previsto; b) in caso di pagamento, proporre istanza di rimborso entro 48 mesi e, se necessario, agire in sede contenziosa; c) conservare tutta la documentazione comprovante gli errori di imputazione temporale.
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