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Sentenza

Sentenza del 08/05/2023 n. 12212 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento Ici relativo a terreni nell'area dismessa delle (---) ritenuti edificabili dal piano regolatore e valutati dalla concessionaria moltiplicando la superficie edificabile per il valore di mercato fissato con Delib. di Giunta; contestata la stima del valore (in particolare la quantificazione dei costi di bonifica), la motivazione dell'avviso, l'irrogazione di sanzioni per omesso pagamento e la mancata compensazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Immobiliare Helios confermando la sentenza della CTR che aveva riformato il primo grado. La Corte ha ritenuto legittima la qualificazione dei terreni come edificabili ai fini Ici sulla base del piano regolatore generale vigente, ha ritenuto congrua la stima effettuata dalla concessionaria (inclusa la riduzione per costi presunti di bonifica) e ha sancito che incombe al contribuente l'onere di provare oneri di bonifica maggiori. Ha inoltre confermato la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni perché non sussisteva una «obiettiva condizione di incertezza» sulla norma tributaria; ha respinto l'eccezione del giudicato esterno riferito a precedenti annualità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 2, lett. b)

    Per l'applicabilità dell'imposta l'edificabilità va desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    I fattori che influenzano il valore venale (attualità delle potenzialità edificatorie, oneri di urbanizzazione e costi necessari per rendere edificabile l'area, come la bonifica) assumono rilievo nella determinazione della base imponibile.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con L. n. 248/2005

    Intervento interpretativo che ha chiarito che per stabilire l'edificabilità ai fini fiscali occorre fare riferimento agli strumenti di pianificazione comunale.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con L. n. 248/2006

    Conferma e contribuisce alla interpretazione per cui la qualificazione urbanistica nel PRG determina l'edificabilità ai fini dell'imposizione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

    La Corte ha ritenuto applicabile il comma 3: non essendo ravvisabile un'obiettiva incertezza sull'ambito applicativo della norma (giurisprudenza consolidata e norme chiarificatrici), le sanzioni per omesso pagamento erano legittime. Il comma 1 (affidamento/buona fede) non può essere invocato in presenza di certezza normativa.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio del riparto dell'onere della prova: chi allega un fatto costitutivo o una circostanza che riduce l'imposizione (qui, costi di bonifica maggiori) deve fornire la prova; pertanto il contribuente doveva dimostrare oneri reali superiori a quelli stimati dalla concessionaria.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4

    Richiamata in relazione agli obblighi informativi e alla posizione del contribuente; la Corte ha ritenuto che l'asserita conoscenza da parte del Comune non solleva il contribuente dall'onere probatorio.

  • L. n. 241 del 1990, art. 18, comma 2

    Rilevata in relazione alle comunicazioni amministrative: la mancata risposta del contribuente a richieste della concessionaria pesa ai fini del procedimento e non esonera dal fornire prova degli elementi dedotti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1

    Richiamato in tema di gravame e spese: dirigente nell'ambito del procedimento di appello e deduzioni sulle spese processuali non fondate.

  • Art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese di lite è discrezionale e ammessa solo in casi di assoluta novità o mutamento giurisprudenziale/di incertezza di estrema gravità; non vige un obbligo del giudice di compensare quando prevale il principio di soccombenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Previsione procedurale menzionata nella sentenza in ordine agli adempimenti di versamento connessi al ricorso e agli importi processuali accessori.

Massime di principio

  • Ai fini Ici l'edificabilità si valuta sulla base della qualificazione urbanistica del piano regolatore comunale: la prevista destinazione edificatoria nel PRG rende il terreno tassabile anche se la realizzabilità pratica richiede interventi (es. bonifica).
  • I costi necessari per rendere concretamente edificabile un terreno (bonifica, opere) sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ma costituiscono elementi di diminuzione che il contribuente deve provare con documentazione puntuale; in mancanza la stima dell'amministrazione o della concessionaria è presumibilmente corretta.
  • Decisioni giudiziali passate riguardanti annualità precedenti e adottate in un diverso quadro normativo non vincolano automaticamente la valutazione dell'amministrazione e del giudice per annualità successive, specialmente dopo modifiche normative che chiariscono criteri di applicazione.
  • L'amministrazione (o concessionaria) deve fornire motivazione e conteggi comprensibili nell'avviso di accertamento; se la motivazione è presente e la norma è interpretabile in senso chiaro, l'omesso pagamento può legittimamente comportare sanzioni, salvo che sussistano condizioni di obiettiva incertezza o atti amministrativi cui il contribuente si sia conformato.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede condizioni eccezionali (novità della questione o mutamento giurisprudenziale significativo); la sola esistenza di precedenti favorevoli non impone la compensazione.

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