Sentenza del 08/05/2023 n. 2979 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima 10/2023 Imposta di registro su atti giudiziari- Principio di alternatività IVA/imposta di registro - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza civile n. 000002006/2020 che condannava la società al pagamento di €382.476,32 per "liquidazione sinistro assicurativo". L'Ufficio aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (3% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986), mentre la contribuente sosteneva che l'operazione rientrava nel campo di applicazione dell'IVA (seppure in regime di esenzione/non imponibilità) e, per il principio di alternatività IVA/imposta di registro previsto dall'art. 40 DPR 131/1986, l'imposta di registro dovesse essere applicata in misura fissa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro anche quando l'operazione è soggetta ad IVA ma non imponibile o esente. Ha quindi confermato che non è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale e ha disposto la rideterminazione dell'imposta dovuta in misura fissa (riconoscendo però che una misura fissa è comunque dovuta), provvedendo inoltre alla compensazione parziale delle spese e condannando l'Ufficio al pagamento della restante parte delle spese per €1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.
Il principio sancisce l'alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un atto rientra nel campo di applicazione dell'IVA (anche se esente o non imponibile) la registrazione non può scontare l'imposta proporzionale ma solo quella fissa.
art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131/1986
Prevede l'aliquota proporzionale del 3% per determinate tipologie di atti (applicata dall'Ufficio nella liquidazione impugnata).
L'Ufficio aveva applicato questa disposizione per liquidare l'imposta in misura proporzionale; tuttavia la norma non è operativa quando opera il principio di alternatività con l'IVA.
art. 53 Cost.
Il divieto di doppia imposizione e l'alternatività IVA/registro sono ricondotti al principio costituzionale della capacità contributiva, che vieta imposizioni multiple sul medesimo presupposto.
Massime di principio
- Il principio di alternatività IVA/imposta di registro opera non solo quando l'IVA è effettivamente versata, ma anche quando l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA pur essendo esente o non imponibile: in tali casi l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale.
- Per sentenze che liquidano somme aventi natura di corrispettivo per prestazioni soggette a IVA (es. obbligazioni assicurative), la registrazione della sentenza dà luogo all'imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
- La P.A. può chiedere la rideterminazione dell'imposta se la Commissione di primo grado omette di dichiarare l'imposta dovuta in misura fissa; la correzione non equivale a reimposizione proporzionale ma a determinazione della misura fissa prevista dall'art. 40 DPR 131/1986.
- Il criterio da applicare è sostanziale: bisogna accertare se l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA (anche se esente); se sì, prevale la misura fissa della registrazione per evitare doppia imposizione.
- Nelle controversie analoghe è utile documentare in giudizio la qualificazione dell'operazione ai fini IVA (anche la sua esenzione/non imponibilità) e chiedere esplicitamente la declaratoria della misura fissa della registrazione per evitare interpretazioni difformi.
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