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Sentenza

Sentenza del 08/05/2023 n. 2979 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

massima 10/2023 Imposta di registro su atti giudiziari- Principio di alternatività IVA/imposta di registro - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza civile n. 000002006/2020 che condannava la società al pagamento di €382.476,32 per "liquidazione sinistro assicurativo". L'Ufficio aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (3% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986), mentre la contribuente sosteneva che l'operazione rientrava nel campo di applicazione dell'IVA (seppure in regime di esenzione/non imponibilità) e, per il principio di alternatività IVA/imposta di registro previsto dall'art. 40 DPR 131/1986, l'imposta di registro dovesse essere applicata in misura fissa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro anche quando l'operazione è soggetta ad IVA ma non imponibile o esente. Ha quindi confermato che non è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale e ha disposto la rideterminazione dell'imposta dovuta in misura fissa (riconoscendo però che una misura fissa è comunque dovuta), provvedendo inoltre alla compensazione parziale delle spese e condannando l'Ufficio al pagamento della restante parte delle spese per €1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.

    Il principio sancisce l'alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un atto rientra nel campo di applicazione dell'IVA (anche se esente o non imponibile) la registrazione non può scontare l'imposta proporzionale ma solo quella fissa.

  • art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131/1986

    Prevede l'aliquota proporzionale del 3% per determinate tipologie di atti (applicata dall'Ufficio nella liquidazione impugnata).

    L'Ufficio aveva applicato questa disposizione per liquidare l'imposta in misura proporzionale; tuttavia la norma non è operativa quando opera il principio di alternatività con l'IVA.

  • art. 53 Cost.

    Il divieto di doppia imposizione e l'alternatività IVA/registro sono ricondotti al principio costituzionale della capacità contributiva, che vieta imposizioni multiple sul medesimo presupposto.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività IVA/imposta di registro opera non solo quando l'IVA è effettivamente versata, ma anche quando l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA pur essendo esente o non imponibile: in tali casi l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale.
  • Per sentenze che liquidano somme aventi natura di corrispettivo per prestazioni soggette a IVA (es. obbligazioni assicurative), la registrazione della sentenza dà luogo all'imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
  • La P.A. può chiedere la rideterminazione dell'imposta se la Commissione di primo grado omette di dichiarare l'imposta dovuta in misura fissa; la correzione non equivale a reimposizione proporzionale ma a determinazione della misura fissa prevista dall'art. 40 DPR 131/1986.
  • Il criterio da applicare è sostanziale: bisogna accertare se l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA (anche se esente); se sì, prevale la misura fissa della registrazione per evitare doppia imposizione.
  • Nelle controversie analoghe è utile documentare in giudizio la qualificazione dell'operazione ai fini IVA (anche la sua esenzione/non imponibilità) e chiedere esplicitamente la declaratoria della misura fissa della registrazione per evitare interpretazioni difformi.

Testo integrale

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